Il regolamento UE 2023/1115
Il 9 giugno 2023, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, abrogati dal Regolamento (UE) n. 995/2010.
GLI OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO
Gli obiettivi del Regolamento de quo individuati nella volontà di:
- ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, concorrendo in tal modo alla limitazione della deforestazione globale
- ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.
Allo scopo, sono stati stabiliti specifici divieti di immissione sul mercato dell’Unione e di esportazione delle “materie prime interessate” (bovini, incluse le carni e il cuoio, cacao, caffè, palma da olio, gomma in tutte le diverse tipologie, lavorazioni e forme, tra cui pneumatici nuovi e rigenerati, comprese le camere d’aria, gli indumenti e accessori, soia e legno) e dei “prodotti interessati” (i prodotti elencati nell’allegato I del Regolamento che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate) di cui all’articolo 2 del Regolamento, salvo che gli stessi soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- siano a deforestazione zero. In particolare, un prodotto è definito “a deforestazione zero” quando i c.d. prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e, nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;
- siano prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;
- siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
Molteplici, inoltre, gli adempimenti posti a capo degli operatori economici, i quali – entro il 30 dicembre 2024 – saranno tenuti, inter alia:
- ad adeguarsi e a espletare l’attività di impresa mediante l’esercizio della richiesta “dovuta diligenza” di cui all’articolo 8 del Regolamento;
- a predisporre e trasmettere in apposito registro elettronico la dichiarazione di dovuta diligenza alle Autorità competenti;
- ad astenersi dall’immissione sul mercato dei prodotti non verificabili, non conformi, affetti da rischio non trascurabile di disboscamento, privi di dichiarazione di dovuta diligenza.
Più nel dettaglio, la dichiarazione di “dovuta diligenza” dovrà contenere:
- informazioni, dati e documenti necessari: descrizione e quantità dei prodotti, Paese di produzione, geolocalizzazione degli appezzamenti di produzione, imprese o persone presso cui l’operatore si sia rifornito. Imprese o operatori o commercianti cui siano stati forniti i prodotti interessati, informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero e secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione;
- misure di valutazione del rischio tese a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi;
- misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile.
IL REGOLAMENTO UE 2023/1115 PER I COMMERCIANTI
Il Regolamento ha introdotto Specifici obblighi sulla deforestazione anche in capo ai commercianti. Nella specie, in caso di soggetti diversi da piccole o medie imprese, gli adempimenti richiesti sono quelli già previsti per gli operatori.
In caso di commercianti PMI, invece, è imposta, tra l’altro, l’astensione dalla veicolazione di prodotti privi di dichiarazioni di dovuta diligenza e la segnalazione alle Autorità di informazioni in contrasto con quanto attestato in relazione ai prodotti che ne sono invece forniti.
Il sistema sanzionatorio per l’inosservanza delle nuove disposizioni dovrà essere predisposto dai singoli Stati membri, nel rispetto dei criteri annoverati nell’articolo 25 del Regolamento, tra cui figurano le richieste di sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore di materie e prodotti interessati, che privino i trasgressori dei vantaggi economici; la confisca dei prodotti e dei proventi presso operatori e commercianti; l’esclusione fino a un anno da appalti pubblici, accesso a finanziamenti, sovvenzioni e concessioni; il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dei prodotti rivelatisi non sostenibili.
PER I CANTIERI NAUTICI
Tanto considerato, appare evidente come l’impatto del nuovo Regolamento potrà senz’altro interessare anche la filiera italiana dei cantieri nautici.
Per il legname, i rivestimenti in pelle e le finiture in gomma, i cantieri che importano, commercializzano ed esportano dovranno esercitare la “dovuta diligenza richiesta”, osservando le obbligazioni sopra, introdotte mediante Regolamento (UE) 2023/1115.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 9 EUDR, l’operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni dalla data di immissione dei prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione, le informazioni seguenti, corredate da elementi di prova, relative a ciascun prodotto interessato:
- descrizione dei prodotti interessati: denominazione commerciale e tipo, nonché, nel caso dei prodotti interessati che contengono legno o fabbricati usando legno, nome comune della specie e denominazione scientifica completa. La descrizione dei prodotti comprende l’elenco delle materie prime interessate o dei prodotti interessati ivi contenuti o utilizzati per la loro fabbricazione;
- quantità dei prodotti interessati;
- paese di produzione e, ove pertinente, parti di esso;
- geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è fabbricato unitamente alla data o al periodo di produzione;
- nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa o persona presso cui l’operatore si sia rifornito dei prodotti interessati;
- nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano forniti i prodotti interessati;
- informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero;
- informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui le materie prime interessate sono prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione.
Ebbene, tenuto conto del poco tempo a disposizione fino al 30 dicembre 2024, ogni operatore inciso dalla nuova disciplina dovrà avviare con celerità le attività di assessment per evitare di vedere inibite le importazioni dei materiali “non conformi”.
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