Iva: cenni di fiscalità applicata al charter nautico
26La legge di bilancio 2020, approvata il 27 dicembre scorso, ha introdotto un’importante novità in materia di Iva nel settore della nautica. I commi 725 e 726 dell’art. 1 della norma dispongono dal 1° aprile 2020 una modifica delle procedure vigenti per il calcolo dell’imposta dovuta per i noleggi di imbarcazioni. Prima di questa legge, e sin dal 2001, per prassi, l’Agenzia delle Entrate prevedeva che in caso di noleggio nautico, l’Iva (ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lett. e), D.P.R. 633/1972) venisse calcolata in sede di accertamento tramite coefficienti presuntivi.
In base a parametri determinati preventivamente, l’Agenzia delle Entrate calcolava l’Iva in maniera forfettaria; solitamente si prevedeva che l’Iva fosse applicata su circa un terzo del corrispettivo del noleggio mentre i due terzi venivano non assoggettati ad Iva essendo considerato noleggio corrispondente ad un consumo della prestazione fuori dall’Ue. Questa metodologia non è piaciuta all’UE che ha avviato una procedura di infrazione che ha colpito non solo l’Italia ma diversi Stati Europei. La metodologia di applicazione Iva era stata infatti ritenuta troppo semplificata, soprattutto in quanto l’effetto era una cospicua riduzione del riscuotibile. Alla procedura di infrazione, ed alla rilevazione da parte dell’UE che questo modo di applicare la riduzione Iva favorisse in maniera non giustificata il contribuente -molto favoriti erano soprattutto i proprietari di grandi yacht – è seguita una previsione ad hoc e nuove risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Adeguamento Iva
Di fatto l’adeguamento alla normativa Europea ha previsto che l’Iva non sia imponibile solo per la parte di navigazione che si è effettivamente svolta in acque Extra Europee, ovvero oltre le 12 miglia. Nel ricordare che l’Iva in questione è pari al 22%, essa è applicata sulla parte di charter fees svolto entro le acque europee (n.b. non solo italiane), mentre detta imposizione non sarà prevista quando si provi di navigare oltre le 12 miglia marine. Qui sta la novità ulteriore prevista dalla nuova legge di bilancio. Infatti, il noleggio di imbarcazione si riterrà effettivamente goduto al di fuori del territorio UE solo a fronte di “adeguati mezzi di prova” a carico del contribuente ovvero, in caso ad esempio di unità concessa in leasing finanziario, di prove che l’armatore debba fornire alla società di leasing che, a sua volta, fornirà a richiesta all’agenzia delle entrate.
I sistemi di prova sono specificamente recepiti con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 341339/2020 relativa al “luogo della prestazione dei servizi di cui agli art 7-quater comma I e 7 sexies comma 1 lettera e-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto ed all’individuazione dei mezzi di prova idonei a dimostrare l’effettiva fruizione ed effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’UE“.
E’ importante preliminarmente rilevare che, per utilizzo della imbarcazione, si intende il periodo in cui la medesima ha effettuato spostamenti tra porti con esclusione degli spostamenti tra cantieri e porti per motivi tecnici. Per mezzi di prova, dunque, si intendono documenti ufficiali su supporti cartacei e/o digitali provenienti dall’utilizzatore dell’ unità da diporto o da colui che ne ha la responsabilità (ad esempio il comandante) che comprovino l’effettivo utilizzo della medesima al di fuori della acque dell’Unione Europea.
Documentazione
La documentazione accettata ai fini della prova utile ad ottenere esenzione IVA espressamente indicata nella circolare in parola si sostanzia in:
- cartografia dei viaggi ed i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare;
- il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal Comandante;
- la documentazione comprovante l’ormeggio della imbarcazione presso porti ubicati al di fuori dell’UE;
- la documentazione attestante l’acquisto di beni e servizi presso esercizi commerciali extra UE;
- il contratto di locazione finanziaria, noleggio e altri simili.
Necessariamente diversi tipi di imbarcazione saranno dotati di sistemi di rilevazioni differenti o potranno dotarsi alternativamente di uno o più sistemi di prova che dovranno tenere a disposizione della Amministrazione finanziaria.
Alla luce delle modifiche alla legislazione prevista in materia di applicazione Iva ai contratti di noleggio a breve e lungo termine, prudenzialmente il contribuente finale potrà richiedere alla stipula del contratto la corresponsione del 22% di Iva sull’intero charter fees, riservandosi di restituire l’eventuale eccedenza non dovuta alla fine del contratto di noleggio una volta che si siano potuti, raccolte tutte le prove, effettuare i calcoli necessari a comprendere quanto sia il tempo annuo navigato in acque extra UE.
Nel caso specifico di imbarcazioni concesse in leasing finanziario non saranno gli istituti ad essere responsabili e sanzionabili per dichiarazioni mendaci o mancanze dei requisiti degli utilizzatori dei beni.
SIMONA COPPOLA Simona Coppola è socio dello Studio Legale Garbarino, avvocato dal 2007 e iscritta al Foro di Genova. Principali aree di attività: materie attinenti il diritto marittimo, porti e infrastrutture, controversie e soluzione di dispute, trasporti internazionali, questioni relative a brokeraggio assicurativo, compravendita di navi, contratti di leasing nautico e consulenza in materia di diporto. Avete domande per l’Avv. Simona Coppola? Scrivete all’indirizzo e-mail: info@mondobarcamarket.it
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