La qualifica di esportatore autorizzato e il REX
L’esportatore autorizzato: un’opportunità per i cantieri.
Come già rilevato in un precedente approfondimento, l’esportazione di prodotti finiti in Paesi esteri con i quali l’Unione Europea ha siglato accordi di libero scambio concede l’opportunità di neutralizzare ogni onere daziario in importazione.
L’ESPORTATORE AUTORIZZATO
Le disposizioni unionali (gli articoli 67, 119, 120 del Reg. UE 2447/2015, RE) hanno ripreso ed esteso le tradizionali agevolazioni a disposizione degli operatori in materia di certificazione dell’origine, già consolidate nell’evoluzione della legislazione doganale unionale, regolamentando la figura dell’esportatore autorizzato1.
Tale figura riguarda un operatore economico (un soggetto residente che esporti materiale realizzato in uno Stato membro), al quale può essere attribuita, su apposita richiesta da presentare ai competenti Uffici delle Dogane, la qualifica di esportatore autorizzato al fine di poter direttamente attestare il carattere originario di un determinato prodotto mediante una dichiarazione, resa su fattura o altro documento commerciale, indipendentemente dal valore delle operazioni di esportazione2.
Lo status di esportatore autorizzato semplifica le modalità di esportazione e consente di certificare direttamente l’origine mediante un’autodichiarazione sulla fattura o altro documento commerciale che identifica i prodotti esportati. Un operatore così qualificato non dovrà ricorrere alla richiesta dei certificati di origine (quali l’Eur1), con una significativa contrazione dei costi riferiti alle formalità doganali, potendo gestire la relazione con le controparti commerciali in Paesi accordisti con assoluta autonomia.
La qualifica di esportatore autorizzato può essere richiesta per gli accordi preferenziali che prevedono tale figura. Ciascun accordo preferenziale concluso fra UE e Paesi/gruppi di Paesi terzi che utilizza l’istituto dell’esportatore autorizzato crea un proprio quadro giuridico, obbligando gli operatori titolari di tale status a conoscere le disposizioni ivi contenute e a soddisfare le condizioni e i requisiti per ottenere la concessione del provvedimento di autorizzazione.
Tali requisiti – come ricorda ADM – possono essere definiti come di seguito indicato:
Requisiti soggettivi
· qualsiasi esportatore, produttore o commerciante di merci originarie, stabilito nel territorio UE.
Requisiti oggettivi
· l’esportatore effettua con regolarità operazioni di esportazione (salva diversa previsione, come nello specifico accordo UE-Corea del Sud). Le autorità doganali devono tener conto della frequenza delle spedizioni e della loro relativa regolarità, anziché del loro numero o di un importo determinato;
· l’esportatore detiene ed è in grado di fornire in qualsiasi momento per i controlli delle autorità doganali adeguate prove dell’origine dei prodotti che intende esportare, e dimostra di aver adempiuto ai requisiti del regime preferenziale utilizzato;
· l’esportatore è a conoscenza delle norme vigenti in materia di origine ed è in possesso di tutti i documenti necessari per attestare l’origine. Ove trattasi di soggetto produttore, la contabilità di magazzino dell’azienda deve consentire l’identificazione dell’origine e garantire che lo stesso richiedente sia in possesso dei documenti giustificativi. Nel caso di soggetto operatore commerciale, è necessario verificare in maniera approfondita i flussi commerciali abituali. In ogni caso, il sistema di contabilità aziendale deve avere caratteristiche tecniche tali da poter differenziare le merci con o senza status di origine preferenziale;
· l’esportatore emette dichiarazione di origine solo per i prodotti per i quali detiene, al momento dell’esportazione, tutte le prove e gli elementi contabili necessari al fine di dimostrare il loro carattere originario;
· l’esportatore conserva copia delle dichiarazioni di origine e dei documenti giustificativi per tutto il periodo previsto da ciascun accordo (di solito tre anni).
L’attribuzione dello status di esportatore autorizzato è subordinata pertanto all’accertamento, da parte delle autorità doganali, della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti. Va osservato, peraltro, che nel caso in cui un operatore sia già titolare di uno status di esportatore autorizzato nell’ambito di uno specifico accordo, a fronte di una richiesta aggiuntiva, cioè nell’ambito di un ulteriore accordo, l’Ufficio potrà avvalersi dei riscontri già effettuati in sede di verifica preliminare all’autorizzazione già rilasciata. L’Ufficio potrà limitarsi dunque ad acquisire solo specifici elementi integrativi e di cui non sia già in possesso.
IL SISTEMA REX
Il sistema degli esportatori registrati REX è stato adottato dal 1° gennaio 2017 per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), come disposto dal Reg. di Esecuzione (UE) n. 2447/2015 – RE. Ne era stata prevista un’applicazione graduale nel corso del periodo transitorio dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 20203.
Lo stesso sistema REX è utilizzato anche per la certificazione dell’origine nel quadro di Accordi commerciali preferenziali. Tale sistema semplifica le procedure doganali di esportazione, consentendo agli esportatori registrati di certificare l’origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale, verso i Paesi non coperti dalla qualifica di esportatore autorizzato.
Una volta assegnato, il numero REX è unico e l’esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l’applicazione di questo sistema sia in ambito SPG4.
Gli artt. da 78 a 111 del RE disciplinano l’applicazione del sistema nel contesto SPG, mentre l’art. 68, par. 1, del medesimo regolamento, come modificato dal Reg. di Esecuzione (UE) n. 989/2017, prevede la registrazione degli esportatori UE, nel medesimo sistema, anche al fine di utilizzarne le peculiarità al di fuori del SPG. In particolare, nel caso di Accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi, la dichiarazione di origine deve essere resa esclusivamente da un esportatore registrato, in conformità alla legislazione dell’UE. Tale sistema è applicabile all’Accordo UE/Canada (rif. art. 19 del Protocollo Origine CETA)5. Detto Accordo prevedeva che un documento relativo all’origine poteva essere compilato, fino alla conclusione del periodo di deroga (31 dicembre 2017), previsto dal par. 5 del citato art. 68 RE, da un esportatore non ancora registrato nel sistema REX, a condizione che quest’ultimo avesse lo status di esportatore autorizzato nell’Unione6.
Dopo tale data, ai fini dell’applicazione del CETA, è obbligatoria la registrazione degli esportatori UE nel sistema REX. Le istruzioni per la registrazione sono offerte dal RE, come modificato dal successivo Reg. di Esecuzione (UE) n. 989/2017, e dalle indicazioni contenute nel documento TAXUD Orientamenti sul sistema degli esportatori registrati REX, diramato dalla Commissione Europea7.
REQUISITI E OBBLIGHI DEGLI ESPORTATORI (ART. 91 RE)
Qualsiasi esportatore, fabbricante o commerciante di merci originarie o speditore di merci stabilito nel territorio della UE ha diritto di chiedere alle autorità doganali competenti di essere registrato nel sistema REX, a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle stesse autorità doganali, adeguate prove circa l’origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire.
In particolare, una società UE che abbia sede in uno Stato membro e locali commerciali o magazzini nel territorio di un altro Stato membro può richiedere la registrazione REX in uno qualsiasi degli Stati membri (o in entrambi se le differenti società hanno anche un diverso codice EORI).
Una società già registrata in uno Stato membro con il proprio codice EORI non può chiedere la registrazione in un altro Stato membro con lo stesso codice. L’esportatore può richiedere la registrazione alle autorità competenti del Paese in cui è stabilito o dove ha la sua sede sociale e amministrativa.
L’esportatore registrato deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti idonei a dimostrare il carattere originario dei prodotti esportati. Le stesse autorità possono effettuare verifiche finalizzate al controllo della contabilità dell’esportatore e del processo di fabbricazione dei prodotti; copia delle dichiarazioni di origine e dei relativi documenti giustificativi deve essere conservata per almeno tre anni o per un periodo più lungo in base a quanto stabilito negli accordi preferenziali. Tale periodo decorre dalla fine dell’anno civile in cui sono state redatte le dichiarazioni sull’origine, salvo quanto diversamente previsto nei singoli accordi commerciali preferenziali.
PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI NAZIONALI NEL SISTEMA
Il Sistema degli Esportatori Registrati (REX)8 viene utilizzato per certificare l’origine delle merci nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) e nel quadro di alcuni Accordi commerciali preferenziali9. Gli operatori economici nazionali che intendono certificare l’origine preferenziale con un’attestazione su fattura o su altro documento commerciale, ai fini dell’iscrizione nel sistema REX, devono presentare domanda all’ufficio territorialmente competente, compilando l’allegato 22-06 al Regolamento 2447/201510.
Gli Uffici delle Dogane procedono alla registrazione degli esportatori nella banca dati REX. Al richiedente viene in tal modo attribuito lo status di esportatore registrato.
Nell’ottica del processo di adeguamento dei sistemi informativi ai principi del Codice Doganale dell’Unione (CDU)11, i Servizi Tecnici della Commissione Europea hanno sviluppato il Portale dell’Operatore per il REX, disponibile dal 25 gennaio 2021, per consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX.
Nella prima fase, precisa ADM, l’utilizzo del Portale REX è facoltativo e alternativo alla domanda su carta. Gli esportatori hanno quindi la possibilità di scegliere se richiedere lo status di esportatore registrato tramite la presentazione dell’allegato 22-06 all’ufficio competente o tramite l’utilizzo del Portale REX. Con la piena operatività del sistema, sarà obbligatorio l’uso del Portale.
Note:
1- Si veda al riguardo la circolare n. 91956 dell’ADM.
2- Per valori fino a 6.000 euro la dichiarazione può essere rilasciata invece da qualsiasi esportatore, ancorché privo dello status di esportato- re autorizzato.
3- Si veda al riguardo la circolare n. 13/D dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. n. 128069/RU.
4- Rif. circolare 13/D/2017 dell’ADM, contenente “Regolamento (UE) n. 2447/2015. Sistema degli operatori registrati REX. Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli operatori nazionali” e nota prot. 55972/RU del 24 maggio 2018 contenente “Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018 – Modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005. Parziale modifica della circolare 13/D del 16 novembre 2017”.
5- Così come anche agli Accordi con Giappone, Vietnam e Regno Unito.
6- Si vedano anche le note dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 99637/RU del 14 settembre 2017, 108821/RU del 28 settembre 2017 e 118064/RU del 18 ottobre 2017.
7- Disponibile sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione “Codice Doganale dell’Unione – CDU”.
8- Si veda al riguardo la Circ. n. 4/2021 di ADM, prot. 20588/RU del 20 gennaio 2021.
9- Si utilizza per i più recenti Accordi commerciali quali quelli tra la UE e il Canada (CETA), il Giappone, il Vietnam e il Regno Unito.
10- A tal proposito, si vedano anche la Circolare 13/D del 2017 dell’allora Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali e la nota prot. n. 61168/RU del 16.11.2017 dell’allora Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione.
11- Regolamento (UE) n. 952/2013.