Riparazione di natanti extra-UE in Italia: esenzione dai dazi e da iva
Per la riparazione di natanti – o di parti di essi – provenienti da paesi extra-UE è necessario osservare una specifica procedura per evitare di dover sostenere i costi riferiti alla fiscalità unionale e nazionale. Tale attività implica, infatti, l’importazione del natante (o del materiale da riparare) nella UE con la necessità – in modalità ordinaria – di assolvere le diverse formalità doganali e i conseguenti oneri, daziari e IVA.
A questo riguardo, esistono regimi unionali che consentono di neutralizzare la fiscalità per operazioni di riparazione di natanti (e lavorazione in generale) destinate a essere eseguite temporaneamente sul territorio della UE. Si tratta, nel caso di specie, del Regime del Perfezionamento Attivo (PA), regolamentato dall’Articolo 85 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale Unionale – CDU), il quale rappresenta certamente la migliore soluzione per operare su natanti (e apparecchiature) extra-UE in esenzione dai dazi e da IVA.
APPLICAZIONI DEL REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO NEL SETTORE NAUTICO
Nel quadro del regime di perfezionamento attivo, infatti, merci non unionali (in tale ambito rientrano sia i natanti che i materiali e macchinari realizzati in Italia, ma definitivamente esportati in paesi esteri) possono essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:
a) ai dazi all’importazione;
b) ad altri oneri (IVA e accise), come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione.
Il PA ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l’attività degli operatori economici unionali, consentendo di importare temporaneamente merci terze ai fini della lavorazione (per produzione o riparazione), destinate a essere riesportate sotto forma di prodotti compensatori principali o ricondizionati per effetto delle riparazioni subite. Le merci vincolate al regime restano nella loro posizione “estera” e non fanno sorgere alcuna obbligazione tributaria nei confronti della Autorità di controllo. Con il termine “perfezionamento” si intendono la trasformazione, la lavorazione, il montaggio, l’assemblaggio, la riparazione e tutte quante le fattispecie previste dal CDU. L’istituto consente di introdurre fisicamente – senza pagare alcun dazio, né subire l’effetto di alcuna misura di politica commerciale – le merci destinate a essere perfezionate nell’Unione con successiva riesportazione.
OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO
La procedura ordinaria prevede che le operazioni di perfezionamento attivo devono essere sottoposte ad autorizzazione, rilasciata dalla Autorità Doganale.
L’autorizzazione è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti (art. 211, par. 3, CDU):
a) sono stabilite nel territorio doganale dell’Unione;
b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni;
c) qualora per le merci vincolate a un regime speciale possano sorgere un’obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell’art. 89;
d) per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, utilizzano o fanno utilizzare le merci o effettuano o fanno effettuare operazioni di perfezionamento delle merci.
REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE AL PERFEZIONAMENTO ATTIVO UE
Ciò considerato, tuttavia, le maggiori novità in materia di perfezionamento attivo recate dal CDU, in vigore dal 1° maggio 2016, riguardano i soggetti che possono ottenere l’autorizzazione. Infatti, l’art. 161 del Reg. UE 2015/2446 (Regolamento Delegato – RD) prevede che è possibile, in casi eccezionali, rilasciare un’autorizzazione di perfezionamento attivo anche a un soggetto stabilito in un paese terzo.
Con il Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/2089 della Commissione, del 14 novembre 20171, è stato introdotto il sistema delle customs decisions (CDS) attraverso il quale è ora possibile presentare le richieste di autorizzazione per i diversi regimi doganali2.
Tra questi, quella denominata IPO: autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all’art. 211, par. 1, lett. a), del CDU3.
Di conseguenza. l’autorità competente adita rilascia l’autorizzazione a favore del soggetto che deve eseguire o ordinare tale operazione.
COMPILAZIONE DELL’ISTANZA PER IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO
L’istanza deve essere conforme al modello riprodotto nell’allegato 12 RDT4, e indicare:
• nome o ragione sociale del richiedente;
• nome o ragione sociale dell’operatore;
• sistema richiesto (sospensione o rimborso);
• tipo di autorizzazione richiesto (nuova autorizzazione, autorizzazione successiva, autorizzazione unica, rinnovo o modifica di un’autorizzazione esistente);
• merci destinate a subire l’operazione di perfezionamento e giustificazione della domanda (designazione, codice di Nomenclatura Combinata, quantità prevista, valore, qualità, origine, giustificazione economica);
• prodotti compensatori ed esportazione prevista (designazione, codice di Nomenclatura Combinata, prodotti compensatori principali, esportazione prevista);
• modalità particolari previste;
• compensazione per equivalenza (designazione delle merci equivalenti, codice NC, qualità commerciale, caratteristiche tecniche e coincidenza o meno dello stadio di lavorazione);
• esportazione anticipata (importatore autorizzato a vincolare le merci al regime);
• traffico triangolare (importatore autorizzato a vincolare le merci al regime);
• tasso di rendimento;
• natura dell’operazione di perfezionamento;
• tempo previsto per l’operazione di perfezionamento, lo smercio, l’approvvigionamento e il trasporto;
• metodo suggerito per l’individuazione delle merci di importazione nei prodotti compensatori;
• suggerimento degli uffici doganali di controllo, di vincolo e di appuramento;
• durata prevista dell’autorizzazione;
• controlli particolari;
• trasferimenti particolari;
• procedure semplificate;
• riferimento ad autorizzazioni precedenti.
Il rilascio dell’autorizzazione da parte della competente autorità doganale è comunque subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
• il richiedente deve essere stabilito nell’Unione (tale condizione non si applica per le importazioni prive di carattere commerciale);
• le merci di importazione devono poter essere individuate nei prodotti compensatori (se vengono impiegate merci equivalenti, deve essere possibile verificare il rispetto delle condizioni relative a questa modalità);
• il regime di perfezionamento attivo deve creare le condizioni più favorevoli per l’esportazione dei prodotti compensatori e non deve recare pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità (rispetto delle condizioni economiche).
AUTORIZZAZIONE AL PERFEZIONAMENTO ATTIVO: NORMATIVE E PROCEDURE UE
Nel rispetto e previa verifica delle condizioni sopra riportate, le autorità doganali adite rilasceranno un’autorizzazione che decorrerà dalla data di emissione.
In deroga all’art. 22, par. 3, comma 1, del CDU, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono rimasti invariati in 30 giorni, in applicazione dell’art. 171 RD.
In caso di necessità di svolgimento dell’esame delle condizioni economiche, il termine di 30 giorni viene prorogato di un anno dalla data di trasmissione del fascicolo alla Commissione.
In questo caso, come ricorda la circolare n. 8/D5, l’Ufficio delle dogane che riceve la domanda di autorizzazione e la relativa documentazione – contenente anche una relazione del titolare dell’istanza in cui vengono illustrate le motivazioni per cui l’autorizzazione richiesta non pregiudica gli interessi essenziali dei produttori comunitari (condizioni economiche) – deve rimettere prontamente tali atti all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine della Direzione centrale, che provvederà a trasmetterli ai Servizi della Commissione.
I termini di validità delle autorizzazioni di perfezionamento attivo sono stati estesi ed in particolare è stato previsto un termine standard di 5 anni ed un termine ridotto di 3 anni per i prodotti agricoli indicati nell’allegato 71-02 RD.
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA RIPARAZIONE DI NATANTI
Inoltre, il perfezionamento attivo può essere esercitato anche limitatamente a ogni singola partita da sottoporre a lavorazione senza, cioè, dover necessariamente accedere a un’autorizzazione come quella innanzi descritta. Tale procedura, così come nella normativa previgente, prevede che l’autorizzazione al regime di perfezionamento attivo possa essere rilasciata, oltre che in maniera formale, sulla base di quanto previsto nell’allegato A dell’RD, anche su una dichiarazione in dogana, purché integrata dai dati supplementari dell’allegato A. L’allegato A dell’RD sarà utilizzabile quando verrà implementato il sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU. Fino a quella data potrà essere utilizzato l’allegato 12 dell’RDT. La dichiarazione “semplificata” può essere presentata presso qualsiasi ufficio doganale abilitato dall’autorità doganale a concedere l’autorizzazione con la procedura semplificata. Lo stesso ufficio doganale, che autorizza il regime con l’accettazione della dichiarazione di vincolo, svolge anche le funzioni di ufficio di controllo e di appuramento.
L’art. 163 RD ha posto però delle restrizioni nell’utilizzo della dichiarazione in dogana come autorizzazione, rispetto alla precedente normativa, vietandone l’utilizzo nei seguenti casi:
• per i prodotti dell’allegato 71-02 (dello stesso RD);
• in caso di uso di merci equivalenti;
• se è necessario effettuare l’esame delle condizioni economiche;
• se si utilizzano le semplificazioni (dichiarazioni semplificate, iscrizione nelle scritture del dichiarante, sdoganamento centralizzato).
GESTIONE DEL REGIME PER LA RIPARAZIONE DI NATANTI
L’autorità doganale, ricevuta la richiesta di autorizzazione, stabilisce il termine entro il quale i prodotti compensatori (nel caso di specie, natante o apparecchiatura riparata) devono essere riesportati o aver ricevuto un’altra destinazione doganale. Questo termine è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento segnalate dall’applicante.
Il termine decorre dal giorno in cui le merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo.
Tale termine può essere prorogato dall’autorità doganale, su richiesta, debitamente giustificata, da parte del titolare dell’autorizzazione.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, è fondamentale gestire accuratamente la contabilità dedicata al regime. Deve essere tenuta una registrazione accurata di tutte le operazioni, inclusi i costi dei materiali utilizzati per la riparazione di natanti e qualsiasi altra spesa correlata.
APPURAMENTO DEL REGIME PER LA RIPARAZIONE DI NATANTI
Il regime del perfezionamento attivo è appurato quando i prodotti compensatori o le merci tal quali vengano dichiarate presso uno degli uffici indicati quali uffici di appuramento per un’altra destinazione doganale ammessa e quando siano state soddisfatte tutte le condizioni previste per l’impiego del regime stesso.
Più in particolare, secondo le disposizioni generali previste nel titolo VII del CDU, l’appuramento del regime, salvo che sia altrimenti disposto, ha luogo “entro un dato termine” (art. 215, par. 4, CDU). Pertanto, su richiesta del titolare, può essere prorogato dalle autorità doganali anche dopo la scadenza della data inizialmente fissata (art. 174 RD).
CONCLUSIONI
Infine, il Regime del Perfezionamento Attivo offre dunque un’opportunità interessante per i cantieri navali e gli operatori che si occupano di mantenimento e riparazione dei natanti e dei relativi macchinari (motori; sistemi idraulici; ecc.) di provenienza extra-UE.
Avvalendosi del particolare istituto, con un’autorizzazione della Dogana, un corretto presidio contabile, il rituale appuramento del regime, è possibile cogliere tutte le agevolazioni fiscali rendendo il servizio al cliente estero, senza dover sostenere alcun onere fiscale.
NOTE
- Pubblicato nella GUUE L 297 del 15 novembre 2017, è entrato in vigore il 5 dicembre 2017.
- Si veda al riguardo la circolare dell’ADM n. 1/D del 30 gennaio 2018.
- Per i dettagli si veda anche: M. Fabio, “Manuale di Diritto e Pratica Doganale”, IPSOA 2022, Cap. 10.
- Regolamento Delegato (Ue) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015.
- Del 19 aprile 2016.