La dichiarazione di navigazione in alto mare: le novità dall’Agenzia delle Entrate
Con la Risoluzione n. 2/E pubblicata il 9 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha inteso estendere la procedura per la trasmissione telematica della dichiarazione che consente di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o di beni e servizi a queste riferibili, beneficiando dell’esenzione IVA, anche ai non residenti privi di rappresentante fiscale, non stabiliti e non identificati in Italia1.
NAVIGAZIONE IN ALTO MARE: LA DICHIARAZIONE TELEMATICA
La legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. legge di bilancio 2021) ha introdotto l’obbligo per coloro che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (in quanto assimilabili alle esportazioni di cui all’articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/1972), nonché per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto secondo le previsioni dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis del medesimo decreto, di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 708-712)2.
Successivamente, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 151377/2021 del 15 giugno 2021, è stato approvato il modello di dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio dell’Unione europea, di imbarcazioni da diporto e di dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, da presentarsi, a opera del committente delle prestazioni di cui all’articolo 7-sexies del D.P.R. 633 del 1972 o del soggetto che intenda avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta.
Ebbene, in virtù di quanto disposto dal Provvedimento n. 151377/2021, tale dichiarazione deve essere presentata – dal dichiarante, ovvero da un soggetto incaricato della trasmissione telematica (c.d. intermediario) – esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il software denominato “dichiarazionenautica”.
IL REGIME TRANSITORIO NON È PIÙ IN VIGORE
Avendo riguardo all’adempimento dichiarativo, con la Risoluzione n. 54 del 6 agosto 2021 veniva previsto un particolare regime transitorio esclusivamente per taluni soggetti.
In particolare, al fine di ridurre i tempi di presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in via provvisoria, veniva prevista la possibilità per questi ultimi di trasmettere la comunicazione inviando copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità, al Centro operativo di Pescara (anche detto, per brevità, COP), all’indirizzo cop.pescara@agenziaentrate.it, specificando obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio “Dichiarazione nautica” alternativa al provvedimento 15 giugno 2021.
Ciò premesso, con la recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, risalente allo scorso 9 gennaio, la modalità transitoria riservata ai soggetti non residenti deve ritenersi superata e non più percorribile.
Tenuto conto della necessità di dare piena attuazione al dettato normativo, che prevede un generalizzato obbligo di presentazione telematica della dichiarazione in esame, si è infatti inteso perfezionare una soluzione implementativa che consente di presentare la “dichiarazione in alto mare” telematicamente anche ai soggetti non residenti, privi di rappresentante fiscale e non identificati in Italia, mediante l’accesso all’apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
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Note:
1- Una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%. In particolare, per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.
2- A titolo esemplificativo, la dichiarazione relativa alla navigazione in alto mare dovrebbe contenere le seguenti informazioni: i dati che identificano la nave (il paese di iscrizione, il numero di iscrizione e il nome della nave); l’anno di riferimento delle operazioni per il quale viene richiesta l’applicazione del regime di non imponibilità; l’attestazione dell’effettuazione di un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% nell’anno solare precedente a quello di effettuazione delle operazioni; in alternativa, l’intenzione di effettuare un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% nell’anno di primo utilizzo; solo nei casi in cui un’obiettiva discontinuità di utilizzo della nave si verifichi in corso d’anno, dovrà essere indicata la data iniziale e finale di periodi inferiori all’anno; l’attestazione, sotto la propria responsabilità, del possesso dei documenti richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di navigazione in alto mare (si veda quanto già sopra illustrato in merito alla “documentazione ufficiale”); il codice fiscale del cedente o prestatore destinatario della dichiarazione.