Il regime del deposito IVA: la guida completa del modello italiano
Il deposito IVA è un regime contabile sospensivo di diritto nazionale, disciplinato dall’art. 50-bis del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993 n. 427. Tale regime consente di effettuare tutte le operazioni relative ai beni a esso vincolati senza assoggettamento a IVA. In importazione, l’obbligo di applicare l’imposta sorge solo al momento dell’estrazione dei beni dal regime, mediante emissione di autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, ai sensi del comma 4 del menzionato art. 50-bis, possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA le seguenti operazioni:
- gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
- le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta;
- le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
- Nota1;
- le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità Europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette a imposta nel territorio dello Stato;
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità Europea;
- le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempre che, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a 60 giorni;
- il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
Solo le operazioni di cui alle lettere f) e g), comma 4, dell’art. 50-bis citato, concorrono a formare il plafond e a definire lo status giuridico di esportatore agevolato. Non vi concorrono, invece, le restanti operazioni disciplinate dalle lettere a), b), c), d), e), h) e i) dell’art. 50-bis, atteso che non integrano né una cessione intracomunitaria né una cessione all’esportazione.
SOGGETTI AUTORIZZATI A GESTIRE UN DEPOSITO IVA
La normativa di riferimento stabilisce che sono abilitate a gestire i depositi IVA le imprese esercenti magazzini generali muniti di autorizzazione doganale, le imprese esercenti depositi franchi e le imprese operanti nei punti franchi.
In ogni caso, possono essere abilitati alla gestione di depositi IVA anche i soggetti, diversi da quelli precedentemente individuati, che riscuotano la fiducia dell’Amministrazione finanziaria.
Tali soggetti, ai sensi del comma 2 dell’art. 50-bis del DL n. 331/93 e dell’art. 1 del DM n. 419/87, devono ottenere un’apposita autorizzazione, che deve essere richiesta alla Direzione regionale delle entrate competente per territorio rispetto alla collocazione del deposito stesso, con istanza da inviare per conoscenza anche all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente, ove diverso dal precedente.
L’autorizzazione può essere rilasciata ai soggetti interessati ove sussistano le seguenti condizioni: a) non siano sottoposti a procedimento penale per reati finanziari; b) non abbiano riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera a); c) non abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura o entità, alle disposizioni che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto; d) non siano sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trovino in stato di liquidazione.
Per le società e gli enti, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti degli stessi. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, le società e gli enti indicati nell’art. 50-bis, comma 2, quarto periodo, del DL n. 331/93, devono comprovare la disponibilità di idonei locali per la custodia dei beni loro affidati.
La disciplina del deposito IVA prevede anche la possibilità che vengano istituiti depositi per conto terzi. Si fa osservare in proposito, che le imprese che intendono custodire beni per conto di terzi, oltre a possedere i requisiti sopra elencati, devono avere natura giuridica di società di capitali, con capitale sociale non inferiore a 516.456,90 euro.
ADEMPIMENTI CONTABILI LEGATI ALLA GESTIONE DEL DEPOSITO IVA
È già stato chiarito che il regime del deposito IVA prevede la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico delle merci che vengono introdotte nel deposito. L’art. 3 del DM n. 419/97 dispone che il registro relativo alla movimentazione dei beni custoditi nel deposito IVA debba essere istituito anteriormente alla prima introduzione dei beni nel deposito stesso e debba essere tenuto in conformità delle previsioni contenute nell’art. 39 del DPR n. 633/72 sulle modalità di conservazione di registri e documenti.
In proposito, occorre rilevare che l’art. 8 della legge n. 383/2001 ha modificato l’art. 39 ora citato, sopprimendo, tra l’altro, l’obbligo della bollatura dei registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
A questo riguardo, l’Amministrazione finanziaria, con la RM 18 febbraio 2002, n. 47/E, ha espressamente sottolineato che anche il registro relativo alla movimentazione dei beni custoditi nei depositi IVA non è più soggetto a obbligo di vidimazione e bollatura, affermando che permane invece l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che compongono il registro stesso.
In particolare, l’art. 3 del DM n. 419/97 prevede che il registro in parola debba riportare le seguenti indicazioni:
· il numero e la specie dei colli;
· la natura, la qualità e la quantità dei beni;
· il corrispettivo o, in assenza di quest’ultimo, il valore normale dei beni stessi;
· il luogo di provenienza e destinazione dei beni di volta in volta introdotti e di quelli usciti;
· il soggetto per conto del quale l’introduzione o l’estrazione dei beni è effettuata.
In proposito, ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa di cui trattasi, è necessaria l’introduzione materiale e non meramente documentale dei beni, a prescindere, in ogni caso, dal tempo di permanenza degli stessi all’interno dei locali adibiti a deposito IVA.
TEMPI MINIMI DI GIACENZA
Il comma 21-bis inserito nell’art. 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha apportato una modifica integrativa alla disposizione di cui all’art. 16, comma 5-bis, del DL n. 185/2008, completando il contenuto della norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni di servizi relative a beni consegnati al depositario. In particolare, viene codificato il principio, già operante nella prassi applicativa sia dell’Agenzia delle Entrate che dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo cui per le introduzioni nel deposito IVA non sono richiesti né tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.
ESTRAZIONE DA DEPOSITO IVA A PARTIRE DAL 1° APRILE 2017
Per l’estrazione, la novità più significativa è l’obbligo di versare l’imposta, con diverse modalità di esecuzione del pagamento.
Il nuovo sesto comma dell’art. 50-bis, infatti, distingue le ipotesi di estrazione dal deposito di merce oggetto di acquisto intracomunitario dall’estrazione di beni che sono stati introdotti in esito ad altre tipologie di transazioni (immissione in libera pratica di merci non unionali o cessioni interne).
Nulla cambia per l’estrazione di beni oggetto di un precedente acquisto intracomunitario. L’estrazione avviene attraverso l’integrazione della fattura estera, che deve essere distintamente annotata nel registro delle vendite e degli acquisti. In questo modo, l’IVA a debito e a credito si compensa e non produce, salvo i casi di limiti alla detrazione in capo al soggetto che estrae, alcun effetto finanziario.
Diversamente, per le estrazioni relative alle altre tipologie di operazioni, si impone il pagamento dell’imposta.
Tale nuovo adempimento fa sorgere specifici obblighi anche in capo al gestore del deposito. La norma prevede, infatti, che il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta sia colui che estrae, mentre il soggetto tenuto al versamento resta il gestore del deposito che provvede in nome e per conto di colui che estrae. La nuova procedura non rappresenta, tuttavia, le diverse circostanze attraverso le quali il deposito è operativamente gestito, tanto in conto proprio, quanto al deposito operato per “conto terzi”.
Per i soggetti qualificati come esportatori abituali, la nuova norma prevede che le estrazioni dei beni dal deposito possono avvenire senza il pagamento dell’imposta, a condizione che venga presentata la dichiarazione di intenti all’Agenzia delle Entrate con il rilascio della ricevuta di presentazione al depositario.
Tale novità, vale ricordarlo, promossa certamente in una prospettiva antifrode, penalizza purtroppo tutte le aziende sane che nel tempo avevano deciso di avvalersi della modalità di estrazione con autofattura per neutralizzare l’esposizione IVA nelle operazioni di importazione.
Note:
1– Lettera abrogata dall’art. 4, comma 7, lett. a), n. 2), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 4, comma 8, del medesimo D.L. n. 193/2016.
2– Nota n. 7521 del 28 dicembre 2006, della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti.
3– Nota n. 62488 del 31 maggio 2012, della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti.