La registrazione delle imbarcazioni da diporto
In cosa consiste la registrazione delle imbarcazioni da diporto? Realizzata un’imbarcazione, perché possa navigare nel rispetto dei profili regolatori previsti dal nostro ordinamento, sarà necessario provvedere alla registrazione formale, gestendo una serie di diversi adempimenti.
L’IMMATRICOLAZIONE: OBBLIGATORIA O DISCREZIONALE?
In Italia, l’immatricolazione è obbligatoria solo per le imbarcazioni, vale a dire per tutte le unità dotate di scafo di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri e per le navi da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri. Diversamente, per i natanti, ovvero le unità a remi o a motore con scafo di lunghezza inferiore ai 10 metri, l’iscrizione nei registri è discrezionale.
LA REGISTRAZIONE DELLE IMBARCAZIONI ALL’ATCN
Per ottenere l’autorizzazione a navigare, le imbarcazioni da diporto dovranno previamente essere registrate nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), che ha sostituito i precedenti RID (Registro imbarcazioni da diporto) e RND (Registro navi da diporto).
Per la registrazione delle imbarcazioni, il proprietario deve presentare, oltre alla domanda di iscrizione compilata, i seguenti documenti:
- Titolo di proprietà (atto pubblico, scrittura privata autenticata e registrata);
- Dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo rilasciata dal costruttore. In alternativa, è possibile presentare il certificato di omologazione e le dichiarazioni di conformità;
- Dichiarazione di conformità UE stilata dal fabbricante, dall’importatore privato o dalla persona che adatta il motore (la dichiarazione è rilasciata ai sensi dell’allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell’articolo 14, comma 3, del medesimo decreto);
- Copia della fattura o della ricevuta fiscale che attesti gli adempimenti fiscali e riporti i dati personali del proprietario e la descrizione tecnica dell’unità;
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’interessato per tutti gli eventi legati all’impiego dell’unità;
- Certificato di iscrizione nel registro delle imprese (solo nel caso di uso commerciale).
Dalla registrazione, l’unità dovrà esporre la bandiera italiana con un numero di identificazione da esibire sulla fiancata. A seguire, la Capitaneria di Porto potrà così rilasciare la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza.
LA REGISTRAZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO DI PROPRIA COSTRUZIONE
Per ottenere la registrazione delle imbarcazioni da diporto di propria costruzione, in luogo del titolo di proprietà, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l’unità da diporto dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale:
- Autocertifica di aver costruito, completato o assemblato l’unità stessa;
- Autocertifica che l’imbarcazione è di sua esclusiva proprietà;
- Indica il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.
LA REGISTRAZIONE DELLE IMBARCAZIONI GIÀ REGISTRATE IN PAESI UE O EXTRA UE
Per le imbarcazioni da diporto iscritte in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell’Unione Europea, o di Stati terzi individuati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del Codice Nautico (D.P.R. 152/2018):
· Se il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, potrà presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell’autorità straniera competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione.
Dal certificato di cancellazione o dall’attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell’unità:
✓ Per le unità munite di marcatura CE:
– se tale certificato riporta i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica richiesta dal comma 1 dell’art. 19 del D. Lgs. 171/2005 (di seguito anche “Codice della nautica”);
– se il Paese di provenienza non prevede l’iscrizione in apposito registro, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell’unità o del suo legale rappresentante;
✓ Per le unità non munite di marcatura CE, la documentazione tecnica è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato o autorizzato.
– Per l’iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell’Area Economica Europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato o autorizzato.
USO PER FINI COMMERCIALI
In caso di uso per fini commerciali dell’imbarcazione da diporto, si segnala che per ottenere l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nell’ATCN (art. 2 del Codice della nautica), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione in leasing – oltre alla documentazione prevista per l’iscrizione delle imbarcazioni a uso privato – dovrà presentare:
(i) Il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulta l’indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività previste ed elencate nel menzionato art. 2 oppure
(ii) Se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesti la specifica attività di diporto commerciale svolta dall’esercente e che dovrà rientrare tra quelle previste dalla legge italiana. La denominazione di imbarcazione da diporto “utilizzata a fini commerciali-commercial yacht” è riportata sia nell’iscrizione all’ATCN che nella licenza di navigazione. La destinazione a fini commerciali può sempre essere mutata su istanza dell’interessato.
LO SPORTELLO TELEMATICO DEL DIPORTISTA
Gli adempimenti burocratici previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 14 dicembre 2018 in tema di immatricolazione possono avvenire attraverso un sistema telematico, denominato STED (Sportello Telematico del Diportista). Con tale strumento, a partire da marzo 2019, anche l’Italia si è allineata agli altri Paesi che catalogano le barche immatricolate in un unico registro condiviso in rete.
Lo STED offre altresì servizi relativi alle licenze di navigazione, ai certificati di sicurezza, all’idoneità al noleggio, alle autorizzazioni alla navigazione temporanea, alla licenza provvisoria nei casi previsti dalla legge, oltre all’iscrizione e alla cancellazione delle imbarcazioni dal registro nautico.
L’ISCRIZIONE PROVVISORIA ALL’ATCN
Ai sensi dell’articolo 20 del Codice della nautica è prevista, inter alia, la possibilità per le imbarcazioni da diporto che debbano effettuare la prima immissione in servizio di ottenere l’iscrizione provvisoria nell’ATCN.
In tal caso, il proprietario ovvero l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, dovrà chiedere l’assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo STED e allegandovi:
- Copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità;
- Dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;
- Dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà.
L’assegnazione del numero di immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione stessa. Contestualmente all’iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio.
Decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si dà per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno STED e il proprietario dell’unità dovrà presentare domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 19.
IMMATRICOLAZIONE PER RESIDENTI ALL’ESTERO O STRANIERI
Se un cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea residente all’estero ha intenzione di effettuare l’immatricolazione della propria barca in Italia o conservare l’iscrizione entro i confini nazionali, dovrà dimostrare alle autorità competenti il proprio domicilio nel nostro Paese o, in alternativa, nel caso dei cittadini extra UE, assumere un rappresentante che possieda domicilio nello stesso.