Il Codice della Nautica da diporto: evoluzioni e spunti di riflessione
Il settore della nautica da diporto è in continua evoluzione e, con esso, sebbene più lentamente, si evolve la normativa che lo regola. Lo scorso 22 Dicembre è entrato in vigore il decreto legislativo 12.11.2020, n. 160, “Correttivo” del Codice della Nautica (D.lgs 229/2017), previsto dalla legge delega che ha dato vita alla riforma del settore entrata in vigore a inizio 2018. Il testo normativo, andando a completare il codice della nautica da diporto, ha introdotto alcune novità che sono ritenute importanti ed erano attese non solo dai diportisti ma anche, più in generale, da chi lavora e investe nel settore nautico.
Iscrizione di imbarcazioni da diporto
Nel vecchio codice erano presenti alcune lacune afferenti la registrazione delle imbarcazioni nell’archivio telematico centrale delle unità da diporto e, più in generale, in merito all’utilizzo di detto sistema. In particolare, all’art. 19 dopo il comma 1 è stato inserito l’1bis il quale prevede che, “Per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un’unità da diporto di propria costruzione, il cantiere che ha costruito, completato ed assemblato l’unità, presenta in luogo del titolo di proprietà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 nella quale autocertifica le predette circostanze e che l’unità da diporto è di sua esclusiva proprietà indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo”, rendendo più veloce e sicura la procedura di registrazione delle unità stesse.
Sempre in tema di efficientamento del sistema di informatizzazione delle procedure nautiche, già nella versione più recente del codice della nautica da diporto, come modificato dal D.lg. 3 novembre 2017, n.229, era previsto in tema di rinnovo della licenza di navigazione, che alla consegna dei documenti necessari a tale scopo, venisse rilasciata dallo Sportello Telematico del Diportista (STED) una ricevuta che sostituiva, per venti giorni, la licenza di navigazione con la quale però, spesso, non si poteva validamente navigare.
Con la misura correttiva, ed in particolare con la modifica dell’art. 24 comma 2, è previsto che “La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo, rilasciata dallo STED, sostituisce la licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l’apparata ricetrasmittente di bordo per la durata massima di venti giorni”. Lo STED deve poi rinnovare la licenza entro venti giorni dalla presentazione dei documenti. E’ evidente che se l’armatore può ora, tramite l’uso della ricevuta che fa le veci della licenza provvisoria, imbarcare l’equipaggio ed ottenere la licenza dell’apparato VHF, potrà usare la sua imbarcazione numerosi giorni in anticipo rispetto al passato. Si accorciano dunque i tempi necessari per ottenere la navigabilità dell’unità andando a sanare uno dei limiti che il nostro sistema aveva se comparato ad altre bandiere, una per tutte quella inglese.
Noleggio a cabina
Questa appare essere una novità molto apprezzata ed utile. Come noto, le società di charter, specializzate in vacanze e su imbarcazioni a vela, non potevano effettuare il noleggio “a cabina”, perché il codice, nella sua precedente formulazione, prevedeva il solo noleggio della unità. L’art. 47 del codice invero è stato modificando e oggi prevede, nella sua attuale formulazione, la possibilità del noleggio a cabina, e recita testualmente: “Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l’indicazione del numero delle persone da imbarcare”.
Va da sé che anche le previsioni relative alle obbligazioni del noleggiatore siano state adeguate prevedendo, a parziale modifica dell’art. 48, che i noleggiatori, salvo sia diversamente pattuito, ripartiscano tra sé i costi relativi al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto secondo le quote stabilite nel contratto. Con la correzione apportata dal decreto legislativo su richiamato, è ammesso pertanto il noleggio di unità da parte di più soggetti indipendenti ed è autorizzato tramite l’utilizzo di più tipologie contrattuali, rendendo probabilmente più efficiente e più redditizio il noleggio di imbarcazioni di medie e grandi dimensioni. Con molta probabilità le nuove previsioni brevemente descritte non sono le uniche che il mercato attendeva e qualcosa è già dietro l’angolo; restiamo fiduciosi auspicando in un sempre maggiore sviluppo del settore nautico italiano.
SIMONA COPPOLA Simona Coppola è socio dello Studio Legale Garbarino, avvocato dal 2007 e iscritta al Foro di Genova. Principali aree di attività: materie attinenti il diritto marittimo, porti e infrastrutture, controversie e soluzione di dispute, trasporti internazionali, questioni relative a brokeraggio assicurativo, compravendita di navi, contratti di leasing nautico e consulenza in materia di diporto. Avete domande per l’Avv. Simona Coppola? Scrivete all’indirizzo e-mail: info@mondobarcamarket.it
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