Lo sdoganamento centralizzato: una semplificazione per i cantieri
Lo sdoganamento centralizzato, un’opportunità di semplificazione per i cantieri.
Per la realizzazione delle imbarcazioni da parte di cantieri nazionali, è rilevante il rapporto con i fornitori esteri, con la conseguente necessità di un costante confronto con le autorità doganali.
Nel nostro Paese, tale interlocuzione formale con gli uffici viene dispiegata tradizionalmente seguendo il flusso fisico dei materiali importati, impegnando la dogana di passaggio, in ragione del singolo flusso logistico gestito dal vettore pro tempore. Tale consolidato – e ormai obsoleto – modus operandi espone le aziende domestiche a significativi costi, dovuti alla necessità di replicare sistematicamente le formalità doganali innanzi a ogni dogana via via coinvolta.
Tuttavia, già dal 1° maggio 2016, con l’entrata in vigore del Codice Doganale Unionale (Reg. UE 952/2013), all’art. 179 di tale provvedimento unionale, è prevista una formula di semplificazione. Si tratta dello “sdoganamento centralizzato”, secondo il quale “le autorità doganali possono autorizzare a presentare o a rendere disponibile, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale”.
In tali casi, l’obbligazione doganale si considera sorta nell’ufficio doganale presso il quale è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana, indipendentemente dal flusso fisico delle merci. Tale opportunità consente all’operatore di eseguire, presso il solo ufficio competente per territorio, tutte le formalità per la verifica della dichiarazione e la liquidazione del dazio, riferite a merci presentate fisicamente altrove nella UE.
Più in particolare, secondo il nuovo istituto, l’ufficio doganale presso il quale viene presentata la dichiarazione, denominato “Ufficio di controllo”, provvede a selezionare i controlli sulla dichiarazione doganale attraverso l’analisi dei rischi e a riscuotere i relativi dazi doganali. L’ufficio doganale dove viene presentata la merce, denominato “Ufficio di presentazione”, oltre ad applicare e riscuotere i tributi afferenti alla fiscalità interna, è deputato a effettuare i controlli di sicurezza, le attività di verifica della merce che gli vengono richieste dal denominato “Ufficio di controllo” ed eventuali altri controlli di iniziativa, compresi quelli relativi a divieti e restrizioni di carattere nazionale.
Quando l’autorizzazione coinvolge più Stati membri, lo Stato che ha ricevuto l’istanza la invia entro 45 giorni agli altri Stati membri interessati, unitamente al progetto di autorizzazione e al piano di controllo. Entro 90 giorni dalla data di comunicazione del progetto, gli Stati membri interessati devono comunicare il proprio assenso o le proprie osservazioni. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni al riguardo, il consenso si considera acquisito.
Ebbene, a partire dal 1º luglio 2024, la Decisione di esecuzione UE n. 2879/2023 del 15 dicembre 2023 ha finalmente previsto l’attuazione della prima fase (i.e. fase 1) di implementazione della procedura di sdoganamento centralizzato. Per poter accedere alla procedura, è necessario richiedere un’autorizzazione alle autorità doganali (attraverso il sistema delle “Customs Decisions”) ed essere in possesso dell’autorizzazione AEOC (i.e. “operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali”).
La recente evoluzione ha l’obiettivo di offrire agli operatori economici della UE la possibilità di centralizzare le loro attività da un punto di vista doganale. Ai sensi della Decisione n. 2879/2023, la fase 1 riguarda “lo sdoganamento centralizzato con dichiarazioni doganali normali e potrà riguardare lo sdoganamento centralizzato con dichiarazioni doganali semplificate e le rispettive dichiarazioni complementari generali o periodiche (di regolarizzazione di una dichiarazione doganale semplificata). Inoltre, coprirà il vincolo delle merci a uno dei seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica, deposito doganale, perfezionamento attivo e utilizzo finale. Per quanto riguarda il tipo di merci, questa fase coprirà tutti i tipi di merci, fatta eccezione per le merci sottoposte ad accisa, le merci unionali nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali e le merci soggette a misure di politica agricola comune”.
Per quanto concerne i profili IVA conseguenti all’applicazione di tale regime, occorre quanto chiarito nel Working Paper n. 924 Rev. 10 del 12 marzo 2024 della Commissione Europea, il quale precisa che, nell’esercizio dello sdoganamento centralizzato, l’ufficio doganale presso il quale viene presentata la dichiarazione doganale e l’ufficio doganale presso il quale le merci sono presentate devono scambiarsi le necessarie informazioni per l’effettuazione della verifica della dichiarazione doganale e per il rilascio delle merci. Tra le altre informazioni, rientrano anche quelle riferite all’IVA, necessarie per la dichiarazione e il pagamento della stessa imposta all’importazione nello Stato membro di presentazione delle merci. Inoltre, si prevede che anche nell’autorizzazione all’esercizio del regime siano contemplati i dati rilevanti ai fini IVA.
Tra questi, deve essere precisato il metodo di pagamento dell’IVA all’importazione in ciascuno Stato membro di presentazione delle merci. A questo riguardo, si suggerisce:
- Il “deferred payment”, pagamento dell’IVA all’importazione differito per un periodo determinato a livello nazionale (articolo 211, c. 1 Direttiva CE n. 112/2006 – Direttiva IVA);
- Il “postponed accounting”, IVA all’importazione contabilizzata e pagata con altri obblighi IVA nella dichiarazione IVA periodica, la “reverse charge all’importazione” (articolo 211, c. 2 – Direttiva IVA).
Ai fini del recupero dell’IVA assolta sulle merci importate, l’AEOC non stabilito in Italia dovrà seguire formalità diverse a seconda del metodo di riscossione dell’imposta.
In caso di “deferred payment”, questi potrà ricorrere alla procedura di rimborso di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, qualora effettui nel territorio dello Stato solo operazioni per le quali l’IVA è dovuta dal cessionario o dal committente, prestazioni di servizi di trasporto (o accessorie) non imponibili o operazioni di cui all’art. 74-septies del medesimo DPR 633/72. Diversamente, dovrà ricorrere alla nomina di un rappresentante fiscale (art. 17, comma 3) o all’identificazione diretta (art. 35-ter).
L’operatore estero, invece, è tenuto ad assumere una posizione fiscale in Italia, secondo uno dei metodi sopra descritti, nei casi in cui l’IVA sia da corrispondere con inversione contabile.
In ogni caso, la procedura di registrazione IVA deve essere finalizzata prima di effettuare l’importazione.
Si segnala, infine, che la seconda fase (i.e. fase 2) del regime – aperta a ogni tipo di merce – è prevista a partire dal 2 giugno 2025. Alla luce delle rilevantissime semplificazioni offerte dall’operatività dello sdoganamento centralizzato, è davvero auspicabile che i cantieri italiani valutino di assumere la qualifica unionale di AEOC (Authorized Economic Operator – Customs) per poter cogliere tutti i vantaggi concessi ai “trusted trader” per una significativa riduzione dei tempi di sdoganamento e per una sensibile riduzione dei costi – fiscali e logistici – riferiti al traffico internazionale.