Il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto
Il mercato mondiale delle imbarcazioni è, fortunatamente, ancora molto vasto. I costruttori (anche se nei paesi occidentali investiti dalla crisi si continua ad accusare una flessione delle vendite) probabilmente sono più numerosi rispetto ad alcuni anni fa, specialmente in considerazione del fatto che nuovi investitori asiatici, africani o sudamericani si sono affacciati nel mondo della nautica da diporto.
Ciononostante, la leadership europea resta ancora indiscussa: basti pensare che nella ‘top ten’ dei costruttori mondiali di Mega-Yacht, il 60% è rappresentato da nazioni (Italia, Olanda, Regno Unito, Germania, Danimarca, Francia) del vecchio continente.
La nostra antica tradizione nel diporto nautico ci permette di godere di yacht sicuri, oltre che – naturalmente – ai massimi livelli di stile e raffinatezza. A livello comunitario, difatti, esiste una serie di regolamenti che recano norme di sicurezza per la navigazione da diporto.
Con riferimento all’Italia, nello specifico, si può considerare il regolamento di sicurezza contenuto nel Decreto 478/1999.
Tale regolamento di sicurezza stabilisce, per le imbarcazioni di lunghezza compresa fra i 2,5 metri e i 24 metri (dotate di certificazione CE):
a) Le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza
b) Le dotazioni minime di sicurezza
Relativamente al primo punto, il certificato (ossia il documento che attesta che l’unità da diporto è conforme alle disposizioni del regolamento di sicurezza) viene rilasciato dall’Autorità Marittima (o dall’autorità della navigazione interna competente), al momento della prima iscrizione dell’imbarcazione nel registro delle imbarcazioni da diporto. Una volta rilasciato, il certificato non ha validità infinita, ma ha una scadenza temporale che varia a seconda della categoria di progettazione dell’imbarcazione.
Per le imbarcazioni progettate secondo la categoria A e B (abilitate ad una navigazione senza limiti dalla costa) esso ha una durata di otto anni, mentre per i natanti di categoria C e D (con possibilità di navigare entro sei miglia dalla costa) ha una validità di dieci anni, tuttavia in entrambi i casi, una volta scaduto, va rinnovato ogni cinque anni.
Il rinnovo del certificato viene ottenuto sulla base di una attestazione di idoneità, rilasciata da un organismo tecnico autorizzato (scelto dall’armatore o dal legale rappresentante dell’imbarcazione) dopo aver effettuato una o più ispezioni.
Gli obblighi dell’armatore non si esauriscono con il certificato di sicurezza: il proprietario ha il dovere di mantenere la propria imbarcazione in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all’apparato motore, all’impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi; deve, inoltre, provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o problemi tali da comprometterne l’efficienza. Quindi, il buon armatore deve fare in modo di mantenere le condizioni atte a conservare la validità temporale del certificato rilasciato con una serie di azioni e comportamenti che mirano a preservare nel tempo l’integrità e la sicurezza della propria imbarcazione.
Altro aspetto fondamentale del regolamento è quello che investe le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, con particolare riferimento a: bussole magnetiche, riflettori radar, salvagenti, segnali di soccorso, apparecchi galleggianti, giubbe di salvataggio, e licenze RTF.
Anche in questo caso esistono determinate scadenze temporali dei mezzi di salvataggio (che devono essere conformi ai decreti ministeriali di riferimento) corrispondenti all’eventuale revisione o deterioramento degli stessi.
Le zattere di salvataggio, ad esempio, devono essere controllate ogni quattro anni dal costruttore, e la verifica deve essere ben evidenziata da una targhetta adesiva. Anche i razzi, i fumogeni, e i fuochi a mano hanno una validità di quattro anni dalla data di fabbricazione.
In ultimo, ma non per importanza, tutti i mezzi di salvataggio (individuali e collettivi) e le dotazioni di sicurezza minime devono essere in funzione dell’effettiva navigazione e sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l’equipaggio.