Il natante da diporto: novità e opportunità per l’utilizzo
Si definisce natante da diporto, ai sensi dell’art. 3 del codice della nautica da diporto (D. Lgs. 171/2005), ogni unità a vela e a motore di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, con esclusione delle moto d’acqua. Rientrano in questa categoria anche tutte le unità a remi, indipendentemente dalle loro dimensioni.
In Italia, sono numerosi i proprietari di natanti; ciò nonostante, la conoscenza delle leggi che ne regolano l’utilizzo non è altrettanto diffusa e, negli ultimi anni, la normativa è stata aggiornata al fine di venire incontro alle esigenze dell’utenza.
NATANTE DA DIPORTO: LA NAVIGAZIONE IN ACQUE TERRITORIALI STRANIERE
Tra le ultime novità, si segnala il D.M. 2 maggio 2024. La norma, inserita nelle disposizioni del “pacchetto nautica”, contenute nel DDL Made in Italy (“Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”) approvato lo scorso dicembre, semplifica gli oneri previsti per la navigazione dei natanti nelle acque territoriali di altri Paesi UE, con l’obiettivo di promuovere il mercato nautico.
La previsione, inoltre, favorisce i proprietari di natanti e mezzi “non targati”, che desiderano visitare mete gettonate, come la Grecia, la Slovenia e la Croazia. Prima dell’entrata in vigore del suddetto D.M., avvenuta il 13 maggio scorso, era necessario immatricolare il proprio mezzo per navigare in acque non italiane, un obbligo che, al contrario, nel nostro Paese non sussiste per questa tipologia di unità.
Ora, invece, è sufficiente presentare alle autorità degli altri Stati UE l’attestazione dei dati tecnici dell’unità (DCI – Dichiarazione di Costruzione o Importazione), unitamente a una dichiarazione di possesso del proprietario autenticata dagli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA), al fine di attestare il possesso, la nazionalità e le caratteristiche dell’unità. Questa misura reca con sé il vantaggio di consentire ai natanti italiani l’accesso alle acque territoriali straniere, senza la necessità dell’iscrizione nei registri dei Paesi visitati e del conseguente versamento dell’IVA. La previsione fa eco al D.M. 1º settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 gennaio 2022, serie generale n. 11, che già aveva introdotto indicazioni e guide molto utili relative ai natanti e, in particolare, al loro utilizzo a fini commerciali.
LOCAZIONE, NOLEGGIO E DIVING
Relativamente all’utilizzo commerciale dei natanti, esso è consentito per le attività di locazione, noleggio e diving, mentre non è previsto per le scuole nautiche. Per attività di noleggio si intende, per espresso richiamo del decreto in oggetto, “il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto”.
Viceversa, è da intendersi come attività di locazione “il contratto con il quale il locatore si obbliga verso il corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d’acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Possono esercitare attività di noleggio o locazione di natante abilitato al noleggio natanti le imprese costituite sotto forma di società o di ditta individuale, i centri di immersione subacquea, i circoli o associazioni o organizzazioni non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercitano l’attività di locazione, noleggio e diving”.
I natanti possono essere noleggiati per periodo di tempo variabile che può andare anche a ore, e non solo a giorni.
Il D.M. 1º settembre 2021, che ha dettagliatamente definito l’attività di noleggio dei natanti, ha inoltre stabilito che l’operatore commerciale è tenuto a presentare in via preliminare una “comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio” all’Autorità Marittima o della navigazione competente nel suo territorio. A tale comunicazione vanno allegati alcuni documenti previsti dallo stesso Decreto e l’attività di noleggio si intende iniziata nel momento in cui la domanda e la documentazione vengono presentate all’ufficio competente.
È obbligatorio conservare tale documentazione, sia nella sede dell’impresa, sia a bordo di ogni natante destinato al noleggio. L’operatore commerciale è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, ogni variazione all’elenco delle unità a noleggio, la cessazione dell’attività e ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell’esercizio dell’attività. In caso di mancato rispetto di tali adempimenti o di irregolarità verificate durante eventuali ispezioni, l’Autorità Marittima o della navigazione competente può inviare un provvedimento di diffida all’ulteriore esercizio dell’attività.
Relativamente agli obblighi dell’operatore commerciale, il medesimo è tenuto a consegnare il natante in perfetta efficienza, con la dotazione di tutti i documenti di bordo e dei mezzi di salvataggio e di sicurezza previsti dall’Allegato V del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica. Tali dotazioni vanno altresì mostrate al cliente prima dell’utilizzo del natante.
Il soggetto che utilizza il natante è responsabile della navigazione dell’unità, dell’utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi, e non può sublocare l’unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
Un elemento molto importante da considerare al fine dell’utilizzo commerciale e privato dei natanti è la copertura assicurativa. Che si conceda il natante in locazione o a noleggio, le regole di utilizzo devono essere disciplinate da un contratto in cui si definiscano gli obblighi reciproci e che deve essere accompagnato da un documento fiscale. Si ricorda che è proibito per legge il subnoleggio.
NATANTE DA DIPORTO IN APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE
L’utilizzo dei natanti per appoggio alle immersioni subacquee è disciplinato in modo dettagliato dagli articoli 8 e 9 del D.M. 1º settembre 2021. La normativa prevede una serie di obblighi aggiuntivi, come il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio da cui risulti l’attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, l’apposita polizza assicurativa prevista per i natanti di appoggio alle immersioni subacquee e il mantenimento di un registro speciale con i nominativi e i recapiti del conduttore del mezzo, dell’istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo, oltre al piano di immersione con indicazione di data, ora, luogo e numero di partecipanti all’immersione.
COPERTURE ASSICURATIVE
Va tenuto in debito conto che, a prescindere dalla lunghezza dell’unità, un mezzo navale è in ogni caso suscettibile di creare un danno a terzi, strutture portuali e passeggeri. I rischi legati alla navigazione, anche dei natanti, sono oramai ampiamente valutabili e coperti da compagnie assicurative, che sono al passo con le esigenze dei diportisti. Una polizza assicurativa ben strutturata è quindi uno strumento indispensabile per prevenire e gestire le conseguenze economiche di eventuali incidenti, a tutela di tutti gli interessati: proprietari, lavoratori e utilizzatori.