Si può congelare uno yacht? Sì, e a volte si deve
È notizia recente la vendita di una nave da diporto di proprietà russa messa all’asta dopo essere stata confiscata (o meglio, e più precisamente, “congelata”) in osservanza delle sanzioni economiche stabilite dall’Unione Europea, successivamente all’inizio della guerra tra Russia ed Ucraina. Da qui iniziamo per capire se si possa congelare uno yacht.
La questione ha destato molta curiosità ed un certo scalpore sui media ma, in realtà, la vendita di beni all’asta fermati a danno di cittadini russi è solo una diretta conseguenza dell’applicazione di misure legislative adottate dagli Stati a fronte della situazione bellica a noi tutti tristemente nota. Lo stato di guerra in sé ha, ovviamente, significative implicazioni rispetto alla possibilità o meno di eseguire le obbligazioni contrattuali. In secondo luogo, ci sono le sanzioni.
LE “SANZIONI RUSSE”
La Russia era già oggetto di una serie di sanzioni commerciali, in essere dal 2014 (Reg. UE 269/2014; Reg. 692/2014; Reg. UE 833/2014), che sono state aggravate a seguito dell’invasione. Si fa riferimento ai Regolamenti UE 327/2022, 328/2022 e 263/2022 con i quali sono state previste, tra l’altro:
- sanzioni di carattere personale (es. congelamento beni);
- sanzioni finanziarie, che impongono il divieto di finanziare la Federazione Russa, il suo governo e la Banca Centrale e impongono restrizioni all’accesso della Russia al mercato dei capitali dell’UE;
- sanzioni territoriali, che vietano importazioni ed esportazioni nelle aree non governative controllate dalla Russia;
- sanzioni relative all’interscambio commerciale. In particolare con divieto di fornitura ed esportazione verso la Russia di beni e tecnologie specifiche nella raffinazione del petrolio e divieto di esportazione di beni e tecnologia nel settore dell’aviazione e dello spazio, esportazioni di beni e tecnologie c.d. dual use.
Oltre a ciò, forti sono gli impatti relativi all’accesso per i cittadini e le imprese russe agli ordinari metodi di pagamento.
Alla luce delle disposizioni di cui sopra, con riferimento a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, sono vietate le seguenti attività:
– Costruzione e vendita di yacht;
– Servizi di intermediazione (brokeraggio) relativi agli yacht;
– Assistenza finanziaria, come il leasing finanziario per yacht.
IL CONGELAMENTO DEI BENI
Il congelamento dei beni è la tipica espressione delle sanzioni sui beni di lusso ed, in particolare, sugli yacht. Con riferimento a questo settore, il sequestro di imbarcazioni di proprietà di soggetti di nazionalità russa non è solo una facoltà, ma anche un obbligo in Italia, proprio a fronte dei su menzionati obblighi assunti dal nostro Stato in ambito internazionale. Tecnicamente, non si parla di sequestro di nave, strumento giuridico disciplinato dal nostro ordinamento e giustificato da determinate condizioni, ma di “congelamento“. Pertanto uno yacht, come ogni altro bene di soggetto russo, in Italia può essere fermato (il termine tecnico usato è “congelato”) in attesa della fine delle sanzioni e salvo che il proprietario paghi le spese che lo Stato ha sostenuto per la manutenzione. Viceversa viene venduto al migliore offerente.
LA NORMATIVA APPLICABILE
Ai beni congelati si applica il decreto legislativo 109 del 2007, e successive modifiche, che fu introdotto per la lotta al terrorismo e che ha recepito direttive e risoluzioni internazionali contro il finanziamento del terrorismo. Il decreto, che era stato concepito in riferimento alle sanzioni comminate dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, “detta misure per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite, alle deliberazioni dell’Unione europea e, a livello nazionale, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze” (art 2).
Il medesimo è oggi lo strumento attraverso cui il governo italiano attua le misure restrittive e di sicurezza sui beni di proprietà o riconducibili alle liste formate a livello internazionale ed allegate al regolamento UE 269/2014. Le liste, formate da parte dell’Unione Europea e dell’ONU e recepite a livello nazionale, contengono i nominativi di soggetti che sono ritenuti facenti parte di organizzazioni terroristiche ma anche di individui o società che finanziano Paesi che minacciano la pace e la sicurezza delle nazioni.
IL DECRETO DI CONGELAMENTO
Il congelamento dei fondi o dei beni appartenenti ai soggetti indicati nelle liste non avviene, contrariamente a quando si potrebbe ritenere, attraverso un provvedimento giudiziario, bensì attraverso l’emanazione di un decreto sanzionatorio – della durata di 6 mesi, prorogabile ulteriormente se ne sussistono le condizioni – del Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta di un Comitato di sicurezza finanziaria (introdotto e definito dall’art. 3 del D. Lgs. 109/2007) composto da 15 membri nominati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze presieduto dal Direttore Generale del Tesoro.
COSA ACCADE AI BENI CONGELATI?
I beni congelati sono affidati all’Agenzia del Demanio che provvede alla custodia, all’amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo. Gli oneri di custodia sono sostenuti in prima battuta dall’Agenzia del Demanio fino al provvedimento con cui si revoca la misura. Il bene viene restituito al proprietario previo ristoro delle somme sostenute dallo Stato per la custodia e la gestione del bene. Appare utile evidenziare che le imbarcazioni, così come gli aeromobili, per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del decreto in parola, vengono cancellate dai registri.
Il decreto in parola ha pertanto stabilito, a norma dell’art. 7bis, che nel caso in cui si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a navi o ad aeromobili, nonché a imbarcazioni o a navi da diporto, detti beni possano essere temporaneamente iscritti a nome dell’erario dello Stato. Ai fini della predetta iscrizione, non è richiesta alcuna documentazione tecnica ed è sufficiente, in luogo del titolo di proprietà, la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento. Non vi sono norme specifiche che disciplinino le modalità con cui l’Agenzia del Demanio debba gestire i beni, pertanto, nel caso in cui sia necessario che la nave sia munita di equipaggio, la scelta del medesimo resta discrezionale per l’ente.
Molteplici sono le conseguenze delle sanzioni in campo economico e marittimo anche per lo Stato italiano, oltre che per i soggetti coinvolti, basti pensare che anche gli yacht in costruzione sono suscettibili di congelamento con conseguenti gravi ripercussioni sui contratti di costruzione e potenziali danni per i cantieri.
I problemi legati alle sanzioni devono essere risolti caso per caso osservando gli strumenti giuridici che le norme mettono a disposizione.