Il contratto di compravendita: pillole sulle clausole
Sul contratto di compravendita, soprattutto se applicato al mercato del diporto nautico, è indubbio che anche il neofita possa certamente comprendere come questo rappresenti un fondamentale passaggio, sia economico che amministrativo, nella vita operativa di un’unità. Ma quanto è importante il contenuto del contratto, ovvero le clausole che, per così dire, lo compongono?
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA: LE CLAUSOLE
In questo articolo ci concentreremo sull’importanza di alcune clausole e sui riflessi pratici che queste possono avere su una corretta attività di compravendita. Il tutto volendo fornire, come spesso cerchiamo di fare con i nostri approfondimenti, utili principi per una comprensione quanto più critica possibile da parte del lettore. Ci riferiremo, in particolare, al contratto bilaterale di compravendita e non al “bill of sale”.
Iniziamo dalle clausole applicabili nella fase di pre-acquisto.
Disciplinare, già dal preliminare di acquisto e sullo stesso atto di compravendita, opportune clausole che regolino, ad esempio, aspetti riconducibili a depositi, attività peritali e presenza di tutta la documentazione tecnico-amministrativa, rappresenta senz’altro il miglior approccio per la corretta definizione dell’acquisto o della cessione dell’unità.
Tuttavia, se in un verso è essenziale chiarire aspetti come quelli indicati sopra, nell’altro dovrebbe essere altrettanto importante applicare realmente le clausole ed effettuare di conseguenza tutte le verifiche necessarie. In questo senso, per quanto possa sembrare persino singolare, spesso è proprio la mancanza di una reale applicazione di queste clausole a gettare le basi per alcune criticità dovute, esemplificando, a incauti acquisti, vizi occulti, presenza di gravami o ipoteche, assenza della regolarità amministrativa. Inutile dire quali riflessi più che negativi possano produrre situazioni come quelle appena citate.
Ciò detto, altre clausole, seppur non squisitamente riconducibili alla fase di pre-acquisto, ma non per questo meno importanti, possono rappresentare anch’esse fattore di virtuosismo o, peggio, di criticità. Ne citeremo alcune a cui seguirà il relativo commento.
IL FORO COMPETENTE E IL LUOGO DI STIPULA
Clausole viste, forse, come una formalità o poco più; al contrario, sono molto significative. Basti pensare, ad esempio, a una compravendita all’estero: il foro competente e/o il luogo di sottoscrizione potrebbero determinare ove, eventualmente, dovrà svolgersi il contenzioso e soprattutto quale normativa o legislazione dovrà applicarsi; aspetti di non secondaria importanza sotto il profilo meramente giuridico e dal punto di vista dei tempi e dei relativi costi.
FORMA E ADEMPIMENTI ACCESSORI
Clausole altrettanto importanti possono essere individuate anche in quelle dedicate alla forma del contratto e ai relativi adempimenti atti a definirne la regolarità. Volendo anche qui porre degli esempi, in determinate amministrazioni potrebbero essere accettati solo taluni formulari di contratti di compravendita, come i famosi “bill of sale” di derivazione anglosassone.
Parimenti potrebbe essere richiesta, così come avviene nel nostro Paese, la registrazione del contratto, effettuando anche la prescritta e cosiddetta “pubblicità navale” o, ancora, potrebbero essere necessari il pagamento di un’imposta correlata alla compravendita (l’imposta di registro) e l’autentica delle firme da parte delle parti.
Aspetti come quelli enunciati sopra sono anch’essi degni di una più che attenta valutazione e possono, anche qui, causare problemi indiretti, come nei casi in cui sia necessario un cambio di registro o, restando aderenti al tema dell’articolo, proprio in caso di vendita o di acquisto.
Comprendere l’importanza e la delicatezza di certe clausole e applicarle correttamente, per quanto possibile, può sicuramente aiutare l’utente ad agire con coscienza quando si appresta ad acquistare o vendere un’unità. Allo stesso modo, se molto può fare una tale presa di consapevolezza, parimenti era ed è imprescindibile, ancora oggi, quando si è seguiti da un professionista, accertarsi di avere al proprio fianco un mediatore marittimo riconosciuto (la mediazione marittima è, nel nostro ordinamento, una professione regolamentata, ndr) o, per le proprie specifiche competenze, il perito navale o il legale.
Infatti, e non di rado, anche quando le parti hanno i migliori e buoni interessi, può essere altrettanto pericoloso affidarsi a non meglio qualificati “esperti”, al netto di ogni clausola e/o tipologia di contratto che si possa sottoscrivere.
DANIELE MOTTAPerito e Consulente Navale, nonché Mediatore Marittimo, è riconosciuto dalle principali organizzazioni e istituzioni nazionali e internazionali come l’SCMS, FEMAS, AIPAM e Ruolo Periti ed Esperti. Commissario d’Avaria per le principali compagnie assicurative nazionali, svolge altresì la propria attività peritale e professionale con particolare riferimento al diporto commerciale, allo shipping e alla gestione/consulenza afferente all’esercizio delle unità navali. Attivo dal 2015 nella divulgazione in campo nautico, ha partecipato alla stesura della pubblicazione “La riforma della nautica da diporto” e collaborato con varie testate specializzate nella nautica. Docente e formatore, ha tenuto vari corsi e seminari dedicati al cluster marittimo. A tutt’oggi è titolare dello Studio Tecnico Navale Daniele Motta, meglio conosciuto come Marine Consultants & Surveyor (www.perizienavali.it). Avete domande per il Per. Navale Daniele Motta? Scrivete all’indirizzo e-mail: info@mondobarcamarket.it – info@studiomcs.org o telefonare al Cell. +39 389 0063921 |