Gestione dell’origine preferenziale in esportazione
Torniamo sulla questione dell’origine preferenziale e non preferenziale in esportazione. Come già trattato nel precedente articolo, nei rapporti internazionali – al passaggio della frontiera doganale – si pone la necessità di stabilire l’origine dei prodotti oggetto della transazione.
Si è già detto della regola generale – prevista in ambito unionale all’art. 60 del Reg. UE 952/1016 – che consente di identificare l’origine non preferenziale, con la conseguente possibilità di attribuire il “made in Italy” al prodotto realizzato nel nostro Paese. L’indicazione del “made in Italy” qualifica il prodotto e prescinde da quale sarà la destinazione finale, rendendo irrilevante il fatto che tra il Paese esportatore e quello di destinazione esista un accordo bilaterale di libero scambio.
Quando, invece, la transazione internazionale ha come controparti due imprese rispettivamente residenti in Paesi che hanno siglato un accordo preferenziale bilaterale, l’origine “qualificata” del prodotto, nel rispetto delle specifiche regole sottoscritte, ha un significativo riflesso sulla fiscalità in importazione. Infatti, se l’esportatore è in grado di certificare che i propri prodotti hanno subito “lavorazioni sufficienti”, assumendo così un’origine preferenziale, potrà far ottenere al proprio cliente un’agevolazione in importazione. Dunque, l’origine preferenziale è condizionata da quale sarà la destinazione finale del prodotto, dovendo tenere conto dell’eventuale esistenza di un accordo tra Paese esportatore e Paese importatore.
ORIGINE PREFERENZIALE: GLI ACCORDI DELLA UE
Come già rilevato, l’origine preferenziale1 non è un’espressione self-efficacy, ma è un concetto condizionato dall’esistenza di un accordo tra i due (o più) Paesi tra i quali avviene lo scambio di merci. Detta nozione assume, quindi, tale prerogativa solo in un determinato contesto.
Essa si sostanzia in un trattamento daziario più favorevole concesso a prodotti originari di quei Paesi con i quali, ferme restando le regole generali appena menzionate che sottendono l’origine non preferenziale, sono in vigore accordi bilaterali e/o concessioni unilaterali. L’applicazione di tali accordi/concessioni si riflette, come innanzi accennato, in un minore (esente) onere doganale nelle transazioni regolate. Le aliquote daziarie di riferimento in importazione nella UE sono riportate nella TARIC. È evidente che in ragione del miglior trattamento daziario concesso, le regole che individuano l’origine preferenziale sono più rigide rispetto a quelle dell’origine non preferenziale.
Innanzitutto, è bene chiarire che il trattamento preferenziale è subordinato alla condizione (principio generale) che i prodotti originari del Paese accordatario siano trasportati direttamente a destinazione, senza l’attraversamento di altri Paesi (regola del trasporto diretto). Si deve, altresì, evidenziare che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 64 del CDU, gli effetti delle “preferenze” sono circoscritti ai soli profili daziari senza avere alcun riflesso sulle misure di politica economica o altre restrizioni o divieti all’importazione.
La concessione del beneficio tariffario è subordinata a due principali condizioni:
• le merci devono aver acquisito il carattere di “prodotti originari”, che deve essere giustificato secondo le regole di cooperazione amministrativa previste in ogni singolo atto o accordo;
• deve essere rispettata la regola del trasporto “diretto”.
Con riguardo alla prima condizione, occorre precisare che una merce, nella cui produzione siano stati impiegati materiali di due o più Stati, è originaria del Paese in cui è stata oggetto di una lavorazione o trasformazione sufficiente. Questo principio, anche per l’origine preferenziale, si concretizza innanzitutto con la regola del “salto del codice”, che prevede che i materiali non originari, importati e impiegati per ottenere il prodotto finito, si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati i materiali utilizzati.
ORIGINE PREFERENZIALE: LE ECCEZIONI ALLA REGOLA DEL “SALTO DEL CODICE”
Fanno eccezione alcuni prodotti che figurano negli elenchi allegati agli accordi e, per i Paesi in via di sviluppo, nel Codice Doganale Unionale, per i quali sono previste specifiche condizioni ai fini della determinazione del carattere originario, che possono consistere in particolare:
• nell’utilizzo o esclusione di un determinato prodotto di base (obbligo di effettuare più fasi di fabbricazione);
• nella realizzazione di una lavorazione specifica;
• nella limitazione in percentuale del valore delle materie che possono essere utilizzate rispetto al valore del prodotto ottenuto;
• nella limitazione in percentuale del valore delle materie non originarie rispetto al valore di quelle originarie utilizzate.
Si vengono, pertanto, a determinare alcuni casi in cui, nonostante il cambio di voce doganale, la lavorazione non è considerata sufficiente e altri per i quali è sufficiente anche un’operazione che non comporta il cambio di voce.
Inoltre, sono considerate sempre insufficienti, che ci sia o meno “salto del codice”, le “trasformazioni minime” enumerate in un elenco comune, salvo alcune eccezioni, a tutti gli accordi o atti stipulati dalla Comunità.
ORIGINE PREFERENZIALE: DEROGHE ALLA REGOLA DEL “TRASPORTO DIRETTO”
Per quanto concerne il secondo requisito, il trasporto può essere considerato “diretto” solo se avviene dal territorio di un Paese accordatario verso il destinatario, senza l’attraversamento di altri Stati. È consentita una deroga a tale principio, a condizione che i prodotti che attraversano un Paese terzo o vi sostano temporaneamente, rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato in cui transitano, senza subire altre operazioni oltre a quelle di carico e scarico e per la buona conservazione delle merci.
Tali condizioni possono essere – generalmente – comprovate da un documento di trasporto unico, rilasciato dal Paese di esportazione per l’attraversamento di un Paese di transito, o da un certificato di transito rilasciato dalle autorità di detto Stato, dal quale emerga la descrizione della merce e tutte le eventuali operazioni effettuate sulla stessa.
Vai a pagina 2 per la seconda parte dell’articolo sull’origine preferenziale