Origine non preferenziale in esportazione: cosa fare?
L’identificazione dell’origine permette, infatti, alle Autorità di importazione di applicare eventuali misure di politica commerciale elevate dal Paese di destinazione nei confronti del Paese di origine (antidumping e countervailing duties)2. Inoltre, attraverso l’identificazione d’origine è possibile ottenere agevolazioni e sconti daziari, nel rispetto di determinate condizioni.
DIFFERENZIAZIONE TRA REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALI E NON PREFERENZIALI
È bene precisare che tradizionalmente gli ordinamenti giuridici nazionali distinguono fra due differenti tipologie di regole di origine:
• le regole di origine preferenziali (negoziali o unilaterali);
• le regole di origine non preferenziali.
Mentre, infatti, l’origine non preferenziale di una merce è definita agli artt. da 59 a 61 del Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale Unionale – CDU e le relative regole di origine sono determinate dalle indicazioni recate dall’allegato 22-01 del RE e dagli artt. 57-126 dello stesso RE nonché dagli artt. 31 – 70 del RD), l’origine preferenziale, pur definita all’art. 64 del CDU, è invece determinata:
• da un rilevante numero di protocolli relativi alla definizione di “prodotti originari” allegati ai vari accordi di libero scambio, associazione, cooperazione3;
• dagli artt. da 70 a 79 (e negli allegati 22-08 e 22-09 del RE), qualora si tratti di prodotti originari di Paesi beneficiari del SPG;
• dagli artt. da 68 a 70 del RD e nell’allegato 22-03 per i requisiti territoriali applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali accordate unilateralmente dall’UE a favore di taluni Paesi o territori.
Come sopra rilevato, va quindi precisato che le regole di preferenzialità sono contenute negli accordi bilaterali con i Paesi con i quali l’Unione Europea ha raggiunto specifiche intese4.
COMPLESSITÀ E VARIAZIONI NELLE REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALI
Tale circostanza deve essere tenuta in debita considerazione quando si effettua un’analisi di origine. Non è detto, infatti, che un prodotto che risulti di origine preferenziale in esportazione dalla UE verso il Paese “A” sia egualmente preferenziale a destinazione del Paese “B”. Infatti, è possibile che i due distinti rapporti saranno disciplinati da altrettanti accordi bilaterali.
In altre parole, la maggior parte degli accordi tende a seguire un registro simile per quanto riguarda i contenuti generali. Tuttavia, possono esistere differenze specifiche che impediscono l’applicazione uniforme di una preferenzialità verso tutte le destinazioni di un singolo prodotto.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Negli scambi commerciali internazionali, la caratterizzazione di origine non preferenziale costituisce la regola generale5. Ciò connota, in ogni caso, tutte le operazioni e i prodotti che vengono importati da Paesi con i quali l’UE non ha perfezionato alcun accordo tariffario. Per essi, l’aliquota daziaria applicabile è quella riportata nel testo della tariffa doganale comune.
Al contrario, con i Paesi con i quali i rapporti commerciali sono garantiti da accordi (negoziali o unilaterali) che consentono una riduzione della fiscalità in importazione o, in taluni casi, un’esenzione totale per classi di prodotti, gli scambi sono di conseguenza agevolati, almeno in termini di oneri doganali.
DOCUMENTAZIONE E APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE
Tuttavia, è bene tenere presente che le regole riferibili all’origine non preferenziale si applicano anche agli scambi con Paesi con cui vigono accordi specifici allorquando una spedizione di merci sia priva della documentazione comprovante l’effettiva origine (preferenziale) di un prodotto.
Al momento, non vi sono specifiche regole che disciplinano univocamente la determinazione dell’origine della merce a livello di commercio internazionale. Ogni singola parte contraente è libera di determinare le proprie regole sull’origine. Tutto ciò, applicande anche disposizioni – talvolta molto dissimili tra i diversi Stati – per singoli prodotti.
LA CONVENZIONE DI KYOTO E I PRINCIPI GENERALI DELL’ORIGINE NON PREFERENZIALE
A ogni buon conto, la convenzione internazionale sulla semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali (altresì nota come la convenzione di Kyoto del 15 maggio 1973, alla quale la Comunità ha aderito con decisione del Consiglio 3 giugno 1977, n. 77/415)6 ha stabilito i princìpi generali per l’uso delle regole sull’origine non preferenziale.
La stessa convenzione auspica, inoltre, che le regole sull’origine preferenziale concepite in ambito nazionale (o in aree di libero scambio) possano informarsi – per quanto possibile – ai princìpi generali già individuati per una migliore comprensione nei rapporti commerciali e una facile interpretazione da parte delle autorità doganali di ogni Paese.
In particolare, la convenzione di Kyoto specifica che il Paese di origine di un prodotto deve essere il Paese dove:
• la merce sia stata interamente prodotta (questo concetto viene utilizzato quando nell’attribuzione di origine è coinvolto un solo Paese), oppure
• è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale (questo concetto viene utilizzato quando due o più Paesi hanno preso parte al processo di fabbricazione della merce).
Secondo la convenzione di Kyoto, l’ultima trasformazione sostanziale è la trasformazione ritenuta sufficiente a conferire a una merce il suo carattere essenziale. Una definizione così ampia si presta, tuttavia, a una varietà di interpretazioni. Offre ai Paesi la libertà di precisare da soli cosa davvero si intenda per trasformazione sostanziale.
Vai alla pagina tre per l’ultima parte dell’articolo sull’origine dei prodotti.