Tutti i documenti da tenere a bordo
Prima di salpare è bene verificare se siamo in possesso di tutti i documenti da tenere obbligatoriamente a bordo. Questi ultimi variano in relazione alle dimensioni del mezzo. La legge distingue infatti 3 tipologie di unità da diporto, ovvero i natanti (con scafo di lunghezza fino a 10 metri), le imbarcazioni (con scafo di lunghezza dai 10 metri fino a 24 metri) e le navi (con scafo di lunghezza oltre i 24 metri).
I natanti, ovvero le unità da diporto dotate di scafo di lunghezza fino a 10 metri, sono esenti dall’obbligo di iscrizione nei registri, dalla licenza che abilita alla navigazione e dal certificato di sicurezza.
È opportuno operare una distinzione tra natanti a remi o a vela e natanti a motore. Se un natante a remi o a vela viene utilizzato per diporto o pesca sportiva, è sufficiente portare con sé i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate.
I natanti a motore devono invece avere a bordo i seguenti documenti:
a) Dichiarazione di potenza del motore (che ha sostituito il vecchio certificato d’uso del motore) per i motori fuoribordo ed entrobordo: tale documento viene rilasciato dalla casa costruttrice; indica, oltre al consumo orario, la potenza e la cilindrata del motore per determinare se sussista l’obbligo della patente nautica. I certificati d’uso del motore già rilasciati continuano ad essere validi, ma in caso di smarrimento, furto o distruzione gli uffici periferici non sono abilitati al rilascio del duplicato.
b) Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi, per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. Ricordiamo che, a seguito della riforma del Codice della Nautica, non sarà più obbligatorio esporre il contrassegno assicurativo: basterà comunicare in via telematica all’Archivio Telematico Centrale della Nautica da Diporto (ATCN) i dati relativi alla propria assicurazione.
c) Per le unità non munite di marcatura CE, certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (in originale o in copia autenticata), che autorizzano alla navigazione fino a 12 miglia dalla costa e specificano il numero massimo di persone trasportabili. In assenza di tale documentazione, la navigazione è ammessa entro le 6 miglia dalla costa. Per quanto riguarda la portata, inoltre, si applicheranno le norme più sfavorevoli previste dal regolamento di sicurezza per le unità non omologate (3 persone fino a m 3,50; 4 persone fino a m 4,50; 5 persone fino a 6 m; 6 persone fino a m 7,50; se superiore 7 persone).
Se si tratta di unità cancellate dai RID, deve essere tenuto a bordo l’estratto rilasciato dall’Autorità Marittima dal quale risulti che l’unità era in precedenza abilitata alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa o, in alternativa, il certificato rilasciato dall’ente tecnico che attesti l’idoneità alla navigazione entro le 12 miglia.
d) Patente nautica di tipo A in corso di validità, se trattasi di unità con motore superiore al limite di 30 Kw o 40,8 CV oppure con cilindrata superiore a:
– 750 cc se a carburazione a due tempi;
– 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
– 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
– 2.000 cc se diesel.
La patente è obbligatoria anche quando:
– indipendentemente dalla potenza del motore, si effettua una navigazione ad una distanza superiore alle 6 miglia dalla costa;
– indipendentemente dalla potenza del motore, si assume la condotta di un acquascooter o si esercita lo sci nautico.
In altri casi è consigliabile avere a bordo un documento di riconoscimento. La tassa annuale sulla patente è stata abolita.
e) Licenza di esercizio RTF e certificato limitato RTF, obbligatori per i natanti che navigano oltre le 6 miglia ed entro le 12 miglia dalla costa. Se il VHF è comunque installato e si naviga entro le 6 miglia, è obbligatorio tenere a bordo la relativa documentazione. Il documento non ha scadenza.
Le imbarcazioni, ovvero le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e inferiore a 24 metri, devono avere a bordo i seguenti documenti:
a) Licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell’unità.
b) Certificato di sicurezza in corso di validità. Le annotazioni di sicurezza riportate sulla licenza sono valide fino alla data di scadenza indicata, successivamente a questa data vanno rinnovate ogni 5 anni.
Sia la licenza di navigazione sia il certificato di sicurezza saranno a breve rilasciati all’atto dell’iscrizione dallo Sportello telematico del diportista (STED), che verrà presto istituito.
c) Dichiarazione di potenza o certificato d’uso del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo).
d) Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi, per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. Ricordiamo che, a seguito della riforma del Codice della Nautica, non sarà più obbligatorio esporre il contrassegno assicurativo: basterà comunicare in via telematica all’Archivio Telematico Centrale della Nautica da Diporto (ATCN) i dati relativi alla propria assicurazione.
e) Licenza di esercizio RTF, obbligatoria per tutte le unità da diporto che intraprendono una navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, le quali devono avere a bordo almeno un apparato VHF. Nel documento sono indicati, oltre agli elementi di individuazione dell’unità ed al nominativo internazionale, anche il tipo di apparato RTF presente a bordo. Il documento non ha scadenza. Per le imbarcazioni in navigazione oltre le 12 miglia dalla costa, è inoltre obbligatorio installare a bordo un GPS per la rilevazione satellitare della posizione.
f) Certificato limitato RTF (operatore), si consegue senza esame e non ha scadenza.
g) Ricevuta comprovante il pagamento del canone degli apparecchi radiotelevisivi a bordo (solo per unità impiegate in attività di locazione o noleggio).
h) Patente nautica di tipo A in corso di validità.
Per le navi, ovvero le unità da diporto con scafo superiore ai 24 metri, sono invece richiesti:
a) Licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.
b) Certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
Sia la licenza di navigazione sia il certificato di sicurezza saranno a breve rilasciati all’atto dell’iscrizione dallo Sportello telematico del diportista (STED), che verrà presto istituito.
c) Patente nautica per il comando di navi da diporto (ovvero la patente B) in corso di validità. Per accedere alla patente B occorre essere in possesso della patente A per la navigazione oltre le 12 miglia da almeno 3 anni.
d) Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi per le unità munite di motore di qualsiasi potenza.
e) Licenza di esercizio RTF.
Ricordiamo ai nostri lettori che:
– I natanti con marchio CE non hanno più l’obbligo di avere a bordo “il manuale del proprietario”.
– La cosiddetta “tassa di stazionamento” o “tassa di possesso” è stata soppressa per tutte le unità da diporto.
– Tutti i documenti sopra indicati devono essere tenuti a bordo in originale o in copia autenticata.