Legge di bilancio: verso la chiusura della procedura d’infrazione per noleggio
Si è chiusa al Senato la discussione sulla Legge di Bilancio. Il testo passerà alla Camera, dove – secondo fonti parlamentari – dovrebbe essere approvato senza ulteriori modifiche. Tra le misure che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020, una norma in particolare chiuderà la procedura di infrazione aperta lo scorso anno dalla Commissione Europea contro l’Italia, a causa della non corretta imposizione dell’IVA sul noleggio a breve termine di yacht.
Vincolati dalla nuova norma saranno dunque gli operatori charter, che noleggiano imbarcazioni da diporto per un periodo non superiore a 90 giorni.
Per la determinazione dell’IVA è fondamentale il luogo di prestazione dei servizi: sono assoggettate ad IVA le imbarcazioni che sono messe a disposizione in Italia e navigano in acque nazionali o comunitarie, mentre beneficiano di un’IVA forfettaria gli yacht in acque extracomunitarie (D.P.R. 633/1972, art. 7-quater, c.1, lett. e)).
La normativa italiana prevedeva tuttavia che, per l’applicazione dell’IVA forfettaria, era sufficiente stimare che l’imbarcazione – in base alla propulsione e alla lunghezza – fosse utilizzata al di fuori dell’Unione Europea, in violazione della direttiva 2006/112/CE che sancisce il criterio dell’effettiva utilizzazione.
Nel 2018, la Commissione Europea rilevava dunque che per le locazioni brevi di imbarcazioni erano stati ingiustamente applicati criteri forfettari di determinazione dell’IVA, che generavano effetti distorsivi nei confronti della libera concorrenza, e pertanto apriva contro l’Italia la procedura d’infrazione 2018/2010.
Il comma 725 dell’art. 1 della Legge di Bilancio introduce il criterio dell’effettività, richiesto dalle istituzioni comunitarie, imponendo dunque al contribuente di dimostrare con adeguati mezzi di prova che l’imbarcazione sia di fatto utilizzata al di fuori dell’Unione Europea:
“Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori della Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea”.
Il successivo comma 726 chiarisce che la nuova normativa troverà applicazione a partire dal 1° aprile 2020.
“Siamo molto soddisfatti per la soluzione individuata che ci avvicina alla chiusura della procedura di infrazione” – commenta il Presidente di UCINA Confindustria Nautica, Saverio Cecchi – “ringrazio per questo il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e tutto il Dipartimento Finanze, dal DG ai Funzionari per il grande lavoro di concertazione svolto con UCINA Confindustria Nautica”.
Non si è invece riusciti a far entrare nella Legge di Bilancio la soluzione per il contenzioso dei porti turistici con lo stato, contro l’applicazione retroattiva dell’aumento dei canoni demaniali, dichiarato non perseguibile dalla stessa Corte Costituzionale. “Apprendo con altrettanta soddisfazione” – prosegue Cecchi – “delle iniziative messe in campo dalla ministra Paola De Micheli – che ringrazio per la sua sensibilità – affinché, in collaborazione con il MEF, si riesca a concludere la vicenda già nel prossimo provvedimento Milleproroghe”.