Origine non preferenziale in esportazione: cosa fare?
Ogniqualvolta un rapporto commerciale implica una cessione di beni tra Stati diversi, si impone – al passaggio della frontiera doganale – la necessità di stabilire l’origine non preferenziale dei prodotti oggetto della transazione1.
L’identificazione del luogo di origine permette di spendere, in ingresso nel Paese di destinazione finale, direttamente sui prodotti movimentati, un’indicazione di origine universalmente ricondotta alla denominazione “made in”. Ciò avviene quando si vuole far rilevare che un prodotto ha subito nel Paese riportato in etichetta l’ultima “lavorazione sostanziale”. La merce così qualificata risponde alle regole di origine “non preferenziale”.
Nel contesto unionale rappresentano la regola generale. Quest’ultima è tale poiché è applicabile a tutti i prodotti e prescinde da quale sarà la destinazione finale. È cioè irrilevante, ai fini della indicazione del “made in”, quale sarà il Paese verso il quale il prodotto sarà commercializzato. L’impatto di una tale indicazione è sostanzialmente commerciale, senza agevolazioni sulla fiscalità doganale in importazione.
IDENTIFICAZIONE E IMPATTO DELL’ORIGINE DEI PRODOTTI NEL COMMERCIO GLOBALE
Quando, invece, la transazione internazionale ha come controparti due imprese rispettivamente residenti in Paesi che hanno siglato un accordo preferenziale bilaterale, l’origine del prodotto, nel rispetto delle specifiche regole sottoscritte, ha un significativo riflesso sulla fiscalità in importazione. Infatti, se l’esportatore è in grado di certificare che i propri prodotti hanno subìto “lavorazioni sufficienti”, assumendo così un’origine preferenziale, potrà far ottenere al proprio cliente un’agevolazione in importazione.
In ogni caso, in un rapporto internazionale, non si può prescindere dalla determinazione dell’origine per ogni singolo prodotto. Infatti, tale indicazione, unitamente alla classificazione e al valore, rappresenta uno degli elementi la cui determinazione è indispensabile per giungere a una corretta applicazione della fiscalità doganale.
La disciplina comunitaria in materia di origine delle merci è contenuta negli artt. da 59 a 68 del CDU e negli artt. 57 – 126 del RE e 31 – 70 del RD. L’attribuzione dell’origine alle merci, che come già rilevato ha una duplice connotazione di origine non preferenziale e di origine preferenziale, si rende necessaria per diversificate finalità:
• applicazione uniforme della tariffa doganale comune;
• attuazione della normativa antidumping;
• etichettatura delle merci (come, per esempio, apposizione del “made in…”);
• determinazione delle restituzioni all’esportazione per le merci che ne beneficiano;
• ottenimento, per i rapporti preferenziali, di una riduzione o neutralizzazione dell’aliquota daziaria di riferimento.
LE REGOLE DI ORIGINE
L’attribuzione dell’origine è necessaria per diversi piani di tutela. Innanzitutto, per consentire al consumatore finale di identificare il Paese che ha generato il prodotto commercializzato. Assume, altresì, natura meramente relazionale tra i Paesi.
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