La nuova normativa – in vigore dal 1 novembre – sul noleggio e leasing nautico
Confindustria Nautica chiarisce alla stampa la nuova normativa sul sul noleggio e leasing nautico.
La procedura d’infrazione
Il provvedimento – che si applica ai contratti conclusi successivamente alla pubblicazione del Provvedimento 29.10.2020 – fa seguito alla procedura d’infrazione esposta dalla UE contro l’Italia dove si richiedeva che l’applicazione della norma che consente agli Stati membri di non sottoporre a imposizione la parte dei servizi di noleggio e locazione, anche finanziaria, che avvengono al di fuori della UE (articolo 59 bis, lettera a), della Direttiva IVA) non potesse avvenire con l’ausilio di percentuali forfettarie e senza che sia dimostrato, caso per caso, il luogo dell’effettiva utilizzazione della barca.
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L’intervento di Confindustria Nautica
Confindustria Nautica ha aperto un lungo confronto con i massimi livelli del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, al fine di:
– evitare doppie imposizioni
– una nuova fuga verso l’estero come quella determinata dalla tassa Monti
– preservare, quanto più possibile, la competitività del leasing nautico e delle flotte di noleggio
“I soli contratti di leasing generano un gettito di oltre 72 milioni euro l’anno di IVA che, se la stipula avviene all’estero, andrebbero interamente persi – spiega il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi – Ringrazio il Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, e tutti i suoi collaboratori per l’impegno profuso – pur negli esigui spazi che la Commissione UE e il legislatore nazionale le hanno lasciato – per tutelare gli interessi dell’Italia”.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda i contratti di locazione, noleggio a breve termine e leasing e “stabilisce che l’effettiva utilizzazione al di fuori dell’Unione si evince dal contratto, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’unità stessa sotto la propria responsabilità, che deve essere poi supportato dai specifici mezzi di prova”.
PER LOCAZIONE E NOLEGGIO DOCUMENTAZIONE UFFICIALE:
- la cartografia dei viaggi, i dati estratti da sistemi di navigazione satellitare (A.I.S.)
- il giornale di navigazione/giornale di bordo o un registro vidimato attestante le ore di moto dell’imbarcazione
- il dispositivo conta ore
- fatture, contratti, ricevute fiscali dell’ormeggio presso porti ubicati al di fuori dell’Unione
- la documentazione attestante acquisti di beni e/o servizi relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione, presso esercizi commerciali extra UE
- il contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili». (AdE, punto 1, let. f)
Periodo di utilizzo in noleggio/locazione: è la durata contratto
Prova della navigazione è data:
dal contratto + 2 mezzi di prova tra:
- giornale di navigazione o giornale di bordo
- fotografie digitali di 2 punti nave per ogni settimana
- fatture e documentazione di ormeggio extra UE
- fatture e documentazione di beni da fornitori extra UE
PER IL LEASING NAUTICO
«le settimane in cui l’imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici»
Mezzi di prova:
• il contratto;
• l’esibizione dei dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in assenza, di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati, le relative ore di moto;
• una prova a supporto, tra:
- AIS,
- 2 foto del punto nave,
- fattura/documentazione di ormeggio o di acquisti extra UE
ORE DI MOTO: «comprovate dall’apposito dispositivo conta ore, di inizio e fine di ciascun spostamento e, eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti tecnici o attinenti a manutenzioni».
LEASING – DICHIARAZIONE DI NON IMPONIBILITÀ ANTICIPATA
«la quota di non assoggettabilità all’imposta s’intende provvisoriamente calcolata ed il fornitore potrà emettere la fattura in regime di parziale o integrale esclusione».
«il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente e comunicare al proprio fornitore l’eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in base ai conteggi
effettuati a consuntivo».
«il fornitore dovrà, a sua volta, effettuare le necessarie variazioni in aumento o diminuzione dell’imposta, procedendo, se del caso, a versare la maggiore imposta dovuta e gli interessi di mora, senza alcun pagamento di sanzioni»
Circolare Assilea
«Tanto il contratto quanto la dichiarazione resa dal soggetto utilizzatore sotto la propria responsabilità (che può esser resa nella forma di autocertificazione) devono recare chiaramente
l’informazione che l’utilizzo dell’unità da diporto avrà luogo al di fuori dell’ambito comunitario».
LEASING – RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE
Legge di bilancio – Art. 1, comma 710
– La dichiarazione resa dall’utilizzatore in relazione all’effettivo utilizzo è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia ricevuta.
– L’utilizzatore verifica a conclusione dell’anno solare le percentuali dichiarate.
– Il prestatore emette la nota di variazione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In caso di dichiarazione mendace, l’utilizzatore leasing risponde dell’imposta dovuta in base all’effettivo utilizzo, oltre alla sanzione del 30% sulla differenza e al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale.
Il prestatore è responsabile se non ha riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione
ABUSO DEL DIRITTO
L’art. 10-bis
Rientrano in tale definizione una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente
CONSERVAZIONE DELLE PROVE
A cura tanto del fornitore/locatore quanto dell’utilizzatore
fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (6 anni)
fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di casi di omessa presentazione o dichiarazione nulla (8 anni).
(art. 57, commi 1 e 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
Confindustria Nautica