Ormeggio di unità da diporto: nuovi spunti di riflessione
In precedenti articoli, ci eravamo intrattenuti sulla natura del contratto di ormeggio di unità da diporto.
In particolare, avevamo evidenziato che il medesimo, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, che consiste nella semplice messa a disposizione e utilizzazione delle strutture portuali, con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo.
Torniamo a parlare di porti e di marine, della loro gestione e delle responsabilità dalle medesime assunte, per un maggiore approfondimento alla luce di una giurisprudenza che evolve costantemente.
LA NATURA DEL CONTRATTO DI ORMEGGIO
È opinione oramai diffusa, sia in dottrina che in giurisprudenza, che il contratto di ormeggio (che non trova specifica regolamentazione né nel Codice Civile, né nel Codice della Navigazione) sia un contratto atipico, nel quale confluiscono prestazioni riconducibili a diversi contratti tipici: in primis, il contratto di locazione, che si sostanzia nella messa a disposizione di una parte di molo o banchina e della parte di acqua adiacente, ma anche il contratto di deposito che, invece, presta al contratto di ormeggio le regole sull’obbligo di custodia.
Ma, come noto, il contratto di ormeggio, nelle marine maggiormente attrezzate (e in Italia sono diverse), ricomprende anche la disciplina applicabile al comodato, alla somministrazione di servizi e alla fornitura, ad esempio di acqua ed energia elettrica.
Per redigere un contratto di ormeggio bisogna pertanto ricavare la regolamentazione dai contratti su richiamati, adattandoli alla particolare tipologia di beni.
La Cassazione ha affermato a più riprese che il contratto di ormeggio presenta una sostanziale affinità:
- con la locazione e, in particolare, con la locazione del posto macchina, se il suo oggetto è limitato alla messa a disposizione delle strutture e alla loro utilizzazione ai fini dell’ormeggio e della sosta dell’imbarcazione, senza che la marina assuma altro tipo di prestazione,
- con il deposito qualora l’imbarcazione sia affidata alla marina stessa, la quale assuma su di sé anche un obbligo di custodia del bene.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA N. 482 DEL 2024
È interessante valutare, vista l’atipicità del contratto di ormeggio, cosa accada all’insorgere di un contenzioso, in merito all’onere della prova in capo alle parti.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza 6 marzo 2024 n. 482, è tornato sulla questione. La sentenza trae origine da una casistica sicuramente tipica. Il Tribunale di Ancona era stato adito per una controversia relativa al pagamento di una somma di denaro per la concessione, da parte di una marina, di uno spazio acqueo protetto per ormeggiare una imbarcazione, nonché per la fornitura di materiale nautico, nell’ambito di un contratto di ormeggio.
Con riferimento alla ripartizione dell’onere probatorio, il Tribunale di Ancona, nella sentenza in commento, ha chiarito che il contratto atipico di ormeggio deve essere dotato di una “struttura minima essenziale”, da individuarsi necessariamente nella messa a disposizione e utilizzazione di strutture portuali, con l’assegnazione al soggetto interessato di uno spazio acquatico delimitato e protetto.
Pertanto, sebbene le parti siano astrattamente libere di inserire nel contratto le pattuizioni che meglio ritengono atte a tutelare i propri interessi (per quanto, a parere di chi scrive sia viceversa sempre preferibile non discostarsi dalla disciplina dettata per le figure contrattuali tipiche), per il Tribunale di Ancona l’elemento necessario e tipico del contratto di ormeggio è quanto previsto per il contratto di deposito, a cui può aggiungersi la previsione di ulteriori prestazioni connesse a tale fornitura di base, come la custodia del natante.
Di tali clausole sarà la parte interessata a dovere fornire prova in un’eventuale controversia, con la precisazione che la prova della causa e del contenuto del contratto può essere data anche a mezzo di presunzioni.
RESPONSABILITÀ DELLA MARINA: LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Con riferimento al contratto di ormeggio con obbligo di custodia, è utile, a mio avviso, evidenziare quanto emerge da una ancora più recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, del 1o giugno 2024, n. 10484, che verte su un caso di danni a una unità da diporto ormeggiata in una marina.
Con riferimento al contratto di ormeggio con obbligo di custodia (artt. 1218, 1768, 2697 c.c.), in caso di avaria, deterioramento o distruzione della imbarcazione, avverte la Corte di Cassazione, il concessionario dell’ormeggio non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 c.c., ma deve provare — a mente dell’art. 1218 c.c. — che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Tale fatto esterno non deve assumere necessariamente i caratteri del caso fortuito o della forza maggiore, atteso che non si versa in ipotesi di presunzione di responsabilità, ma della presunzione di colpa.
Pertanto la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall’ordinaria diligenza, con l’avvertenza che, ove il concessionario dell’ormeggio si renda conto (o debba rendersi conto) della necessità di uno sforzo maggiore rispetto a quello ordinario, egli è tenuto a prestarlo, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.
Ad avviso della Corte, in sintesi, nel caso in cui abbia assunto un obbligo di custodia, la marina non potrà difendersi da una richiesta di risarcimento del danno formulata dal titolare del posto barca solo limitandosi a evidenziare che la propria marina è sorvegliata o protetta, ma dovrà evidentemente altrettanto provare di aver utilizzato mezzi tecnicamente idonei per prevenire il danno.
Numerose sono le sentenze sul tema e numerosi i contenziosi in essere sulla casistica in commento. Lo studio della giurisprudenza, in questo caso, rappresenta un valido ausilio anche come guida per la redazione dei contratti di ormeggio e mi auguro offra, sia alle marine che ai diportisti, materiale utile per valutare i rischi e prevenire i contenziosi.