Gestione dell’origine preferenziale in esportazione
L’ESPORTATORE AUTORIZZATO
Le nuove disposizioni unionali (in particolare gli articoli 67, 119, 120 del RE) hanno ripreso ed esteso le agevolazioni a disposizione degli operatori in materia di certificazione dell’origine, e hanno regolamentato la figura dell’esportatore autorizzato3.
Tale figura riguarda un operatore economico al quale può essere attribuita, su apposita richiesta da presentare ai competenti Uffici delle Dogane, la qualifica di esportatore autorizzato, al fine di poter direttamente attestare il carattere originario di un determinato prodotto mediante una dichiarazione resa su fattura o altro documento commerciale, indipendentemente dal valore delle operazioni di esportazione4. Come già rilevato, lo status di esportatore autorizzato semplifica le modalità di esportazione e consente di certificare direttamente l’origine mediante una autodichiarazione sulla fattura o altro documento commerciale che identifica i prodotti esportati.
Peraltro, tale dichiarazione di origine unisce al medesimo valore giuridico dei certificati di circolazione il vantaggio per gli operatori economici di ricevere un controllo solo al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione.
La qualifica di esportatore autorizzato può essere richiesta per gli accordi preferenziali che prevedono tale figura. Ciascun accordo preferenziale concluso fra UE e Paesi/gruppi di Paesi terzi che utilizza l’istituto dell’esportatore autorizzato crea un proprio quadro giuridico, obbligando gli operatori titolari di tale status a conoscere le disposizioni ivi contenute e soddisfare le condizioni e i requisiti per ottenere la concessione del provvedimento di autorizzazione.
Tali requisiti – come ricorda ADM – possono essere definiti come di seguito indicato:
Requisiti soggettivi
• qualsiasi esportatore, produttore o commerciante di merci originarie, stabilito nel territorio UE.
Requisiti oggettivi
• l’esportatore effettua con regolarità operazioni di esportazione (salvo diversa previsione, come nello specifico accordo UE-Corea del Sud). Le autorità doganali devono tener conto della frequenza delle spedizioni e della loro relativa regolarità, anziché del loro numero o di un importo determinato;
• l’esportatore detiene, ed è in grado di fornire in qualsiasi momento per i controlli delle autorità doganali, adeguate prove dell’origine dei prodotti che intende esportare, e dimostra di aver adempiuto ai requisiti del regime preferenziale utilizzato;
• l’esportatore è a conoscenza delle norme vigenti in materia di origine ed è in possesso di tutti i documenti necessari per attestarne l’origine. Ove trattasi di soggetto produttore, la contabilità di magazzino dell’azienda deve consentire l’identificazione dell’origine e garantire che lo stesso richiedente sia in possesso dei documenti giustificativi. Nel caso di soggetto operatore commerciale, è necessario verificare in maniera approfondita i flussi commerciali abituali. In ogni caso, il sistema di contabilità aziendale deve avere caratteristiche tecniche tali da poter differenziare le merci con o senza status di origine preferenziale;
• l’esportatore emette dichiarazione di origine solo per i prodotti per i quali detiene, al momento dell’esportazione, tutte le prove e gli elementi contabili necessari al fine di dimostrare il loro carattere originario;
• l’esportatore conserva copia delle dichiarazioni di origine e dei documenti giustificativi per tutto il periodo previsto da ciascun accordo (di solito tre anni).
L’attribuzione dello status di esportatore autorizzato è subordinato, pertanto, all’accertamento, da parte delle autorità doganali, della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti.
Va osservato, peraltro, che nel caso in cui un operatore sia già titolare di uno status di esportatore autorizzato nell’ambito di uno specifico accordo, a fronte di una richiesta aggiuntiva, cioè nell’ambito di un ulteriore accordo, l’Ufficio potrà avvalersi dei riscontri già effettuati in sede di verifica preliminare all’autorizzazione già rilasciata. L’Ufficio potrà limitarsi dunque ad acquisire solo specifici elementi integrativi e di cui non sia già in possesso.
NOTE
1- Si veda anche nota 125912/RU del 27 dicembre 2018 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: “Origine preferenziale. Art. 64 del Reg. (UE) n. 952/2013, artt. 37 / 70 del Reg. delegato (UE) n. 2446/2015, artt. 60 / 126 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015. Linee guida”.
2- Per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all’allegato 22-15 (RE), per singola spedizione. Le dichiarazioni a lungo termine del fornitore (Long Term Declaration – LTD) sono compilate conformemente all’allegato 22-16 (RE).
3- Si veda al riguardo la circolare n. 91956 dell’ADM.
4- Come già rilevato sopra, per valori fino a 6.000 euro la dichiarazione può essere rilasciata invece da qualsiasi esportatore, ancorché privo dello status di esportatore autorizzato.