La denuncia di evento straordinario
La denuncia di evento straordinario viene, come da consuetudine, consegnata a mano presso l’autorità marittima o consolare. Allo stesso tempo, può essere inviata in forma telematica (fax o e-mail). Così è d’altronde contemplato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La denuncia viene presentata in carta semplice, a volte anche utilizzando moduli già messi a disposizione dalle varie Capitanerie di Porto. Infine, è da notare come l’obbligo di effettuare denuncia di evento straordinario sia applicabile, de iure e de facto, al solo naviglio nazionale, il quale è giuridicamente e amministrativamente soggetto alla c.d. legge di bandiera.
CONSIDERAZIONI IN CAMPO ASSICURATIVO
In riferimento a quanto disposto dall’articolo 60, è da rilevare l’impatto indiretto in campo assicurativo.
Primo elemento degno di valutazione può essere individuato nella radicata consuetudine, da parte della stragrande maggioranza delle compagnie assicurative italiane che applicano la c.d. Polizza Italiana, di inserire nelle proprie condizioni contrattuali specifico riferimento alla presenza della denuncia di evento straordinario. Ciò al fine di perfezionare una denuncia di sinistro e il relativo e successivo iter di attivazione delle coperture sottoscritte dall’assicurato.
A tale proposito, dunque, l’assenza dell’obbligo amministrativo, in capo al comandante o all’armatore dell’unità, di provvedere alla denuncia di evento straordinario, è spesso fonte di controversie, frequentemente di tipo legale, tra assicurato e assicuratore. Non scontate sono le ulteriori criticità tecnico-amministrative per l’armatore, comunque meglio descritte nel successivo paragrafo.
CONSIDERAZIONI ASSICURATIVE RELATIVE ALL’INTEGRITÀ AMBIENTALE
In seconda istanza, vista l’introduzione del concetto di integrità ambientale, non è inverosimile ritenere che buona parte degli armatori che stipulano coperture accessorie (corpi e macchine, P&I, ecc.) possa essere portata a sottoscrivere e richiedere specifiche coperture, così come già accade per il naviglio mercantile, in riferimento a tali rischi della navigazione.
Ora, seppure i riflessi giuridici in campo civile, penale e marittimo siano nella sostanza già disciplinati (direttamente e/o indirettamente anche per il diporto), l’importanza di tutelare maggiormente l’unità, commerciale o pleasure che sia, potrebbe rivestire un fattore di non secondaria importanza, vista la normativa attualmente in vigore e l’obbligo di denunciare l’evento straordinario anche per questioni relative alla sfera ambientale.
Il tutto è chiaramente da rapportare sempre al tipo di sinistro (in questo caso di tipo ambientale) che può verificarsi con una unità da diporto. Unità che come noto possono anche avere, per dimensioni e stazza, caratteristiche identiche a una nave mercantile.
Ciò detto, è altresì da segnalare che per le unità da diporto sotto le 500 GT ed entro i 24,99 metri di lunghezza non è stato comunque previsto alcun adeguamento certificativo, tecnico e/o amministrativo, direttamente correlabile al concetto inserito nell’articolo 60 riguardo agli eventi relativi all’integrità ambientale.
ANALISI DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMA
Come precedentemente accennato, spesso il ricorso alla denuncia di evento straordinario è fonte di talune problematiche di tipo tecnico-amministrativo. Questi problemi riguardano soprattutto l’armatore, in particolare nell’ambito assicurativo.
Come noto, stante non in ultimo il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), tra i documenti necessari alla navigazione sono da segnalarsi principalmente il Certificato di Sicurezza. Allo stesso tempo, è fondamentale la Licenza di Navigazione (fatta eccezione per i natanti).
Ora, in caso di denuncia di evento straordinario, l’autorità marittima, in applicazione dell’articolo 50 comma 5 del suddetto decreto, dispone che l’unità sia sottoposta alla procedura di convalida del certificato di sicurezza. Ciò porta conseguentemente al ritiro del documento e all’implicita inidoneità alla navigazione.