CBAM: il nuovo dazio ambientale
Dal 1° ottobre 2023, il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ha iniziato a dispiegare i suoi effetti nella UE con l’avvio della fase di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2025.
Il 16 maggio 2023, infatti, è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento (UE) 2023/956 (Regolamento CBAM), che istituisce il nuovo “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”. Il nuovo provvedimento, nell’ambito della politica del Green Deal adottata dalla UE, intende attuare misure di contenimento per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030.
In termini operativi, il nuovo provvedimento introduce una carbon tax che verrà applicata sui prodotti importati nell’UE, configurando un vero e proprio “dazio ambientale” che inizialmente riguarderà i settori indicati nell’Allegato I del Regolamento.
Si tratta di ghisa, ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità, idrogeno, con la successiva possibile estensione a tutti i settori interessati dal “Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE” (ETS).
RUOLO DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO E IMPATTO SULLE OPERAZIONI COMMERCIALI
Ebbene, tra il 1° ottobre 2023 e il 31 dicembre 2025, gli importatori dell’UE dei materiali “listati” – molti dei quali in uso nei cantieri navali – dovranno adeguarsi alla nuova compliance ambientale, osservando gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 34 e 35 del Regolamento. Dal 1° gennaio 2026, tutte le disposizioni del CBAM diventeranno definitivamente operative.
Dunque, dal 1° ottobre 2023, con i previsti obblighi di monitoraggio e rendicontazione, è opportuno che gli importatori dei beni incisi dal provvedimento identifichino il reale perimetro dell’esposizione potenziale con la definizione di un modello organizzativo di presidio per la nuova compliance doganale. Del resto, con il CBAM, le Autorità di controllo avranno un ruolo centrale di presidio e controllo, sorgendo l’obbligazione all’immissione in libera pratica nel territorio UE, in ragione della tipologia di prodotti importati.
Dal periodo transitorio le Autorità di controllo avranno il compito di informare i dichiaranti in dogana sull’obbligo di comunicare le informazioni previste dal Regolamento, con l’obiettivo di sensibilizzare le aziende sulla necessità di richiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
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