Guida all’uso del carrello per il trasporto della barca
I carrelli che utilizziamo per il trasporto del nostro mezzo rientrano espressamente nella categoria dei T.A.T.S. (rimorchi per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive), prevista dall’art. 56 del Codice della Strada, che comprende rimorchi a uno o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro. Poiché rappresenta un’attività potenzialmente pericolosa, il trasporto in strada dei T.A.T.S. è circondato da una serie di norme assai rigorose. Vediamo quali sono.
LA PATENTE
Chi intende condurre una vettura con rimorchio deve essere in possesso della patente B, B96 oppure B+E, a seconda della massa della motrice e del rimorchio che si intende trasportare.
La massa massima della motrice, ovvero il peso del veicolo a pieno carico, è riportata sulla carta di circolazione al punto “F2”.
La massa massima autorizzata del rimorchio, invece, è indicata sia sulla carta di circolazione, sia sulla targhetta apposta sulla carrozzeria, e fa riferimento al peso complessivo del carrello e di tutto ciò che contiene (barca inclusa).
– La patente B standard consente di condurre autoveicoli con una massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg, che trainano un rimorchio leggero, avente cioè una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. A questi veicoli, tuttavia, possono essere agganciati anche rimorchi con massa superiore a 750 kg, purché l’intero complesso (auto + rimorchio) non superi i 3.500 kg.
– E’ richiesto il possesso della patente B96, quando il complesso dei due veicoli supera i 3.500 kg. Alla motrice sarà dunque agganciato un rimorchio pesante, con massa massima autorizzata superiore a 750 kg. In questo caso, tuttavia, la somma della massa dell’auto e del rimorchio non potrà superare i 4.250 kg. Niente alcolici per chi guida questi mezzi: quando il complesso veicolare presenta una massa superiore a 3.500 kg, il conducente è ritenuto in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a zero grammi per litro di sangue.
Come si consegue la patente B96? Se si è già in possesso della patente B, è necessario superare una prova pratica della durata di almeno 25 minuti, nel corso della quale si dovranno eseguire manovre di accelerazione e decelerazione, retromarcia, frenata, cambio di corsia, oscillazione di un rimorchio, sgancio e riaggancio del rimorchio, parcheggio. Se non si è già in possesso della patente B, la patente B96 potrà essere conseguita insieme alla patente B: in questo caso il codice “96” verrà annotato direttamente sulla patente B.
– La patente B+E permette di condurre complessi di veicoli particolarmente pesanti, composti da un veicolo della categoria B e da un rimorchio o un semirimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg. La somma della massa del veicolo e del rimorchio non può quindi superare i 7000 kg.
Come si consegue la patente B+E? E’ necessario presentare un certificato medico che attesti l’idoneità fisica e psichica; occorre inoltre superare una prova teorica e una prova pratica della durata di almeno 25 minuti, nel corso della quale si dovrà agganciare e sganciare il rimorchio dalla motrice, fare retromarcia in curva e infine parcheggiare in sicurezza per le operazioni di carico e scarico.
QUANTO PUO’ RIMORCHIARE UN VEICOLO?
Quanto detto non deve indurci a ritenere che un veicolo possa trainare qualsiasi carico che rispetti i limiti imposti dalla legge. Il valore della massa rimorchiabile è indicato nella carta di circolazione ed è detto “rapporto di traino”: dipende infatti dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice. Il rapporto di traino non dovrà superare il valore di 1, nel caso di rimorchi muniti di freno di servizio e di massa fino a 3,5 tonnellate, o 0,5 per rimorchi sprovvisti di qualsiasi dispositivo di frenatura.
L’IMMATRICOLAZIONE
Per l’immatricolazione del rimorchio, occorre presentare istanza agli Uffici della Motorizzazione Civile, compilando il modulo TT2119. Alla domanda devono essere allegati la fotocopia del documento di identità, il certificato di conformità del carrello rilasciato dalla casa costruttrice e l’attestazione del versamento delle tasse di immatricolazione. A seguito dell’immatricolazione, la Motorizzazione Civile provvede al rilascio della carta di circolazione.
OMOLOGAZIONE DEL GANCIO DI TRAINO
E’ possibile installare un gancio di traino per il trasporto di rimorchi leggeri, ovvero con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg, oppure quando il complesso veicolare non superi i 3.500 kg.
L’installazione del gancio di traino richiede un aggiornamento della carta di circolazione, pertanto bisognerà presentare la domanda presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, compilando il modulo TT2119 e allegando:
– Dichiarazione di montaggio a regola d’arte e secondo le prescrizioni del costruttore rilasciata dall’installatore;
– Documentazione tecnica del dispositivo installato completa di tutti i dati tecnici utili per la verifica che viene rilasciata dal costruttore;
– Fotocopia della carta di circolazione;
– Versamento di euro 25,00 sul conto corrente 9001 (tariffa motorizzazione);
– Versamento sul conto corrente 4028 (imposta bollo). L’importo varia a seconda della regione.
Successivamente la Motorizzazione provvederà al collaudo del gancio di traino, al termine del quale, in caso di esito positivo, rilascerà un tagliando autoadesivo da incollare sul libretto di circolazione.
PRIMA DI PARTIRE:
IL CARICO
– Come sistemare il carico a bordo? L’art. 164 del Codice della Strada stabilisce che “il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”.
– La larghezza massima del carico non può essere superiore a 2,55 metri. Questo significa che le barche con una larghezza maggiore non sono carrellabili. Non esistono soglie di tolleranza.
– Il carico dei rimorchi non può sporgere sul lato anteriore, ma solo sul lato posteriore e per non più del 30% della lunghezza del rimorchio. In tal caso, il carico sporgente andrà opportunamente segnalato con l’apposito cartello a strisce bianche e rosse. La sporgenza laterale è ammessa, purché non superi di 30 cm le luci di posizione anteriori e posteriori.
– La violazione di queste norme comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 84 a 335 euro.
LA TARGA
E’ molto diffusa l’erronea convinzione che, quando si conduce un veicolo con rimorchio, occorra semplicemente staccare la targa dalla motrice e attaccarla sul rimorchio. Niente di più sbagliato: i rimorchi devono essere immatricolati e dotati di targa propria, conforme a quella della motrice, anche se leggeri.
L’ASSICURAZIONE
Durante la circolazione, il rimorchio e la motrice formano un unico complesso veicolare. Il rimorchio è perciò coperto dalla polizza assicurativa della motrice, anche se stipulata per il solo veicolo trainante. Il conducente ha comunque la facoltà di stipulare una polizza ad hoc per la copertura del rischio dinamico del solo rimorchio. E’ invece obbligatorio stipulare una polizza con riferimento al solo rimorchio, che copra il cd. “rischio statico”, ovvero i danni provocati dal rimorchio se sganciato o manovrato a mano.
LUCI E SPECCHIETTI
Prima di partire è sempre bene verificare che i dispositivi di illuminazione e di segnalazione funzionino correttamente. E’ obbligatorio l’uso dei catadiottri (anteriori, posteriori e laterali), delle luci di posizione (anteriori, posteriori e laterali), degli indicatori lampeggianti di direzione, delle luci di arresto, della luce rossa per nebbia e della luce bianca per la targa. I proiettori di retromarcia sono invece facoltativi. Bisogna inoltre controllare che dagli specchi retrovisori esterni, montati sulla motrice, la visibilità sia adeguata; gli specchi, tuttavia, non devono sporgere oltre 20 centimetri dalla sagoma del veicolo (motrice o rimorchio), con riferimento al punto di maggiore larghezza.
REVISIONE
La revisione deve essere effettuata, previo appuntamento, presso gli uffici della Motorizzazione Civile quando sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 2 anni dall’ultima revisione. Nel 2020 devono essere inoltre revisionati, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione o della revisione, i rimorchi immatricolati dopo l’1/1/2007.
Ricordiamoci, infine, di guidare sempre con prudenza, tenendo a mente che il rimorchio impone maggiori spazi di curvatura e di frenatura e limiti di velocità più bassi (70 km/h su strade extraurbane, 80 km/h su autostrade).