L’esercizio lecito ed abusivo delle attività nautiche
Le cronache estive riportano frequentemente notizie di controlli e contestazioni, da parte degli enti competenti, per illeciti connessi ad un utilizzo improprio di imbarcazioni da diporto, impiegate per finalità commerciali di noleggio e di locazione.
UNITÀ DA DIPORTO A FINI COMMERCIALI
Ai sensi dell’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.171/2005 – Codice della nautica da diporto -, si intende per navigazione da diporto quella eseguita in acque marittime e interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
Nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’art.3, della Legge 8 luglio 2003 n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.
Il successivo art.2, comma 1, del citato Codice, individua i casi in cui l’unità da diporto è utilizzata ai fini commerciali:
- è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
- è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- è utilizzata per assistenza all’ormeggio delle unità da diporto nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
- è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino delle unità;
- è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l’esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.
Nel caso in cui queste attività siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di un Paese Terzo, l’esercente deve presentare allo sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione.
Quest’ultima deve contenere: le caratteristiche dell’unità, il titolo che attribuisce la disponibilità e gli estremi sia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e sia del certificato di sicurezza in possesso dello stesso esercente.
Copia della dichiarazione deve essere tenuta a bordo.
Assume rilievo, per quanto si dirà dopo, la norma contenuta nel comma 4, dell’art. 2 in esame; in base a questa, le unità da diporto oggetto di contratti commerciali di noleggio/locazione possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.
Le imbarcazioni ad uso commerciale possono essere utilizzare ai fini della locazione o del noleggio.
IL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Ai sensi dell’art.42 del Codice della nautica da diporto, la locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una parte – locatore – si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità a un’altra parte – conduttore – per un periodo di tempo determinato.
Con la stipula del contratto di locazione, l’unità da diporto è detenuta dal conduttore, il quale esercita la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi.
Il locatore, pertanto, consegue un corrispettivo, ma rimane estraneo all’utilizzo dell’unità in navigazione.
Il conduttore assume, infatti, l’obbligo di usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche riportate nella licenza di navigazione ed in conformità alla finalità del diporto.
Al locatore spetta l’obbligo di consegnare l’imbarcazione con le dovute pertinenze completa delle dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e delle coperture assicurative.
Il contratto di locazione deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
Inoltre, deve essere tenuto a bordo durante il rapporto contrattuale, al fine di dimostrare la regolarità dell’impiego dell’unità ed evitarne l’utilizzo promiscuo (commerciale e personale).
IL CONTRATTO DI NOLEGGIO NAUTICO
L’art. 47 del Codice, invece, disciplina il contratto di noleggio nautico.
Con il contratto di noleggio, l’armatore – noleggiante – si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte – il noleggiatore, oppure, in caso di noleggio a cabina, i noleggiatori – un’unità da diporto – o parte di essa, nel noleggio a cabina – per un determinato periodo di tempo.
L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.
Questa ultima è una delle maggiori differenze tra le due tipologie contrattuali che definiscono l’utilizzo delle unità da diporto.
Il noleggiante deve fornire al noleggiatore un’unità arata ed equipaggiata, nonché assicurata con copertura estesa anche ai passeggeri e membri dell’equipaggio. Il noleggiatore provvede a: carburante, acqua e lubrificanti (salvo sia diversamente pattuito). Se il noleggio è effettuato a cabina vi provvede pro-quota.
Infine, ai sensi dell’art.49-bis del Codice e per incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario – persona fisica o società, non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri nazionali – può eseguire, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità.
Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità.
Il comando dell’unità da diporto può essere assunto dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o da altro personale, a patto che sia possessore della patente nautica da almeno tre anni.
Le navi da diporto, invece, possono essere condotte da soggetti in regola con i titoli professionali del diporto.
DIVERSI ABUSI
Il mancato regolare utilizzo delle unità adibite a fini commerciali secondo le tipologie contrattuali descritte, comporta esercizio abusivo di attività commerciali con unità da diporto normativa introdotta dall’art. 43 del D.Lgs. 229/2017 che ha riscritto tra gli altri, l’art. 55 del Codice del diporto.
Quest’ultimo prevede che chiunque eserciti le attività commerciali senza osservare le disposizioni di cui all’art. 2 comma 2 del Codice sia punito con sanzione amministrativa da euro 2.770,00 a euro 11.017,00.
Diversi sono gli abusi che, frequentemente, vengono contestati.
Si deve richiamare l’attenzione sulla disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 55, riferita alla condotta di utilizzo dell’unità per attività diverse da quelle cui sono adibite.
La norma va letta insieme con la previsione contenuta nel comma 4 del predetto art. 2 del Codice, ove, come visto, è disposto: “Le unità da diporto (di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite“.
Molto importante è sia per chi cede le unità da diporto sia per chi le utilizza basare i propri rapporti su contratti scritti e chiari per non incorrere in sanzioni e rischi.
ANCHE UN PERICOLO PER L’AMBIENTE
Un cenno merita, infine, certamente l’articolo 55 bis in materia di danno ambientale.
Infatti, le sanzioni previste dagli art.53 e seguenti del Codice, che riguardano, in generale, le violazioni commesse con unità da diporto e quelle previste dall’esercizio abusivo di attività commerciali con unità da diporto, sono aumentate da un terzo alla metà per le violazioni che comportano un danno o un pericolo per l’ambiente.
Nel caso di danno o pericolo di danno ambientale è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi più gravi, la confisca del bene nautico.
Finalmente anche il legislatore ha un occhio di riguardo per la tutela ambientale.