Coperture, rischi e sinistri nelle marine
Con lo Speciale Porti di quest’anno, ho deciso di affrontare la tematica dei rischi, delle coperture e dei sinistri in ambito portuale-turistico.
Essendo l’argomento assai vasto, punteremo a offrire al lettore alcuni strumenti utili per acquisire una maggiore consapevolezza e capacità di valutazione. La nostra analisi si dividerà essenzialmente in due parti: la prima cercherà di approfondire quali siano le principali fonti di rischio o comunque di sinistrosità, per poi arrivare alle eventuali azioni atte a mitigare non solo i rischi, ma anche le perdite economiche derivanti dall’infausto evento di sinistro. Il nostro approccio considererà sia il punto di vista dell’armatore sia quello del concessionario, ovvero di chi formalmente amministra i servizi della marina.
IL RISCHIO DI INCENDI
Relativamente ai rischi in ambito portuale, è indubbio che per l’ambiente in cui questi si collocano, ovvero quello marino, possono e devono essere definiti perlomeno come plurali e “critici”. Tra questi si possono citare sicuramente i rischi derivanti da incendio ed eventi atmosferici, oltre all’esposizione alla responsabilità civile e/o penale da parte degli armatori e dei concessionari. Per quanto riguarda il rischio di incendio, non ci dilungheremo molto, volendo considerare tale tematica già di ampia e facile comprensione.
In questo senso, occorre evidenziare che la più comune e attuale tipologia di tecnica costruttiva delle unità da diporto, basata sulla vetroresina e sulla presenza di idrocarburi, olii minerali, vernici, bombole e altri materiali infiammabili, in ambiente portuale comporta un aumento del rischio di incendio. Su tale punto, dando per scontata la corretta applicazione dei dispositivi legislativi e normativi in tema di sicurezza sia da parte del gestore ma anche da parte dell’armatore, che rappresentano quelle azioni applicabili al campo della prevenzione, l’unico ulteriore tema è senz’altro relativo al trasferimento del rischio in chiave assicurativa.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Dal punto di vista della marina, così come per molti altri ambiti (o, meglio, rischi), una seria attività di prevenzione e di razionalizzazione dei parametri costi-benefici non potrà che cominciare dalla valutazione preliminare del rischio, condotta dal Perito Navale, dal Risk Manager o da figure similari, e culminare nel trasferimento assicurativo, meglio se con le più performanti coperture specializzate in ambito portuale-marittimo, a oggi sostanzialmente di matrice anglosassone.
Questo è un fattore di non secondaria importanza. Nella mia personale esperienza nella gestione di sinistri su polizze di Responsabilità Civile di varie marina, ho notato che spesso queste difettano nei capitolati utilizzati (spesso assolutamente generici e non compiutamente attagliati per questa attività) e nella preparazione di intermediari, sottoscrittori e, soprattutto, liquidatori. Ciò espone sia la marina che i diportisti al rischio di mancati indennizzi, altrimenti dovuti, con conseguenze potenzialmente gravi.
I SINISTRI DA EVENTI ATMOSFERICI
Parlando, invece, dei sinistri derivanti da eventi atmosferici, è indubbio che questi siano oggettivamente aumentati, in termini di frequenza e intensità, anche in ambito diportistico-marittimo, con danni rilevanti non solo in ambito costiero, ma anche nei porti.
Rispetto a questa specifica tipologia di evento, vale certamente la pena descriverne una specifica criticità, applicabile soprattutto in ambito portuale. Spesso, infatti, l’armatore (che fruisce dei servizi di ormeggio della marina) tende a richiedere l’indennizzo dei danni subiti dalla propria unità, causati da fenomeni atmosferici.
Ora, premesso che ogni sinistro debba essere considerato nella sua singolarità, e che non si può escludere, a prescindere, l’assenza o la presenza di una responsabilità civile in un sinistro, è bene sottolineare che insiste, de jure, il concetto di “caso fortuito” e, soprattutto, di “forza maggiore”, disciplinati dal nostro Codice della Navigazione e dall’art. 2051 del Codice Civile (“Danno cagionato da cosa in custodia”).
Ciò premesso, con particolare riferimento al concetto di forza maggiore, questo può tradursi, qualora provato, in un diniego dell’indennizzo al terzo danneggiato su una polizza di Responsabilità Civile. D’altro canto, può accadere che un perito o un legale incaricato dalla compagnia assicuratrice applichi quanto disposto dal succitato art. 2051 del Codice Civile, ritenendo l’assicurato responsabile civilmente e autorizzando l’indennizzo al terzo. Questo, anche a breve termine, può portare, come minimo, all’aumento dei premi sulla medesima polizza o, in casi neanche tanto estremi, a ritrovarsi in seria difficoltà a trovare un assicuratore disposto sia a quotare che ad assumersi il rischio proposto.
Dunque, sia per la marina che per gli armatori, applicata l’ordinaria diligenza atta a prevenire, nei limiti, i sinistri, anche in questo caso la soluzione migliore rimane la prevenzione, affiancata da adeguate coperture assicurative.
– Per la marina, è consigliabile una copertura All Risks, specifica per il settore, che possa coprire non solo i rischi “minimi” in RC, ma anche altre tipologie di evento, a tutela sia dell’assicurato che dell’utente. È utile, inoltre, stipulare una polizza di Tutela Legale e Peritale, che possa tenere indenne dai costi in parola e permetta di incaricare, con criterio di fiducia e competenza, legali e periti qualificati in caso di sinistri gravi.
– Per il diportista è essenziale verificare attentamente cosa contempli o meno il contratto d’ormeggio, in tema di responsabilità e servizi offerti dalla marina. Se possibile, è bene stipulare anche una polizza corpi sulla propria unità, che può rappresentare un ottimo “salvacondotto”, in caso di danni non risarciti dal terzo responsabile o comunque non altrimenti indennizzabili con altri strumenti. Anche per l’armatore, il consiglio è di stipulare una polizza di tutela legale che abbia specifica operatività per i mezzi nautici. Questo in quanto, solitamente, le polizze di tutela legale hanno, tra le loro consuete esclusioni, proprio “l’utilizzo di yacht”.
Un ultimo consiglio, valido per tutti, è quello di affidarsi a professionalità competenti e riconosciute per non doversi ritrovare, malauguratamente, a “rincorrere” gli eventi piuttosto che a “gestirli”.