Il mediatore del diporto
Lo scorso 5 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 il decreto n. 151 del 6 agosto 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, entrato in vigore il 20 novembre u.s., il quale riporta il regolamento sulle modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore del diporto.
IL MEDIATORE DEL DIPORTO
Il mediatore del diporto è una figura professionale di istituzione abbastanza recente, che trova spazio nell’articolo 49 ter del Codice della Nautica del diporto.
Nello specifico “è mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto“.
Si precisa subito dopo che “il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 2.
Nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali.
Svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza“.
COME FUNZIONA LA DELEGA
Sempre all’interno dell’articolo 49 ter, è evidenziato che il mediatore del diporto, soggetto iscritto nell’apposito ruolo e munito di competenze specifiche, non può delegare le proprie funzioni a nessun’altra persona che non sia certificata come mediatore.
Ciò significa che anche qualora il mediatore si avvalesse della collaborazione di altri professionisti, resterebbe responsabile delle attività tipiche del proprio ruolo.
Il mediatore si pone come elemento terzo ed imparziale. Matura la propria provvigione, riconosciuta in una somma percentuale, corrisposta da entrambe le parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento e della sua intermediazione.
RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE DEL DIPORTO
Nell’articolo 49 quater vengono individuate le responsabilità del mediatore del diporto e viene statuito che la sua attività sia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare alla camera di commercio.
A questa previsione viene incontro il decreto n. 151 dello scorso agosto, appena entrato in vigore.
Il decreto definisce tra le altre:
- la determinazione delle materie e delle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami abilitanti;
- la determinazione dei limiti e dei massimali della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività;
- i procedimenti disciplinari, che devono essere preceduti dalla citazione dell’interessato a comparire davanti all’ufficio camerale competente. Con l’assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per contro dedurre, nonché con la specifica indicazione di quanto contestatogli.
I REQUISITI
Inoltre, il decreto stabilisce che l’esercizio dell’attività è riservato ai soggetti che risultano in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 49 quater, comma 3, del Codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171/2005).
Ossia:
- Cittadinanza dell’Unione europea;
- Età minima di 18 anni;
- Requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi;
- Avere assolto l’obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
- Aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
- Non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione; non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione; infine, non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
LA DOCUMENTAZIONE
Tali soggetti devono presentare, tramite lo sportello unico del Comune competente per territorio, apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al registro delle imprese della Camera di Commercio.
Essa deve essere corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello “MEDIATORI DEL DIPORTO“.
Quest’ultimo deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare dell’impresa individuale, ovvero da un amministratore dell’impresa societaria.
In caso di più sedi o unità locali in cui si svolge l’attività, l’impresa deve nominare almeno un preposto in possesso dei requisiti di idoneità.
I soggetti diversi dall’imprenditore che svolgono l’attività per conto dell’impresa sono iscritti nella posizione REA della medesima impresa.
Essi devono comunque presentare la SCIA e devono essere inseriti nella polizza assicurativa dell’impresa.
La pubblicità dell’inserimento del mediatore del diporto non imprenditore nella posizione REA dell’impresa è assicurata tramite la certificazione del registro delle imprese.