La nazionalità della nave
La nazionalità di una nave riveste un ruolo di cruciale importanza: essa costituisce un presupposto imprescindibile affinché il diritto internazionale attribuisca allo Stato che ha autorizzato una nave a battere la propria bandiera il diritto di pretendere che, in linea di principio, gli altri Stati si astengano dall’interferire con l’esercizio dei suoi poteri sovrani con riguardo all’attività della medesima, quanto meno sino a quando essa si trovi in spazi marittimi non sottoposti alla sovranità di alcuno Stato.
In materia, non può non essere citata la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (c.d. Convenzione di Montego Bay). Particolare rilevanza nell’ambito della sopra citata Convenzione è assunta dall’articolo 91, che – al primo paragrafo – prevede espressamente che “ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell’immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera” e che “le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera”.
La stessa norma dispone che tra lo Stato e la nave debba esistere un legame effettivo (c.d. “genuine link”). Il contenuto di tale “legame effettivo” sembrerebbe essere meglio delineato dall’articolo 94 della Convenzione di Montego Bay, che dispone che ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera.
In altri termini, dunque, il legame effettivo richiesto dall’articolo 91 della Convenzione di Montego Bay per il conferimento della nazionalità di uno Stato a una nave sembrerebbe tradursi nell’esercizio effettivo di un potere di governo da parte dello Stato sulla nave che batte la sua bandiera.
In particolare, ai sensi dell’articolo 94 della Convenzione di Montego Bay, ogni Stato:
- Tiene un registro delle navi che contenga i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, a esclusione di quelle che, in virtù di norme internazionali generalmente accettate, per effetto delle loro modeste dimensioni ne sono esenti;
- Esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione su tutte le navi che battono la sua bandiera e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi.
- Viene espressamente disposto che ogni Stato adotti, per le navi che battono la sua bandiera, tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare.
LA NAZIONALITÀ DELLA NAVE: L’ISCRIZIONE DELLE NAVI NEI REGISTRI NAZIONALI
Ciò premesso, in Italia l’individuazione dei requisiti di nazionalità per l’iscrizione delle matricole nei registri italiani è demandata all’articolo 143 del Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942 (i.e. “Codice della navigazione”).
Nella specie, la norma richiamata prevede espressamente che rispondono ai requisiti di nazionalità per l’iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali:
- Le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea;
- Le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l’esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell’Unione Europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l’ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.
Ai fini dell’iscrizione della nave nelle matricole o nei registri italiani, il proprietario della nave dovrà inoltre provvedere a presentare presso l’ufficio competente, oltre ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di nazionalità di cui all’art. 143 del Codice della navigazione, il titolo di proprietà e il certificato di stazza, nonché, per le navi provenienti da bandiera estera, il certificato di cancellazione dal registro straniero di provenienza (cfr. art. 315 D.P.R. n. 328/1952).
Perfezionata l’iscrizione della nave secondo le modalità sopra menzionate, l’ufficio competente rilascerà l’atto di nazionalità di cui all’articolo 150 del Codice della navigazione.
Da ultimo, vale la pena specificare che – come sancito dall’articolo 145 del Codice della navigazione – l’iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali non può essere ottenuta da navi che risultino già iscritte in un registro straniero.
DIMISSIONE DELLA BANDIERA E CANCELLAZIONE DAI REGISTRI
La procedura per la dismissione della bandiera e per la cancellazione dai registri nazionali è disciplinata dagli articoli 156 e ss. del Codice della navigazione.
Nella specie, l’articolo 156 prevede che:
- il proprietario di nave italiana che intenda alienare la nave all’estero o, pur mantenendone la proprietà, trasferirla in un registro di altro Paese dell’Unione Europea deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione della nave, che, verificata l’assenza (o l’avvenuta soddisfazione o estinzione) di crediti o diritti reali o di garanzia trascritti nelle matricole o nei registri nazionali, procede alla cancellazione;
- il proprietario di nave italiana che intenda alienare la nave all’estero o, pur mantenendone la proprietà, trasferirla in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione della nave. Successivamente, l’ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della stessa mediante affissione nell’ufficio del porto e inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.
La proposizione di una opposizione da parte dei soggetti interessati preclude la cancellazione della nave fino a quando i creditori siano stati soddisfatti o i relativi diritti estinti, ovvero l’opposizione stessa sia stata respinta con sentenza passata in giudicato. Inoltre, poiché l’opposizione in quanto tale viene proposta dal creditore all’autorità marittima, sarà di fatto il proprietario a rivolgersi all’autorità giudiziaria per far dichiarare l’infondatezza della opposizione. In caso di urgenza, è tuttavia consentito al proprietario di ottenere subito la cancellazione, pur in pendenza di opposizioni, depositando una fideiussione bancaria di importo pari al valore della nave.
L’articolo 157 del Codice della navigazione prevede che, in caso di aggiudicazione di nave italiana a soggetto straniero non comunitario, a seguito di provvedimento della pubblica autorità italiana o straniera, l’aggiudicatario deve entro sessanta giorni farne denuncia all’ufficio di iscrizione che, dopo aver informato i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti nelle matricole e gli enti previdenziali, dispone la cancellazione.
Inoltre, nel caso in cui la nave pervenga a soggetto straniero non comunitario per successione mortis causa o quando il proprietario perda i requisiti di nazionalità di cui all’art. 143 del Codice della navigazione, gli interessati devono farne denuncia all’ufficio di iscrizione, che procede alla dismissione di bandiera secondo la procedura di cui all’art. 156.
Qualora non si verifichino le condizioni per la dismissione, verrà promossa la vendita giudiziale della nave.
Da ultimo, si segnala altresì che la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può conseguire alla demolizione volontaria (in tal caso troverà applicazione una procedura analoga a quella prevista dall’art. 156 del Codice della navigazione) o d’ufficio, nonché alla perdita, effettiva o presunta, della nave.
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