Dichiarazione in alto mare: il regime IVA e gli adempimenti delle operazioni relative a navi adibite alla navigazione in alto mare
Nel contesto nazionale, l’acquisto di navi, nonché di beni e servizi a esse riferibili, gode – ai fini IVA – di un regime agevolato di non imponibilità e di adempimenti, al verificarsi di condizioni oggettive e soggettive. In tale ambito, è prescritta agli operatori la presentazione della dichiarazione in alto mare in modalità telematica.
La disciplina in commento si rinviene nell’art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972.
Nel dettaglio, dal punto di vista oggettivo, l’agevolazione è riconosciuta alle:
- navi adibite alla navigazione in alto mare, destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca;
- navi adibite alla pesca costiera o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto;
- navi militari.
LA DICHIARAZIONE IN ALTO MARE
Il requisito della “navigazione in alto mare” si rinviene nello stesso dettato normativo, laddove è prescritto che una nave è adibita alla navigazione in alto mare se:
- ha effettuato nell’anno solare precedente un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%, o
- in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore a tale percentuale, dovendosi intendere per “viaggio in alto mare” il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.
Inoltre, le navi devono essere destinate all’esercizio di attività commerciali. Pertanto, sono escluse dal regime di non imponibilità le unità da diporto a uso diportistico personale e le navi che effettuano navigazione costiera, nella specie quelle che effettuano prestazioni di trasporto pubblico locale marittimo in acque territoriali.
Tuttavia, è bene precisare che la non imponibilità è ammessa quando le unità da diporto sono utilizzate per attività commerciali quali, ad esempio, l’attività di noleggio.
Dal punto di vista soggettivo, l’agevolazione IVA trova applicazione, innanzitutto, per l’armatore e per il proprietario dell’imbarcazione.
Con un’interpretazione estensiva, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – seguita poi dalla prassi italiana – ha inoltre riconosciuto che il regime di non imponibilità IVA si applica anche alle operazioni effettuate dai fornitori cd. indiretti o “trader”.
Infatti, in tema di bunkeraggio, i Giudici unionali hanno affermato che il regime di non imponibilità IVA possa estendersi anche alle cessioni effettuate nei confronti degli intermediari, a condizione che il trasferimento della proprietà del prodotto tra i due trader sia contestuale alla messa a bordo del carburante da parte del fornitore (cfr. causa C-526/13 e Risoluzione n. 1/E del 2017).
COME AVVALERSI DEL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA
I soggetti che intendono avvalersi del regime di non imponibilità IVA sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione che attesti il requisito della navigazione in alto mare secondo le specifiche istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate (cfr. Provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021).
Più in particolare, la dichiarazione deve essere presentata – a seconda dei casi – direttamente dal committente, dall’armatore, dal proprietario dell’imbarcazione, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità effettiva della nave o, per conto di questi, da un intermediario delegato esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
A tal proposito, si segnala che, in un primo momento, era stato previsto in via provvisoria che i soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati nel territorio dello Stato presentassero la comunicazione in parola, inviando via mail copia scansionata del modello al Centro Operativo di Pescara (cd. “COP”).
Tale modalità di presentazione è venuta definitivamente meno a seguito della Risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2024.
Pertanto, tali soggetti non residenti privi di una posizione IVA italiana sono ora tenuti a presentare telematicamente tale dichiarazione accedendo all’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di presentazione della dichiarazione telematica nei casi dei cd. fornitori indiretti e nelle ipotesi di bunkeraggio, il dichiarante – indipendentemente dal fatto che sia o meno residente, stabilito o identificato in Italia – deve presentare la dichiarazione indicando i soli dati dei fornitori diretti.
A seguito della presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta telematica del numero di protocollo di ricezione, i cui estremi sono resi disponibili sia al soggetto dichiarante sia al cedente/prestatore indicato nella dichiarazione stessa per la parte di suo interesse.
Il cedente/prestatore è tenuto a riportare tali estremi nella fattura emessa in relazione all’operazione oggetto di dichiarazione. Tale adempimento è prescritto anche in capo ai fornitori indiretti.
A tal fine, i fornitori diretti devono loro comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Risposta ad interpello n. 89/2022).
Infine, il fornitore diretto è tenuto a riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di alto mare prima dell’effettuazione dell’operazione.
Tale ultimo adempimento riveste particolare importanza atteso che, in caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo di pagamento del tributo (cfr. Art. 7, comma 4-ter del D.Lgs. n. 471/1997).
In virtù delle novità della riforma del sistema sanzionatorio tributario (il cui testo definitivo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), tale sanzione si applicherà nella misura del 70% del tributo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
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