Ganci di traino: non serve più il collaudo della Motorizzazione Civile
Grazie al Decreto Semplificazioni STOP ai collaudi sui ganci traino!
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 37 del 13/02/2021 – il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riguarda “Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione”.
Dal 14 febbraio 2021 non è più necessario far collaudare dalla Motorizzazione Civile i ganci di traino, ma neanche i serbatoi Gpl e altre modifiche, tra cui quelle per i doppi comandi delle auto destinate alle Scuola Guida. Al posto della precedente “visita e prova”, quindi, alla Motorizzazione basterà una dichiarazione di esecuzione dei lavori da parte di una delle officine accreditate dal ministero dei Trasporti.
Il decreto in merito precisa in merito ai ganci di traino:
“L’officina rilascia apposita dichiarazione che costituisce parte integrante del presente decreto, ed attestante che l’esecuzione dei lavori è avvenuta a regola d’arte. Ove prevista dalla normativa tecnica vigente, l’officina rilascia altresì la certificazione di origine degli elementi installati annotando, in ordine progressivo su apposito registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’Ufficio motorizzazione civile, il numero di targa del veicolo, il numero di telaio, l’intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa.”
Resta tuttavia confermata la necessità di aggiornare la carta di circolazione, presentando una domanda entro 30 giorni dalla fine dei lavori, direttamente dall’intestatario del veicolo oppure da un’agenzia di pratiche auto.
La Motorizzazione Civile provvederà all’emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta i dati variati o integrati a seguito delle modifiche apportate.
Nel caso in cui la pratica per l’aggiornamento della carta di circolazione sarà gestita dall’intestatario, il costo sarà di € 10,20 da versare sul cc postale 9001 per Tariffa Motorizzazione, mentre € 16,00 dovranno essere versati come imposta di bollo sul cc postale 4028. Avvalendosi di un’agenzia pratiche auto, la spesa sarà stabilita dalla stessa. In entrambi i casi però, dovranno essere allegati alla domanda, redatta su apposito modulo – modello TT 2119: attestazione dei lavori effettuati in officina; certificazione d’origine dei componenti installati; certificato di conformità (dove previsto); versamenti effettuati.
Per tutti coloro che hanno presentato la domanda prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, la Motorizzazione Civile ha previsto un regime transitorio. La vecchia procedura, quindi, resterà valida sia per le domande già presentate, sia per le visite e prove già prenotate, sia per le domande ancora da presentare, ma relative a modifiche effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto.
Tuttavia la Motorizzazione Civile fa sapere che:
“In considerazione della possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni. Nel presentare la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione, al fine di agevolare il richiedente, potranno essere scelte in alternativa le due soluzioni di seguito riportate: allegare la ricevuta di prenotazione della visita e prova del veicolo senza presentare ulteriori versamenti (in tal caso l’UMC archivierà tramite procedura informatica la precedente prenotazione per evitarne il riutilizzo) oppure allegare i nuovi versamenti provvedendo alla richiesta di rimborso o di riutilizzo di quelli associati alla precedente prenotazione, con le modalità già in uso”.