La mediazione: un valido ausilio anche per il diportista
Negli ultimi mesi si è molto parlato della riforma Cartabia e delle modifiche che ha apportato alla procedura di mediazione civile e commerciale per alleviare l’eccessivo carico di lavoro dei Tribunali.
Invero, la riforma ha previsto diversi vantaggi per rendere più attrattivo questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie. L’idea, di fatto, nasce con l’intento di evitare che disaccordi risolvibili vengano portati davanti a un giudice.
IL PROCESSO DI MEDIAZIONE: PROCEDURA E PARTECIPANTI
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti. Questo procedimento mira a trovare un accordo amichevole per risolvere una controversia o a formulare una proposta per la sua risoluzione.
In sintesi, la mediazione si svolge tra due o più parti, che possono avere assistenza dai rispettivi avvocati o consulenti. Questi si incontrano presso un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia. Qui cercano un accordo attraverso l’intervento di un terzo soggetto, il Mediatore Professionista, il quale contribuisce alla ricerca di una soluzione della controversia portata alla sua attenzione.
Questo è uno strumento che può essere utilizzato liberamente, ovvero in virtù di un obbligo di legge che prevede la mediazione a condizione di procedibilità (ovvero l’obbligo di tentare preliminarmente la mediazione prima di poter andare in giudizio) in determinate materie, tra cui i contratti assicurativi, bancari e finanziari. Pertanto, il diportista che abbia necessità di chiamare in causa il proprio assicuratore deve necessariamente promuovere prima, con l’ausilio di un avvocato, il procedimento di mediazione.
MODIFICHE SPECIFICHE APPORTATE DALLA RIFORMA CARTABIA
La riforma Cartabia ha reso la procedura più rapida. Il legislatore è infatti intervenuto sulla durata complessiva del procedimento di mediazione e sui termini delle varie attività che vengono svolte al suo interno. Ha integralmente modificato l’art 6 del decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la durata del procedimento di mediazione. Oggi prevede che la procedura non superi i tre mesi.
Tuttavia, le parti possono prorogare questo termine di altri tre mesi, se sono loro stessi a volerlo, dopo l’avvio della mediazione e prima della scadenza del termine. Ciò si esercita allo scopo di facilitare le parti nel raggiungimento di un accordo anche in presenza di particolari necessità di istruzione della controversia. La proroga richiede un accordo scritto tra le parti e la decisione di prorogare la durata della mediazione. Questa, se viene assunta dalle parti quando il giudizio è in corso, deve essere comunicata al giudice. Questa figura provvederà al necessario rinvio dell’udienza in cui verifica l’esito della procedura.
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA
La durata non è soggetta alla sospensione feriale prevista nel mese di agosto per la maggior parte dei procedimenti giudiziali. Anche detta disposizione è volta ad accelerare i tempi del procedimento di mediazione. Ulteriori termini scandiscono i tempi del procedimento nelle successive fasi.
AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
All’avvio del procedimento, che avviene con il deposito della domanda di mediazione e la successiva eventuale adesione del soggetto chiamato, segue la fissazione di un incontro tra le parti. Tale incontro solitamente si verifica presso la sede dell’organismo. È prevista la partecipazione personale delle parti alla intera procedura, pur essendo consentita, in caso di giustificati motivi, la delega. Il rappresentante deve conoscere dei fatti ed essere munito dei necessari poteri a comporre la controversia.
Tuttavia è facoltà delle parti richiedere che l’incontro si svolga in via telematica, in base all’art. 8bis del decreto legislativo n. 28/2010, recentemente modificato dalla riforma Cartabia. In questo caso, la parte interessata a evitare la presenza fisica (pensiamo al caso in cui il soggetto che ha aderito al procedimento si trovi in una città diversa da quella in cui ha sede l’organismo di mediazione) dovrà richiedere al mediatore di poter partecipare da remoto all’incontro. Quest’ultimo sarà dunque svolto con collegamento audiovisivo da remoto. Il collegamento deve essere idoneo ad assicurare la contestuale effettiva reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Qualora una delle parti o entrambe decidano di avvalersi della mediazione telematica, l’invio dei documenti sarà dunque effettuato tramite PEC o altro servizio di recapito certificato qualificato e gli stessi saranno conservati a cura dell’organismo di mediazione, nel pieno rispetto del codice dell’amministrazione digitale.
CONCLUSIONE E RISULTATI DELLA CONTROVERSIA
La mediazione può concludersi al primo incontro o svolgersi in successivi incontri. Al termine di ogni incontro, tutte le parti sottoscrivono un verbale. Una volta concluso l’incontro, qualora non venga raggiunto un accordo, il mediatore deve darne atto nel verbale. Viceversa, nel caso in cui le parti trovino un accordo di conciliazione, viene redatto un apposito atto di accordo che viene allegato al verbale.
Il verbale conclusivo contenente l’eventuale accordo è sottoscritto dalle parti, dai propri avvocati e dal mediatore. Viene poi depositato presso la segretaria dell’organismo di mediazione che ne rilascia copia alle parti che lo richiedono. Ove tutte le parti aderenti siano assistite dagli avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. È infine utile evidenziare che la riforma ha introdotto la possibilità di accedere, anche per il procedimento di mediazione, al patrocinio a spese dello Stato.