Documentazione da tenere a bordo
Ultimo aggiornamento: 23/01/2020
I NATANTI, ovvero le unità da diporto dotate di scafo di lunghezza fino a 10 mt, devono avere a bordo i seguenti documenti:
a) Dichiarazione di potenza del motore (che ha sostituito il vecchio certificato d’uso del motore): tale documento viene rilasciato dalla casa costruttrice; indica, oltre al consumo orario, la potenza del motore in Kw/CV e la cilindrata, necessarie a determinare se per quel tipo di motore è richiesto il possesso della patente nautica. I certificati d’uso del motore già rilasciati continuano ad essere validi, ma in caso di smarrimento, furto o distruzione gli uffici periferici non sono abilitati al rilascio del duplicato.
b) Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. Ricordiamo che, a seguito della riforma del Codice della Nautica, non sarà più obbligatorio esporre il contrassegno assicurativo: sarà semplicemente sufficiente comunicare in via telematica all’Archivio Telematico Centrale della Nautica da Diporto (ATCN) i dati relativi alla propria assicurazione.
c) Per le unità non munite di marcatura CE, certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (in originale o in copia autenticata), che specificano il numero massimo di persone trasportabili. In assenza di tale documentazione, si applicheranno le norme più sfavorevoli previste dal regolamento di sicurezza per le unità non omologate (3 persone fino a m. 3,50, 4 persone fino a m. 4,50, 5 persone fino a 6 m., 6 persone fino a m. 7,50, se superiore 7 persone).
Il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità autorizzano inoltre alla navigazione fino a 12 miglia dalla costa. Se trattasi di unità cancellate dai RID deve essere tenuto a bordo l’estratto rilasciato dall’Autorità Marittima dal quale risulti che l’unità era in precedenza abilitato alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, oppure certificato rilasciato dall’ente tecnico che attesti l’idoneità alla navigazione entro le 12 miglia.
d) Patente Nautica in corso di validità se trattasi di unità con motore superiore al limite di 30 Kw o 40,8 CV oppure con cilindrata superiore a: 750 cc se a carburazione a due tempi; 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo; 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo; 2.000 cc se diesel. Questo vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 CV, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l’obbligo della patente, e viceversa.
La patente è obbligatoria anche quando: indipendentemente dalla potenza del motore, si effettua una navigazione ad una distanza superiore alle 6 miglia dalla costa; indipendentemente dalla potenza del motore, si assume la condotta di una moto d’acqua (senza tener conto della potenza del motore) o si esercita lo sci nautico (indipendentemente dalla potenza del propulsore). In altri casi è consigliabile avere a bordo un documento di riconoscimento. La tassa annuale sulla patente è stata abolita.
Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:
- 14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;
- 16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate;
- 18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa, nonchè per gli acquascooter o moto d’acqua. Per condurre questi ultimi mezzi la patente è sempre obbligatoria.
- per le navi non è richiesta un’età minima ma bisogna possedere la patente nautica senza limiti (a vela e a motore) da almeno tre anni.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA PER CONSEGUIRE LA PATENTE NAUTICA:
- Patenti per il comando di navi da diporto: la domanda va presentata alla Capitaneria di Porto del luogo di residenza;
- Patenti nautiche entro le 12 miglia dalla costa: la domanda può essere presentata alle Capitanerie di Porto, agli Uffici Circondariali Marittimi e agli Uffici Provinciali della Motorizzazione.
- Patenti senza alcun limite: la competenza è soltanto delle Capitanerie di Porto e degli Uffici Circondariali Marittimi.
e) Licenza di esercizio RTF e certificato limitato RTF, obbligatori per i natanti che navigano oltre le 6 miglia ed entro le 12 miglia dalla costa. Se il VHF è comunque installato e si naviga entro le 6 miglia, è obbligatorio tenere a bordo la relativa documentazione. Il documento non ha scadenza.
Le IMBARCAZIONI, ovvero le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 mt e inferiore a 24 mt, devono avere a bordo i seguenti documenti.
a) Licenza di navigazione (non va sottoposta ad alcun visto periodico).
b) Dichiarazione di potenza o certificato d’uso del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo).
c) Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. Ricordiamo che, a seguito della riforma del Codice della Nautica, non sarà più obbligatorio esporre il contrassegno assicurativo: sarà semplicemente sufficiente comunicare in via telematica all’Archivio Telematico Centrale della Nautica da Diporto (ATCN) i dati relativi alla propria assicurazione.
d) Certificato di Sicurezza in corso di validità (previsto dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto D.M.478/1999). Le annotazioni di sicurezza riportate sulla licenza sono valide fino alla data indicata di scadenza, successivamente a questa data vanno rinnovate ogni 5 anni.
e) Licenza di esercizio RTF, obbligatoria per tutte le unità da diporto che intraprendono una navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, che devono avere a bordo almeno un apparato VHF. Nel documento sono indicati oltre agli elementi di individuazione dell’unità ed al nominativo internazionale, anche il tipo di apparato RTF esistente a bordo. Il documento non ha scadenza.
f) Certificato limitato RTF (operatore), si consegue senza esame e non ha scadenza.
g) Ricevuta comprovante il pagamento del canone degli apparecchi radiotelevisivi a bordo (solo per unità impiegate in attività di locazione o noleggio)
h) Patente nautica in corso di validità (la tassa annuale è stata abolita)
– Tutti i documenti di cui sopra, nei porti o nelle acque nazionali, possono essere tenuti a bordo in copia fotostatica autenticata.
– i natanti con marchio CE non hanno più l’obbligo di avere a bordo “il manuale del proprietario”.
– i natanti non hanno l’obbligo del certificato di stazza.
– la tassa di stazionamento è stata soppressa per le unità da diporto siano questa natanti od imbarcazioni.