Boat and Breakfast, si può fare? Il parere degli esperti
Utilizzazione delle unità da diporto per finalità alberghiere: l’approfondimento sugli aspetti legali, dell’Avvocato Simona Coppola
Originariamente la nautica da diporto era concepita dal legislatore e, di conseguenza, dai fruitori dei mezzi nautici, quale attività essenzialmente finalizzata alla navigazione per scopi ricreativi e di svago del singolo proprietario, quasi escludendo le finalità di lucro.
L’EVOLUZIONE DELL’USO COMMERCIALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
Negli anni, però, la tendenza è decisamente cambiata: le unità da diporto sono sempre più utilizzate per fini diversi dall’uso privato del proprietario, il quale, sempre più spesso, ha come scopo quello di mettere il proprio bene a disposizione di un terzo soggetto.
A questa tendenza è seguita una più o meno costante attività legislativa che, via via, si è adeguata alle nuove necessità dei proprietari di unità da diporto; si è così prevista per legge la possibilità di stipulare contratti di locazione e di noleggio aventi a oggetto unità da diporto.
Con il tempo, però, gli utilizzi commerciali delle unità da diporto si sono ulteriormente evoluti, e in questo il periodo della pandemia ha certamente avuto un significativo ruolo: le unità da diporto sono oggi percepite come luogo di interesse e di aggregazione che prescinde dalla loro originaria destinazione alla navigazione e sono divenute vere e proprie aree ricettive per feste, ristorazione, ma anche per le attività che, in precedenza, erano considerate tipicamente alberghiere e da svolgersi sulla terraferma.
IL BOAT AND BREAKFAST, IL RUOLO DELLE LEGGI REGIONALI
A questo ultimo step dell’evoluzione delle unità da diporto, che è comunemente definito “boat and breakfast”, sembra che, tuttavia, il legislatore non si sia prontamente adeguato. Sono, infatti, sporadiche ed essenzialmente con rango di legge regionale le previsioni specifiche di detto tipo di attività.
La prima apparizione della definizione “boat and breakfast” si rinviene in una norma della Regione Sardegna sin dal 2017, probabilmente per venire incontro a esigenze turistiche già radicate nell’isola. Altri sono stati negli anni gli esempi di legge regionale che hanno sanato utilizzi di imbarcazioni da diporto per finalità alberghiera e di ristorazione non tipizzati nella legge nazionale; tuttavia, ancora oggi, nonostante siano numerose e dislocate per tutta l’Italia le unità da diporto destinate al “boat and breakfast”, dal punto di vista giuridico non tutto è normato e il rischio di incorrere in sanzioni è dietro l’angolo.
LA NORMATIVA NAZIONALE E LE ATTIVITÀ ESPRESSAMENTE CONSENTITE
La possibilità di ospitare persone in un’unità da diporto ormeggiata, fornendo loro la colazione, non è diversa rispetto all’attività alberghiera. Dal momento in cui le unità vengono utilizzate da ferme, ormeggiate, senza la possibilità che siano utilizzate per la navigazione e non provviste di equipaggio, sarebbe apparentemente semplice ritenerle un “nuovo modo di esercitare attività alberghiera”, tuttavia detta attività è consentita con difficoltà.
Interpretando le norme nazionali oggi in vigore, ove è stata inserita tra gli usi commerciali consentiti anche la somministrazione di cibo e bevande, ma non, per essere estremamente chiari, la possibilità di offrire un letto a bordo, si potrebbe anche riuscire a far rientrare il boat and breakfast tra le attività consentite; tuttavia, oggi, nelle Regioni in cui detta attività non è stata espressamente normata, si può incorrere in una sanzione amministrativa comminata dalla Capitaneria di Porto.
Ricordiamo che le attività normate e pertanto consentite sono: la locazione, il noleggio, l’insegnamento della navigazione da diporto, l’utilizzazione di unità in appoggio ai centri di immersione subacquei, l’assistenza all’ormeggio, la somministrazione itinerante di cibi e bevande, il commercio al dettaglio e i cabin charter, ovvero il noleggio a cabina. Ai fini dell’utilizzazione dell’unità da diporto per scopi commerciali, è sempre necessaria l’annotazione di detto tipo di utilizzo, che va riportato sulla licenza di navigazione, nei relativi registri di iscrizione.
COME FUNZIONA NELLE REGIONI CHE NON HANNO DISCIPLINATO IL BOAT AND BREAKFAST?
Chi oggi volesse svolgere attività di boat and breakfast nelle Regioni che non si sono adeguate normativamente a questa esigenza del mercato turistico dovrebbe far rientrare detta attività in una di quelle consentite, tra cui quella che si avvicina maggiormente è, probabilmente, la locazione a scafo nudo.
Tuttavia, se con la stipula di un contratto tipizzato e consentito con legge nazionale si azzera il rischio di vedersi contestato l’esercizio di attività non consentita dalla legge, dall’altro si creano a cascata ulteriori problemi, non solo per chi concede il bene, ma anche per chi lo utilizza, problemi che attengono, in particolare, alla sicurezza a bordo.
Qualora una unità da diporto venisse concessa in locazione a un soggetto che vuole solo dormire e fare colazione in barca, la medesima dovrebbe avere a bordo perlomeno un comandante e dovrebbe mantenere la capacità di navigare. Difficilmente, però, chi desidera dormire a bordo di un mezzo galleggiante è munito di patente nautica. Inoltre, l’unità dovrebbe essere conforme alle norme previste in tema di sicurezza delle dotazioni nonché assicurativo, con conseguente ingente complicazione dei processi di utilizzo del mezzo.
La normativa regionale sta segnando una linea significativa nell’evoluzione della materia e si auspica che il legislatore centrale si adegui e recepisca gli input che provengono dagli imprenditori del turismo su acqua.