Gestione dell’origine preferenziale in esportazione
TRACCIABILITÀ E ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI
Alle aziende esportatrici è richiesto dunque di presidiare il rispetto delle regole di preferenzialità, riportate per ogni singolo codice di classificazione, al fine di garantire la coerenza tra l’indicazione di origine e quanto indicato negli accordi che la UE ha siglato con diversi Paesi nel mondo.
Ciò considerato, è evidente che, al fine di chiarire correttamente la preferenzialità di un prodotto, si deve disporre di tutte le informazioni per questo necessarie. In particolare:
• l’esatto codice di classificazione del prodotto ottenuto per effetto della lavorazione;
• l’esatto codice dei materiali impiegati;
• la rituale indicazione di origine, con la gestione delle Long Term Declarations (LTD), prevista e disciplinata agli artt. da 61 a 67 del RE;
• la distinzione percentuale della rilevanza sul prezzo EXW tra componenti originarie e non originarie;
• le specifiche “condizioni” recate da ciascun singolo accordo in ragione del Paese di destinazione finale.
Ciascun operatore deve, dunque, organizzare flussi e informazioni per essere in grado, all’atto dell’esportazione, di dichiarare se le lavorazioni eseguite e il peso dei materiali impiegati soddisfano le specifiche regole di preferenzialità.
Il quadro di valutazione per le dichiarazioni che dovranno essere fatte in Dogana al fine di ottenere il certificato EUR 1 (o equivalente) si compone, quindi, di dati eterogenei riconducibili ancora sostanzialmente a tre aree fondamentali: le condizioni imposte per le lavorazioni, la classificazione dei prodotti coinvolti e le dichiarazioni dei fornitori.
- Per quanto concerne le condizioni dettate per le lavorazioni sufficienti, come già rilevato, si deve fare riferimento a quanto indicato nell’allegato 2, di ciascun singolo accordo.
- In tema di classificazione dei prodotti, è opportuno ricordare quanto al riguardo stabilisce l’art. 8 dell’accordo, relativamente alle “unità da prendere in considerazione”. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:
• quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;
• quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni del presente protocollo.Ovviamente, il presidio sulla classificazione non può prescindere dalla esatta conoscenza dei codici dei materiali e dei prodotti in valutazione. - Rispetto alle indicazioni sui singoli prodotti/componenti, è opportuno sottolineare la rilevanza delle informazioni che vengono acquisite per il tramite delle dichiarazioni dei fornitori, effettuando una mappatura dei flussi di approvvigionamento, raccogliendo e organizzando le dichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. da 61 a 63 del RE. Ciascun esportatore dovrà innanzitutto sistematizzare la richiesta di tali rituali dichiarazioni a tutti i fornitori comunitari. Le singole dichiarazioni, poi, dovranno essere organizzate al fine di costituire uno strumento di lavoro che consenta di governare con esattezza le diverse variabili per saper distinguere correttamente tra merci originarie e merci non originarie, ai fini del calcolo della preferenzialità. Le disposizioni degli artt. 61, 62 e 63 del RE sono estremamente chiare:
• i fornitori inseriscono in una dichiarazione le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale;
• la dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura o dei formulari EUR 2.
La dichiarazione del fornitore2 è quindi essenziale per la genuinità delle dichiarazioni che poi, in un secondo momento, dovrà fare l’esportatore, assumendosi ogni responsabilità innanzi alla Dogana.
Le dichiarazioni del fornitore possono essere di due tipi: separate, per ciascuna spedizione di merce (art. 61), o di lungo termine (art. 62), quando il fornitore invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che le caratteristiche, sotto il profilo delle norme sull’origine preferenziale, restino costanti per lunghi periodi di tempo. In assenza delle dichiarazioni di tutti i fornitori comunitari e nazionali che attestino la reale origine delle merci, ogni richiesta di un documento EUR 1 (o assimilato) presentata da un esportatore rappresenta davvero un salto nel buio.
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