Assicurazioni marittime e prescrizione: il punto della situazione
In questo spazio abbiamo più volte affrontato il tema delle assicurazioni marittime nell’ambito del diporto in quanto ritenuta materia di rilievo e, auspicabilmente, di interesse per i lettori.
Le polizze assicurative maggiormente diffuse nel diporto, che garantiscono copertura assicurativa dai danni al bene assicurato, sono le c.d. polizze “corpo e macchine“, contratti di assicurazione marittima che hanno a oggetto i rischi della navigazione di cui all’art. 521 cod. nav. gravanti sulle navi.
EVOLUZIONE E COPERTURA DELLE ASSICURAZIONI MARITTIME
Come noto, dette garanzie, nate allo scopo di coprire i rischi tipici derivanti dalla navigazione navale e commerciale, sono oggi ampiamente utilizzate ed estese al settore del diporto a copertura di rischi che derivano dall’utilizzo di natanti e imbarcazioni da diporto.
Le tipologie di rischio coperto sono variate e sono state estese fino a ricomprenderne di tipici del settore del diporto (si pensi, ad esempio, al furto o alla movimentazione su carrello e i trasferimenti via terra che, pur non apparendo tipici rischi della navigazione, tuttavia sono tipici delle unità da diporto e del loro normale utilizzo), oggi garantiti da polizze assicurative c.d. “all risks” che ricomprendono anche i rischi non evidenziati nel ristretto elenco di cui all’art. 521 cod. nav.
Se, avendo a mente le coperture assicurative su menzionate e la loro evoluzione volta a renderle adatte alle esigenze tipiche della navigazione da diporto, ci spingiamo a considerare anche i contenziosi che possono scaturire nell’ambito del diporto, non possiamo non tenere conto del regime prescrizionale applicabile alle eventuali azioni per il risarcimento del danno in ipotesi di sinistri marittimi in cui siano coinvolte unità da diporto.
LA LEGGE E LA PRESCRIZIONE NELLE ASSICURAZIONI MARITTIME
La prescrizione, ovvero il periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale un soggetto deve far valere un proprio diritto, infatti, è uno degli elementi più importanti da tenere in considerazione quando si intende tutelare un proprio diritto, incluso ovviamente quello di richiedere il risarcimento dei danni. In base all’art. 547 cod. nav., “I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno”.
Tale previsione è sicuramente da applicare nell’esclusivo contesto delle assicurazioni marittime disciplinate dal Libro III, Titolo V, del codice della navigazione, in deroga al principio generale contenuto nell’art. 2952 del codice civile, che prevede viceversa che i diritti derivanti da contratto di assicurazione e riassicurazione si prescrivano in due anni dalla data del sinistro. Ciò posto, mentre non vi è dubbio in merito alla applicazione dell’art. 547 del cod. nav., alle navi commerciali, a lungo è stata controversa l’applicabilità o meno della prescrizione annuale ai sinistri che coinvolgono unità da diporto, specie nelle casistiche in cui il danno era provocato da eventi non strettamente ricompresi tra quelli dell’art. 521 del codice della navigazione.
SENTENZE E INTERPRETAZIONI GIURIDICHE
Negli ultimi anni diverse sono state le pronunce giudiziarie che hanno chiarito la questione in tema di prescrizione annuale dei diritti derivanti dai contratti assicurativi delle unità da diporto. Tra quelle di maggior rilievo, deve evidenziarsi una pronuncia del Tribunale di Napoli Nord (sent. 1966/2020 pubblicata il 1.10.20) che ha affermato con chiarezza l’applicabilità alle coperture assicurative corpo e macchine “all risks” del termine di prescrizione breve di un anno di cui all’art. 547 cod. nav., rigettando la richiesta di indennizzo formulata per il furto di un natante rimessato in un’area privata (pertanto rischio non derivante dalla navigazione del medesimo). Il Tribunale ha ritenuto il termine breve speciale rispetto a quello dell’art. 2952 c.c. in tema di assicurazioni, e applicabile a ogni diritto nascente dal contratto di assicurazione marittima.
Detta pronuncia confermava e richiamava, peraltro, una decisione della Suprema Corte (Cass. Civ. 541/2020) in tema di navigazione aerea, secondo la quale “non vi è dubbio che, in materia di contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea (e marittima), il termine di prescrizione per tutti i diritti derivanti da detto contratto è quello annuale” […]. La natura di norma speciale della menzionata disposizione del cod. nav. (specialità espressamente confermata dall’art. 1885 c.c.) comporta, infatti, la prevalenza della stessa rispetto alla norma generale contenuta nel codice civile, in base al criterio “lex specialis derogat generali“.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI E IMPATTO SUL DIRITTO ASSICURATIVO MARITTIMO
Le sentenze su menzionate costituiscono due precedenti di particolare rilevanza, in quanto non si rinvengono pronunce recenti sul punto confermate da una più recente pronuncia della Corte d’Appello di Campobasso la quale, chiamata a decidere in tema di estinzione di un diritto derivante al proprietario di uno yacht che aveva subito dei danni in corso di navigazione per avvenuta prescrizione, ha confermato l’applicazione al caso in esame della prescrizione annuale.
La Corte, con grande precisione, e in revisione della sentenza di primo grado, ha sancito che il richiamo al cod. nav. operato dall’art. 1, terzo comma, del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (c.d. “Codice della nautica da diporto”) impone di applicare alle unità da diporto per tutto quanto non previsto da tale ultima normativa, e pertanto anche in tema assicurativo, le norme speciali del cod. nav. incluso il suddetto art. 547 cod. nav., lasciando che la disciplina del Codice Civile venisse in considerazione soltanto in via ulteriormente suppletiva rispetto ad eventuali vuoti normativi del codice della navigazione.
IMPLICAZIONI PER IL DIPORTISTA NELLE ASSICURAZIONI MARITTIME
Nella medesima pronuncia la Corte di Appello affronta il tema dell’interruzione della prescrizione, che, come noto, si concretizza al momento in cui il soggetto che vanta un diritto dimostra, con specifiche attività, di volerlo esercitare. Certamente, le sentenze su menzionate vanno tenute in grande considerazione da parte del diportista che voglia esercitare i propri diritti derivanti da un contratto assicurativo marittimo.