Competitività internazionale per i cantieri: la figura dell’AEO
Cosa è l’autorizzazione AEO e a che cosa serve?
Per il successo nei mercati esteri è necessaria una efficace competitività internazionale che consenta di minimizzare i costi burocratici e amministrativi riferiti alle attività di import/export e di cogliere ogni agevolazione nelle diverse giurisdizioni coinvolte, dalla UE a ogni Paese. Anche per il settore della nautica da diporto, l’export rappresenta una significativa opportunità di crescita con la possibilità di offrire i prodotti dell’alta tecnologia nazionale a clienti esteri che sempre più apprezzano lo stile, l’eleganza e la sportività dei prodotti Made in Italy.
L’AUTORIZZAZIONE AEO
Ogni “cantiere domestico” deve, tuttavia, confrontarsi anche con profili regolatori diversificati che impongono il rispetto di una “grammatica di passaggio” che talvolta si pone come “barriera non tariffaria”, appesantendo le transazioni con riflessi sui costi e, inevitabilmente, sui ricavi.
Ebbene, per superare tali ostacoli, per le attività di import/export, esiste da tempo una formula di “partnership” con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che – a livello unionale – consente di qualificare un’impresa residente come “operatore affidabile”. Si tratta dell’autorizzazione AEO (Authorized Economic Operator) con la quale vengono qualificati gli operatori ritenuti meritevoli, dotati di specifici requisiti previsti dal Reg. UE 952/2013 (art. 38).
LA SUA ORIGINE DAL SISTEMA DI CONTROLLO STATUNITENSE
L’idea di una “certificazione” per qualificare gli operatori ritenuti meritevoli, dotati di specifici requisiti non ha una genesi comunitaria. La figura del “trusted trader”, infatti, è stata introdotta per la prima volta in un circuito doganale nazionale nel sistema di controllo statunitense, con la denominazione di Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-Tpat), sulla scia della evidente necessità di sicurezza sorta dopo gli eccezionali eventi dell’11 settembre 20011. Il C-Tpat è stato il primo esempio di una nuova, ibrida, partnership tra autorità doganale e soggetti privati. Il sistema adottato – poi ripreso in UE con l’AEO – fonda la sua efficacia sulla nozione di “best practice”, una sinergia espressa congiuntamente dalla U.S. Customs and Border Protection e dalle aziende private per un rafforzamento della sicurezza della supply chain.
Ciò al duplice scopo di:
• Ottimizzare l’impiego delle risorse dell’amministrazione nell’area dei grandi rischi, sollevando i funzionari da inutili e improduttivi controlli;
• Semplificare i rapporti doganali per gli operatori in partnership, a tutto vantaggio dell’intero sistema Paese, per la celerità degli scambi commerciali con il conseguente incremento di competitività.
In altre parole, mettendo a profitto la sopravvenuta necessità di aumentare i livelli di sicurezza modificando il sistema dei controlli, si è tentato di bilanciare il maggiore livello di allerta con un’attenuazione degli obblighi complessivi in capo a soggetti riconosciuti ex ante come certamente affidabili.
L’AUTORIZZAZIONE AEO IN UE E IN ITALIA
Nella UE, e dunque anche in Italia, tale autorizzazione AEO, oltre a rappresentare un importante strumento per rendere più sicura la supply chain, introduce altresì un significativo indice di responsabilizzazione e di corretta gestione della compliance da parte dell’operatore economico, determinando, inoltre, la possibilità di accedere a una serie di benefici e di semplificazioni nelle procedure e nei procedimenti doganali.
Lo status di operatore economico autorizzato è declinato in due diversi tipi di autorizzazione unionale:
– Semplificazione doganale (AEOC), che consente di ottenere i benefici e le semplificazioni previsti dalla normativa doganale;
– Sicurezza (AEOS), che consente di ottenere le agevolazioni in materia di sicurezza.
Le due tipologie di autorizzazione possono cumularsi e, quando un richiedente dispone dei requisiti per ottenere entrambe le qualifiche, verrà rilasciata un’autorizzazione combinata che garantisce il cumulo dei benefici. Per il rilascio della autorizzazione (AEOF), il nuovo schema regolamentare individua precise condizioni agli artt. art. 39 CDU, artt. 24-28 RE. Tali norme stabiliscono criteri soggettivi e oggettivi per l’attribuzione di un rating di affidabilità ai soggetti che richiedano di essere qualificati come AEO.
Per quanto concerne i criteri oggettivi, il Legislatore si affida a:
a) Conformità: comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale, nonché assenza di reati gravi connessi all’attività economica del richiedente;
b) Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti: dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali;
c) Solvibilità: rispetto, nei tre anni precedenti la presentazione dell’istanza, degli obblighi finanziari e del pagamento dei dazi doganali, nonché una sufficiente capacità finanziaria per far fronte ai propri impegni;
d) Standard pratici di competenza o di qualifiche professionali: rispetto di una delle due condizioni, relative agli standard pratici di competenza o alle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta (solo per l’autorizzazione AEOC);
e) Standard di sicurezza: esistenza di adeguati standard di sicurezza, con il rispetto delle condizioni pratiche previste dall’art. 28 del RE (solo per l’autorizzazione AEOS).
Tutte le fasi procedimentali di rilascio dell’ITV e dell’AEO (accettazione/diniego della domanda, eventuale richiesta informazioni, rilascio decisione ITV o AEO, revoca/annullamento, diritto di essere ascoltati, periodo di uso esteso ITV) nonché le fasi di gestione di tali decisioni (modifica elementi identificativi, sospensione e revoca) si svolgeranno per mezzo del Trader Portal2.
QUANDO SI PRODUCONO GLI EFFETTI GIURIDICI?
Quanto agli effetti giuridici, un’autorizzazione AEO diventa effettiva il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio ed è riconosciuta in tutti gli Stati membri. Il periodo di validità dell’autorizzazione non ha scadenza. Le autorità doganali vigilano sulla conformità alle condizioni e ai criteri che l’operatore economico autorizzato deve osservare.
E NEI PAESI TERZI?
Tanto premesso, vale ricordare che i vantaggi offerti al soggetto AEO non si esauriscono sul territorio della UE. Infatti, l’art. 38, comma 7, del Codice Doganale Unionale (CDU – Reg. UE 952/2013) prevede che “Le autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status di operatore economico autorizzato a persone stabilite in paesi o territori al di fuori del territorio doganale dell’Unione che rispettano le condizioni e gli obblighi definiti dalla pertinente normativa di tali paesi o territori, purché tali condizioni e obblighi siano riconosciuti dall’Unione come equivalenti a quelli imposti agli operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale dell’Unione. Tale concessione di benefici è basata sul principio di reciprocità, salvo che sia altrimenti disposto dall’Unione, ed è sostenuta da un accordo internazionale o dalla normativa dell’Unione nel settore della politica commerciale comune”.
In altre parole, con il preciso intento di disseminare gli standard di sicurezza anche in capo a soggetti residenti oltre i confini comunitari, il Legislatore UE ha aperto le porte unionali per la “certificazione” di affidabilità, nel rispetto dei criteri di reciprocità ed equivalenza. Ne deriva che il “circuito certificato” rileverà già a partire dal produttore, anche collocato in Paesi terzi, costituendo talune supply chain come decisamente privilegiate rispetto ad altre non riconosciute parimenti affidabili.
Con l’applicazione del principio di reciprocità, tutti i rapporti commerciali con Paesi extra UE che riconoscono il particolare status – gestiti da soggetti certificati – vengono sensibilmente semplificati e accelerati rivolgendo l’attenzione alle Autorità di controllo a soggetti non qualificati. Attualmente, nel percorso di globale qualificazione delle rotte preferenziali del commercio internazionale, l’UE ha concluso e implementato il riconoscimento reciproco dei programmi AEO con Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Giappone, Andorra, Stati Uniti e Cina.
Ulteriori negoziati sono già in corso e altri lo saranno nel prossimo futuro per una supply chain privilegiata per i soggetti qualificati.
CONCLUSIONI
In definitiva, tale qualifica offre una serie di preziosi benefici legati alla semplificazione del rapporto con gli uffici su tutto il territorio della UE con significative riduzioni dei costi per la celerità del riscontro che la Dogana nazionale (e gli omologhi unionali) assicura agli AEO. Anche in tale partnership tra i vantaggi previsti si registrano riduzioni del numero dei controlli fino al 90%, riduzione delle garanzie per l’esercizio di regimi sospesi (deposito doganale, perfezionamento attivo, ecc.) fino al 30%, e la possibilità esclusiva di accedere ad agevolazioni quali l’autovalutazione, lo sdoganamento centralizzato e la iscrizione nel registro del dichiarante.
È chiaro come il futuro del commercio internazionale sia sempre più proiettato nella distinzione tra soggetti qualificati e soggetti ordinari, garantendo solo ai primi una gestione più celere e sicura del proprio business, con evidenti riflessi sulla competitività.
Note:
- Si veda anche: M. Fabio, “Manuale di Diritto e Pratica Doganale”, VIII Edizione 2022, IPSOA, Cap. 24.