La denuncia di evento straordinario
La denuncia di evento straordinario è un formale e serio atto amministrativo, spesso abusato, ma spesso completamente eluso.
Vediamo, con questo approfondimento, cosa contempli effettivamente la normativa applicabile e quali consuetudini e criticità ruotino attorno a questo argomento.
LE ULTIME NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI DENUNCIA DI EVENTO STRAORDINARIO
L’articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ha certamente disciplinato ed esteso, in modo chiaro e inequivocabile, l’applicabilità. Ciò vale anche per le unità da diporto, di quanto già disposto nell’art. 182 del codice della navigazione.
Il comma 1, infatti, dispone che “se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all’unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell’unità da diporto deve farne denuncia all’autorità marittima o consolare entro tre giorni dall’arrivo in porto con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
AGGIORNAMENTI SULLA DENUNCIA DI EVENTO STRAORDINARIO IN NAVIGAZIONE
Con la recente pubblicazione del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229(1), l’articolo 60 del sopracitato decreto ha visto l’introduzione, al comma 2, del concetto di integrità ambientale. L’atto stabilisce che “in caso di eventi che abbiano coinvolto l’incolumità fisica di persone o l’integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore”.
Tale modifica potrebbe in parte essere vista quale armonizzazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” e della consolidata normativa internazionale, ovvero la Convenzione MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi), seppur pensata inizialmente per il naviglio mercantile.
In termini squisitamente operativi sia l’articolo 60, sia l’articolo 182 del codice della navigazione (seppur con le relative differenze in merito a unità da diporto e mercantili, dati dalle due norme) impongono chiaramente al comando nave di provvedere a opportuna denuncia da rilasciarsi all’autorità marittima o consolare in riferimento a quegli eventi che riguardano l’unità, le persone e l’integrità ambientale.