I vizi occulti sulle unità dopo l’acquisto o la consegna
Il tema dei vizi occulti sulle unità rappresenta certamente un argomento di discussione, ma spesso su questo risulta esserci confusione o una superficiale conoscenza. Questo approfondimento, dedicato in particolar modo alla compravendita dell’usato o alla consegna dell’unità (nuova) dal cantiere costruttore, vuole fornire al lettore una panoramica quanto più approfondita sui principali concetti, lasciando alla parte squisitamente normativa solo i principali riferimenti.
LA DISCIPLINA CODICISTICA
Partiamo dalla normativa. Da citare anzitutto l’art. 1490 del Codice Civile, il quale disciplina la “Garanzia per i vizi della cosa venduta”. L’articolo in questione introduce essenzialmente il concetto di “vizio”, che consisterebbe nella “inidoneità al normale uso del bene”, causandone, allo stesso tempo, anche una potenziale svalutazione economica.
Altro importante aspetto normativo è contenuto nell’art. 1497 del Codice Civile, il quale esprime il concetto di “mancanza di qualità”, da individuarsi, volendo parafrasare, in quel vizio riconducibile a imperfezioni e/o difetti afferenti ai processi produttivi o di conservazione del bene.
Mentre, per quanto riguarda le definizioni, il vizio occulto è quello che non è riscontrabile al momento della consegna del bene, né è rilevabile utilizzando l’ordinaria diligenza.
Come abbiamo visto, seppur avendo tentato di semplificare quanto più, già ben si configurano le principali applicazioni nel mondo della nautica sia nell’ambito della compravendita dell’usato, sia nell’ambito dell’acquisto a nuovo. Chiariti questi preliminari concetti, passeremo alle soluzioni per prevenire o diagnosticare l’eventuale vizio occulto e intervenire dopo la sua scoperta.
“PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE”
È proprio così. L’unico strumento cautelativo e di prevenzione non può che essere costituito da una puntuale attività peritale e di indagine strumentale prima del perfezionamento della compravendita.
A questo proposito forse è bene, anche in questo caso, chiarire alcuni concetti, purtroppo ignorati dai più. In primo luogo, è bene sottolineare come la ricerca di eventuali vizi, occulti o meno, debba necessariamente passare sì da un’attività peritale (la cd. “perizia pre-acquisto”), ma anche essere opportunamente accompagnata da esami di natura strumentale, meglio se adeguatamente certificati.
Questo significa che la scelta del perito non può prescindere da un lato dalla specifica competenza dello stesso (non presupponendo che un perito valga un altro, salvo il suo “costo”) e dall’altro lato dal fattivo utilizzo di opportuni esami strumentali, i quali, se eseguiti con estrema diligenza e scienza, non possono che essere affidati a società o professionisti a supporto di quest’ultimo. In questo senso l’attività del perito dovrebbe essere paragonata a quella del medico, il quale, opportunamente supportato da esami di tipo strumentale come TAC o elettrocardiogrammi, potrà meglio formulare una corretta diagnosi.
Inutile dire che un approccio come quello sopra descritto, definibile quantomeno come “severo”, potrà ridurre drasticamente (ma non eliminare del tutto) il rischio di trovare vizi, danni o imperfezioni prima della consegna del nuovo o dell’usato. Di contro, il necessario esborso economico per tali attività, seppur sempre premiante, dovrà vertere non su un concetto di “economicità”, bensì di “qualità”.
VIZI OCCULTI: NON SOLO TECNICA
Come abbiamo visto, intervenire in chiave tecnica è sicuramente un buon approccio, ma non basta. Per meglio ridurre il rischio di potenziali vizi occulti è importante, ad esempio, porre l’accento sulla parte contrattuale. In questo senso è importante che le parti rispettino quanto stabilito dalla normativa nazionale e/o sovranazionale applicabile. Parimenti anche la forma stessa del contratto deve essere esente da vizi, pena a volte la nullità dello stesso.
Altra interessante soluzione quando si parla di “vizio occulto” può ricercarsi anche in chiave assicurativa. Infatti, talune polizze corpi prevedono (a particolari condizioni) la possibilità di inserire una garanzia aggiuntiva contro i danni da vizio occulto.
COME TUTELARSI NEL CASO IN CUI SI RISCONTRINO POTENZIALI VIZI OCCULTI DOPO L’ACQUISTO O LA CONSEGNA
La nostra trattazione fin qui si è soffermata su cosa sia il vizio occulto e su come possiamo prevenirlo. Ma cosa fare qualora si voglia “invocare” il vizio occulto?
Vediamo ora quali passaggi fondamentali potrebbero o dovrebbero essere seguiti. In primo luogo, è importante accertare e certificare l’effettiva esistenza del vizio occulto onde evitare eventuali “avventure legali”. Qualora si decidesse di procedere, al netto del tipo di vizio riscontrato, è bene richiedere a un perito di eseguire un accertamento preventivo (extra giudiziale), nel caso opportunamente corredato da esami certificati di natura strumentale-diagnostica.
Successivamente sarà opportuno far computare il deprezzamento dell’unità al momento della scoperta del vizio e gli eventuali costi atti a un ripristino del danno-vizio a regola d’arte. Dunque, accertare qualità e quantità delle criticità, a seconda dei casi con l’assistenza di un legale, richiedere formalmente (attraverso la denuncia del vizio) alla parte venditrice la riconsegna del bene (la c.d. “azione redibitoria”) oppure procedere con l’azione c.d. “estimatoria”.
In questi casi, e con riferimento all’art. 1495 del Codice Civile, il vizio deve essere denunciato entro otto giorni, salvo diverso accordo tra le parti o quanto previsto dalla legge (artt. 1511-1522 del Codice Civile). Al netto di queste due importanti fasi, sarà anche qui necessaria una pronta analisi del contratto di compravendita, oltre agli eventuali accertamenti tecnici eseguiti prima dell’acquisto.