Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza: indicazioni operative
A seguito dell’entrata in vigore del decreto 17 settembre 2024, n. 133, che modifica il decreto 29 luglio 2008, n. 146, sono emersi alcuni dubbi applicativi riguardanti i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto.
In particolare, sono stati sollevati quesiti da Confindustria Nautica in merito all’applicazione delle modifiche introdotte dal decreto n. 133/2024, con riferimento agli articoli 52, 53, 54, 69 e 74. Di seguito, vengono forniti i chiarimenti necessari per garantire la corretta interpretazione delle disposizioni in vigore.
Documentazione per mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
Gli articoli 52 e 69 del decreto n. 146/2008, nel prescrivere che le dotazioni di sicurezza devono essere accompagnate dalle raccomandazioni del fabbricante, stabiliscono che queste informazioni possano essere indicate nella documentazione a corredo o stampigliate direttamente sul prodotto. In particolare:
- Per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza la cui produzione è avvenuta dopo l’emanazione del decreto: il fabbricante è obbligato a fornire la documentazione con le raccomandazioni per il prodotto, o a stampigliarle direttamente sul dispositivo.
- Per i prodotti già in produzione o terminati prima dell’emanazione del decreto: il fabbricante deve rendere disponibili le raccomandazioni tramite il sito internet aziendale (in formato PDF scaricabile) o in formato cartaceo.
I tempi di revisione e scadenza delle dotazioni sono calcolati a partire dalla data di produzione riportata sui prodotti stessi. Il diportista ha l’obbligo di acquisire le raccomandazioni e di tenerle a bordo, procedendo eventualmente alla sostituzione dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni scaduti o raccomandati per la sostituzione a causa di vetustà.
In fase di accertamento, la mancanza delle raccomandazioni a bordo o la non conformità alle stesse non è sanzionabile fino al 21 ottobre 2025, grazie al regime transitorio previsto dall’articolo 99, comma 2, del decreto n. 133/2024. Questo periodo di transizione consente un’adeguata fase di adattamento alle nuove disposizioni.
Identificazione dei mezzi di salvataggio individuali
L’articolo 53, comma 1-bis, e l’articolo 74, comma 4-bis, stabiliscono l’obbligo di identificare i mezzi di salvataggio individuali. Tale obbligo si applica esclusivamente alle unità da diporto registrate nei registri cartacei o nell’ATCN, con l’indicazione del numero di registrazione o di individuazione. L’identificazione può avvenire tramite etichetta sul mezzo di salvataggio o, in mancanza di etichetta, utilizzando un pennarello indelebile sul dispositivo stesso.
Per i natanti non registrati, non esistono obblighi specifici, ma il proprietario può scegliere di marcare i mezzi di salvataggio in modo indelebile, in modo che siano riconducibili al natante di appartenenza.
Misure di sicurezza per la navigazione oltre le 12 miglia dalla costa
Secondo l’articolo 54, comma 1, del decreto n. 146/2008, le unità da diporto che navigano oltre le dodici miglia dalla costa e che sono dotate di strumenti elettronici per la geo-localizzazione possono essere equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia. Tali strumenti devono comprendere sia il GPS che l’E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon). L’E.P.I.R.B. può essere sostituito da un telefono satellitare conforme alla normativa vigente.
Requisiti del battello pneumatico sostitutivo della zattera costiera
Il battello pneumatico, che può sostituire la zattera costiera secondo quanto previsto dall’articolo 54, comma 2, del decreto n. 146/2008, deve avere una lunghezza non inferiore a 2,5 metri e una portata adeguata al numero delle persone a bordo, compreso l’equipaggio. Deve essere mantenuto in buono stato, gonfio e pronto per essere varato attraverso dispositivi di azione manuale o automatica. Inoltre, il battello deve essere sistemato in modo da non ostacolare il libero galleggiamento durante le operazioni di messa a mare.
Per le navi da diporto, l’articolo 74 stabilisce che devono essere equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, oppure con due battelli pneumatici sostitutivi, sufficienti per il numero massimo di persone a bordo. I mezzi di salvataggio devono essere facilmente accessibili e sistemati in modo da consentire un rapido distacco durante la navigazione. Le disposizioni riguardano anche la manutenzione delle dotazioni di sicurezza, che devono essere mantenute in buono stato per garantire l’efficienza.
Il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria è responsabile della manutenzione dell’unità da diporto, inclusa la sostituzione di apparecchiature, mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza che risultano deteriorati o non funzionanti. In particolare, il battello pneumatico sostitutivo della zattera costiera deve essere mantenuto in buono stato e pronto per l’utilizzo, come previsto dalla normativa.
Ogni battello pneumatico è dotato delle dotazioni minime di emergenza previste dall’articolo 1 del decreto 2 marzo 2009 per la zattera costiera:
TIPO DI DOTAZIONE | QUANTITÀ |
Soffietto di gonfiamento | 1 |
Coltello a lama fissa con impugnatura galleggiante, collegato a una sagola e sistemato in una tasca vicino al punto di attacco del battello pneumatico | 1 |
Torcia elettrica stagna, dotata di idonee batterie elettriche conservate separatamente in una busta stagna | 1 |
Sassola | 1 |
Kit di riparazione, comprendente almeno una serie di pezze di varie misure e mastice adatti alla riparazione del battello pneumatico | 1 |
Pagaie (esterne al contenitore delle dotazioni minime di emergenza) | 2 |
Spugna | 2 |
Fischietto | 1 |
Contenitore di acqua (per persona) | 0,250 litri |
Contenitore delle dotazioni minime di emergenza
Il contenitore delle dotazioni minime di emergenza:
- è collegato a un’ancora galleggiante tramite una sagola galleggiante di trenta metri di lunghezza, il cui carico di rottura deve essere non inferiore a 5 kN;
- ai sensi della ISO 9650-1, è ermetico e richiudibile;
- all’esterno reca stampigliata l’indicazione del fabbricante, il suo contenuto e le singole quantità dei materiali, evidenziando quelli soggetti a scadenza;
- è munito di nastro adesivo retroriflettente, conforme ai requisiti di cui all’Annesso 2 della Risoluzione IMO A.658(16), con una superficie complessiva minima non inferiore a 1000 cm2.
Responsabilità del comandante nell’accertamento della conformità
Il comandante dell’unità da diporto è responsabile della verifica dell’integrità del battello pneumatico e delle dotazioni di emergenza. Eventuali sostituzioni necessarie devono essere effettuate in base alle indicazioni del fabbricante. Inoltre, nella scelta tra zattera costiera e battello pneumatico, tra i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme tecniche inerenti alle unità da diporto devono essere tenuti in considerazione eventuali effetti conseguenti a:
- variazione dell’area di lavoro delle unità da diporto, cioè della fruizione in sicurezza della zona esterna della coperta definita dal produttore, per consentire alle persone di sostare o camminare durante il normale funzionamento dell’unità da diporto, in relazione alla prevenzione delle cadute in mare e alle operazioni di recupero, al campo visivo dalla posizione di comando, al corretto utilizzo della linea di sicurezza di coperta;
- modifica della stabilità o del galleggiamento dell’unità, che potrebbero essere negativamente influenzati dall’imbarco di un peso in una posizione non prevista dal costruttore in fase di progettazione e costruzione dell’unità da diporto.
Applicazione alle unità pneumatiche e alle normative tecniche
La circolare si applica anche alle unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, che devono essere conformi agli standard UNI EN ISO 6185, e devono essere dotate delle necessarie dotazioni di emergenza per garantire la sicurezza a bordo.
In conclusione, la normativa recentemente aggiornata richiede un’attenta gestione delle dotazioni di salvataggio e delle relative certificazioni. I diportisti e gli operatori sono tenuti a conformarsi alle disposizioni per garantire la sicurezza in mare e il rispetto delle normative tecniche.