Origine non preferenziale in esportazione: cosa fare?
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI KYOTO
Dunque, quando la merce di cui si deve stabilire l’origine è ottenuta con l’utilizzo di materiali originari di diversi Paesi, la questione si complica e sono necessarie valutazioni più approfondite.
Innanzitutto, in tali casi, la legislazione di settore prevede – pressoché ovunque nei diversi mercati mondiali – regole particolari a seconda che si tratti di attribuire l’origine preferenziale o non preferenziale. Tali regole definiscono quale sia la lavorazione o trasformazione alla quale i materiali devono essere sottoposti per ottenere il carattere originario del Paese in cui avviene tale operazione.
COMPLESSITÀ NELL’ATTRIBUZIONE DELL’ORIGINE
È opportuno evidenziare che in tutte le codificazioni sono annoverate talune lavorazioni o trasformazioni che non conferiscono mai il carattere originario e sono definite, rispettivamente:
- “lavorazioni o trasformazioni insufficienti”, descritte negli accordi tra i diversi Paesi, con ciò indicando il tenore “negativo” attribuito a una specifica lavorazione, per l’ambito dell’origine preferenziale;
- “operazioni minime”7, nelle disposizioni doganali domestiche, qualificando così il tenore “negativo” delle lavorazioni eseguite, ai fini dell’origine non preferenziale.
In buona sostanza, si tratta di processi che non incidono in maniera determinante ai fini dell’attribuzione dell’origine (preferenziale o non preferenziale).
“Sufficiente” è, al contrario, quella lavorazione o trasformazione considerata necessaria per poter condizionare la determinazione dell’origine. Ciò rappresenta la nozione “positiva” in ambito preferenziale. Mentre, è definita “sostanziale” la valutazione di merito che fa il diritto doganale su una lavorazione o trasformazione rilevante ai fini della origine non preferenziale.
Naturalmente, alle nozioni di lavorazione sufficiente e insufficiente (sostanziale o minima) anche la disciplina dell’origine offre le sue deroghe.
DEFINIZIONE DI ORIGINE NEL CODICE DOGANALE UNIONALE
L’attuale Codice Doganale Unionale, all’art. 60, comma 1, descrive il concetto di “prodotto interamente ottenuto” e di “ultima trasformazione sostanziale”. I prodotti interamente ottenuti sono quelli chiaramente originari di un determinato Paese. Questi sono, ad esempio, quelli ivi cresciuti (animali e vegetali) o estratti (minerali). La nozione di “interamente ottenuto”, peraltro, è condivisa tra le due aree di origine – preferenziale e non preferenziale – rappresentando una oggettiva contiguità tra le diverse impostazioni.
A titolo di esempio, una mela colta da un albero del Trentino, poiché interamente ottenuta, sarà certamente “made in Italy”. Allo stesso tempo, però, sarà preferenziale UE. In materia di origine non preferenziale, i prodotti sostanzialmente trasformati sono quelli – caratteristici dell’odierno processo di produzione globale con il coinvolgimento di due o più Paesi – ottenuti nel Paese che contribuisce, per il conferimento del carattere originario, con “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.
La nozione dell’art. 60 CDU ripropone quanto già disposto dall’art. 24 CDC8, a conferma della centralità di tali elementi per la definizione del concetto di ultima trasformazione sostanziale9.
NOTE
- M. Fabio: “Manuale di Diritto e Pratica Doganale”, IPSOA 2022, Cap. 3.
- Art. VI dell’Accordo GATT.
- L’UE ha concluso oltre 40 accordi commerciali con quasi 80 Paesi. Inoltre, offre un accesso preferenziale al mercato per le merci di Paesi a reddito medio-basso,nell’ambito del sistema di preferenze generalizzate.
- Per l’elenco degli accordi in vigore si veda: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/non-eu-markets.
- A oggi, l’Unione Europea non ha accordi di alcun tipo, relativamente all’origine, con USA ed Australia.
- Il 26 giugno 1999, la convenzione è stata emendata da un Protocollo aggiuntivo (in esito al quale è stata rinominata convenzione “riveduta” di Kyoto – RKC), al fine di adeguare il testo originale alle nuove esigenze del commercio internazionale, con una maggiore attenzione all’uso delle nuove tecnologie informatiche per la semplificazione della gestione delle operazioni e per l’adozione di più moderni metodi di controllo (si veda più in dettaglio al Cap. 1).
- Si veda l’art. 34 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 (RD).
- Regolamento (CEE) N. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un Codice Doganale Comunitario – CDC.
- Si vedano al riguardo la circolare n. 8D, prot. 47577, del 19 aprile 2016, e la nota prot. 70339/RU del 16 luglio 2018.