Nautica: tutte le attività consentite dalle ordinanze regionali
Ultimo aggiornamento 03/05/2020
Nel corso della conferenza stampa del 26 aprile 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l’inizio della Fase 2.
D’accordo con la task force di esperti che guida il processo delle riaperture, il Governo ha stabilito misure più restrittive rispetto a quelle trapelate dalla stampa nei giorni scorsi. La Fase 2 sarà dunque caratterizzata da una cauta riapertura parziale.
Alcune Regioni, tuttavia, hanno deciso di adottare ordinanze a tutela del comparto: si tratta di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Calabria.
Friuli Venezia Giulia: dal 27 aprile al 3 maggio, sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria (qui il testo completo dell’ordinanza).
Veneto: dal 24 aprile al 3 maggio, sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria (qui il testo completo dell’ordinanza). A partire dalle 6 del 28 aprile, è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene (qui il testo completo dell’ordinanza).
La Regione Veneto ha emesso una nuova ordinanza con cui dal 4 maggio al 17 maggio è consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo.
Liguria: è consentito ai residenti della Regione lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio Comune o nei Comuni dove si trovano le imbarcazioni di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle misure di sicurezza. E’ obbligatorio il rientro in giornata presso la propria abitazione.
Sono inoltre consentite le attività di pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e le barre di foce e le attività di pesca ricreativa in mare (da svolgersi esclusivamente lungo moli, banchine, pennelli) dalle ore 6 alle ore 22 nell’ambito del comune di residenza ed esercitate individualmente (qui il testo completo dell’ordinanza).
Emilia-Romagna: dal 23 aprile fino al 3 maggio, sono consentite “nell’ambito delle attività di cantieristica navale, l’attività di “consegna di magazzino” nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto“. Sono inoltre consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio (qui il testo completo dell’ordinanza). Dal 29 aprile è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio provinciale per raggiungere le imbarcazioni e i velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene assicurando il rientro in giornata presso l’abitazione abituale; è consentito altresì ai proprietari di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi (qui il testo completo dell’ordinanza).
Toscana: sono consentite le attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali (qui il testo completo dell’ordinanza).
Abruzzo: è consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo
svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19. Sono consentite, nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, le attività di manutenzione dei natanti e/o delle imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio.
Sono consentite anche le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio. Sono permesse infine, nell’ambito delle attività di cantieristica navale, l’attività di “consegna di magazzino” nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o le
attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto (qui il testo completo dell’ordinanza).
Marche: previa comunicazione al Prefetto, sono consentite prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio (qui il testo completo dell’ordinanza)
Il 30 aprile il Presidente della Regione Luca Ceriscioli ha firmato un il decreto che consente, con la stessa decorrenza dell’entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020 (ore 00.00 del 4 maggio) lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al mantenimento del contagio da COVID-19.
Inoltre sono consentire nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, le attività di manutenzione di natanti e di imbarcazioni da diporto, e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio. I rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare il rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate dalla tutela dal contagio.
Consentita la navigazione delle unità da diporto, entro i confini regionali per raggiungere le imprese abilitate alla manutenzione e riparazione delle unità nautiche, e la navigazione con unità da diporto al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi. Oltre al conduttore dell’imbarcazione può essere prevista la presenza a bordo solo di un’altra persona. E’ obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.
Nella Regione Marche inoltre è consentito lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca sportiva, comprese le attività subacquee, alle seguenti condizioni: limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare; che sia svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010; con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare; nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa. Relativamente alla pesca sportiva lungo le acque interne, l’ordinanza ha efficacia conformemente al calendario piscatorio. (qui il testo completo dell’ordinanza)
Lazio: dal 26 aprile al 3 maggio è consentito lo spostamento – nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio Comune o dal proprio fino a quelli dove si trovano i natanti o le unità diporto di proprietà – dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dai Dpcm e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.
Inoltre, sono consentite – nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati – le attività manutentive di natanti e imbarcazioni da diporto, e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio. I rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare il rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate alla tutela dal contagio (qui il testo completo dell’ordinanza). Una precedente ordinanza datata 17 aprile, ha inoltre consentito, nell’ambito delle attività di cantieristica navale, l’attività di “consegna di magazzino”.
Il 3 maggio è stata emanata una nuova ordinanza “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 al 17 maggio, relative a molteplici settori economici e sociali. l testo e le misure indicate hanno lo scopo di consentire una graduale ripresa delle attività, garantendo sicurezza per i cittadini.
- le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili.
- nell’ambito delle attività di cantieristica navale, la “consegna di magazzino”, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o comunque finalizzate alla consegna;
- lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro;
- nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori
Campania: dal 27 aprile al 3 maggio, sono consentite previa comunicazione al Prefetto “le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari, quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli”. Secondo Confindustria Nautica, sarebbero ricomprese anche le attività della cantieristica nautica. Poiché, a differenza di altre ordinanze, non si nominano il completamento ai fini della consegna delle unità da diporto, incluse le movimentazioni e le navigazioni tecniche necessarie, Confindustria Nautica ha chiesto alla Regione delucidazioni in merito (qui il testo completo dell’ordinanza).
In una nota del 2 maggio 2020 della Regione Campania si comunica quanto segue: “Si ribadisce per quanto riguarda la nautica, che sono consentite le attività di manutenzione e rimessaggio e anche la consegna di imbarcazioni”.
Puglia: con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto del DPCM, alle seguenti condizioni:
a. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
b. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
c. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
d. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno (qui il testo completo dell’ordinanza).
Calabria: sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno (qui il testo completo dell’ordinanza).
Sicilia: è consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. 7 pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. (qui il testo completo dell’ordinanza).
Inoltre, solo nei giorni feriali, è consentita la manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro.
Consentita anche la consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all’ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili. (qui il testo completo dell’ordinanza).
Sardegna: è consentito ai residenti nella regione Sardegna lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le imbarcazioni, i natanti o le navi da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario, del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da COVID 19. Sono altresì consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale (cantieristica nautica) rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni, natanti o navi da diporto all’ormeggio, per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria.
E’ inoltre consentito, nel rispetto delle regole sul distanziamento e con divieto assoluto di assembramento, sono consentiti sul territorio regionale gli sport individuali all’aria aperta (come la pesca e la vela). (qui il testo completo dell’ordinanza).
Va segnalato, inoltre, che in base alla circolare del 26 aprile emanata dai ministri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Infrastrutture e trasporti, e indirizzata al ministro dell’Interno, possono ripartire le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, ovvero quelle attività “orientate in modo prevalente alle esportazioni, il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al nostro Paese quote di mercato”.
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