I nuovi titoli professionali del diporto
È entrata in vigore una norma molto importante per la nautica da diporto. Con il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 (“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto un nuovo Regolamento che modifica il Decreto 10 maggio 2005, n. 121, riguardante la disciplina dei titoli professionali del diporto. Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 5 maggio 2024.
I NUOVI TITOLI DEL DIPORTO: L’UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO DI 2ª CLASSE
La riforma interessa i titoli professionali del diporto. La maggiore novità riguarda l’introduzione del titolo di Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe. Vengono modificati altri aspetti concernenti i requisiti per ottenere i certificati, lo svolgimento dell’addestramento e i requisiti per i titoli di navigazione di Ufficiale di navigazione, di Capitano del diporto e di Ufficiale di macchina.
La riforma interessa i cosiddetti Titoli STCW, cioè conformi alla Convenzione internazionale sugli Standard di addestramento, Certificazione e Tenuta della guardia per i marittimi, modificando i limiti di abilitazione in rapporto alla stazza delle unità, e disciplina inoltre il nuovo titolo nazionale semplificato dell’Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe (non STCW). È un titolo nazionale e ha validità 10 anni.
L’Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe non ha l’obbligo di essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione. Può imbarcare in qualità di Comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:
a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;
b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
Per conseguire il certificato di Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione, nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato “First Aid” secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d’altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei all’Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all’articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all’articolo 36 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
g) possedere i requisiti morali di cui all’articolo 37 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d’esame stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL COMANDANTE DEL DIPORTO
Seguendo l’evoluzione del mercato mondiale verso le grandi costruzioni anche in tema di titoli professionali del diporto, viene rimosso il tetto delle 3.000 GT (Gross Ton) per il Comandante del diporto, che potrà essere imbarcato in comando senza alcun limite di stazza come avviene con i titoli mercantili. Coloro che sono già in possesso del titolo potranno rinnovare il proprio certificato anche prima del termine di scadenza al fine di conseguire l’upgrade.
I NUOVI TITOLI DEL DIPORTO: IL CAPITANO DEL DIPORTO
Relativamente al titolo di Capitano del diporto, sono stati delineati nuovi requisiti e limiti di abilitazione.
- Il Capitano del diporto può imbarcare: a) in qualità di Primo Ufficiale di coperta su navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza; b) in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza non superiore a 3.000 GT.
- Per conseguire il certificato di Capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di Ufficiale di navigazione del diporto; b) aver completato un periodo di navigazione, risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12 mesi in qualità almeno di Ufficiale di coperta di grado inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche; c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato e radar A.R.P.A. – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW – uso della leadership – per Comandanti e Primi Ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e) dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni di Comandante e di Primo Ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il periodo di navigazione per conseguire il titolo di Capitano di macchina del diporto è di 12 mesi su navi da diporto adibite al noleggio o in uso privato.
La riforma sui nuovi titoli professionali del diporto ha avuto grande successo nel comparto di riferimento, essendo stata attesa per anni, e ci si aspetta che la medesima si ripercuota positivamente sullo sviluppo della nautica.