Imbarcazioni da diporto con marcatura CE e senza marcatura CE
La marcatura CE, che possiamo vedere sulla gran parte dei prodotti in commercio, rappresenta, per ogni consumatore, la garanzia che il prodotto acquistato è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’Unione Europea.
Tale garanzia vale per tutto il ciclo produttivo, ovvero per le fasi di progettazione, fabbricazione, immissione sul mercato, messa in servizio e utilizzazione.
CENNI SULLA MARCATURA CE
La marcatura CE è obbligatoria dal lontano 1993 per tutti i prodotti disciplinati dalla direttiva comunitaria. Tra cui: macchine, dispositivi medici, giocattoli, prodotti elettrici ed elettronici, materiali da costruzione.
Nell’Unione Europea sono pochi i prodotti in commercio per i quali non sussiste l’obbligo della marcatura. Giusto per fare qualche esempio, appartengono a questa categoria oggetti come mobili di legno, articoli da giardino, materassi, strumenti musicali non elettrici, calzature e valigeria.
Le imbarcazioni da diporto, come è facile immaginare, devono invece possedere la marcatura. Rispondono alla direttiva 2013/53/UE (che ha soppiantato la storica direttiva 94/25/CE) ai fini della libera commercializzazione nello Spazio Economico Europeo.
LA MARCATURA CE NELLA NAUTICA
I prodotti del settore che richiedono marcatura sono “tutte le imbarcazioni aventi uno scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 ed i 24 metri (misurati secondo le norme armonizzate) e che vengono utilizzate per finalità ricreative e sportive“.
Rispetto alla 94/25/CE, la nuova direttiva risulta ancora più attenta verso gli standard di sicurezza e sostenibilità.
In particolare, rispetto al passato, la 2013/53/UE:
- Aggiorna le categorie di progettazione delle imbarcazioni da diporto;
- Richiede livelli di emissioni dei motori più bassi rispetto alle precedenti indicazioni;
- Migliora ed estende alcuni requisiti essenziali per la sicurezza. Come: la protezione dalle cadute fuoribordo, la prevenzione degli scarichi a mare, la galleggiabilità e i mezzi di sfuggita per i multiscafi.
In accordo alla direttiva attuale, dal 18 gennaio 2017 si applica una serie di “Norme per la certificazione CE delle imbarcazioni da diporto e relativi componenti, delle moto d’acqua e dei motori di propulsione installati su o in unità da diporto” per tutti i costruttori che vogliano produrre o importare imbarcazioni nel mercato europeo.
CATEGORIE DI PROGETTAZIONE
Ogni costruttore che si stia approcciando alla progettazione e alla costruzione di un’imbarcazione, lo dovrà fare in conformità ai requisiti di stabilità, galleggiabilità e a tutti gli altri requisiti essenziali riportati nell’Allegato I della Direttiva.
Secondo quanto stabilito, le categorie di progettazione sono:
- A: ad essa appartengono tutte le imbarcazioni progettate per resistere a venti superiori a forza 8 (scala Beaufort) e ad un’altezza d’onda superiore a 4 metri (con esclusione di circostanze estreme quali tempeste, uragani, onde anomale);
- B: ad essa appartengono tutte le imbarcazioni progettate per resistere a venti di forza 8 e ad un’altezza d’onda fino a 4 metri;
- C: ad essa appartengono tutte le imbarcazioni progettate per resistere a venti di forza 6 e ad un’altezza d’onda fino a 2 metri;
- D: ad essa appartengono tutte le imbarcazioni progettate per resistere a venti di forza 4 e ad un’altezza d’onda fino a 0,3 metri.
Per ottenere la marcatura, e di conseguenza commercializzare il proprio prodotto, il fabbricante inoltra una richiesta ad uno degli Enti Certificatori autorizzati, in cui specifica le caratteristiche principali dell’imbarcazione e le procedure di valutazione che intende adottare.
Alla domanda, il costruttore avrà cura di allegare una ricca documentazione tecnica, costituita da:
- una descrizione generale del tipo di imbarcazione;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme, applicate interamente o parzialmente;
- i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti;
- i risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilità, e i calcoli relativi alla galleggiabilità;
- i rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico;
- i rapporti di prova delle emissioni acustiche.
A questo punto, l’Organismo Notificato verificherà la conformità del prodotto attraverso un’apposita valutazione di conformità. Quando l’Organismo Notificato accerta la conformità del prodotto, rilascia un certificato di conformità.
Il fabbricante, a quel punto, redige la Dichiarazione di Conformità (DC) – obbligo di legge – in cui dichiara, sotto la propria responsabilità esclusiva, che il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva.
Una volta completato l’intero iter, potrà essere apposta la marcatura CE all’imbarcazione che per il consumatore risulterà sicura e conforme alle Direttive Europee.
In ultimo, ma non per importanza, ricordiamo che il periodo di validità della certificazione avrà la durata stabilita dalla direttiva. Ovvero di 3 anni per i certificati relativi ai moduli D, E, H e illimitata per i certificati relativi ai moduli A1, B, C1, F e G.
UNITÀ SENZA MARCATURA CE
Ricordiamo che i natanti non dotati di marcatura CE sono abilitati alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa nelle acque marittime.
Tale limitazione viene riportata sulla licenza di navigazione e comunque non vale per natanti quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, che possono solo navigare entro un miglio dalla costa. In assenza di marcatura CE, sarà dunque opportuno avere a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità.
In alternativa, è possibile richiedere l’attestazione di idoneità ad un Organismo Autorizzato o Notificato. Questi documenti, infatti, possono abilitare i natanti privi di marcatura alla navigazione fino alle 12 miglia dalla costa.
Le imbarcazioni da diporto senza marcatura CE possono essere abilitate alla navigazione senza alcun limite nelle acque marittime e interne, oppure fino a 6 miglia nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne.
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