Provviste di bordo: l’impatto della riforma doganale
Tra le novità che saranno introdotte dalla riforma doganale1 nell’ambito della nautica, merita di essere menzionata la disciplina delle provviste di bordo per l’approvvigionamento delle navi. L’articolo 74 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione – attualmente in fase di pubblicazione – stabilisce che “l’approvvigionamento di aeromobili e navi consiste nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo”.
LE PROVVISTE DI BORDO
In particolare, le provviste di bordo sono definite dallo stesso articolo 74 come “merci destinate a essere consumate a bordo per assicurare:
a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l’equipaggio e dei passeggeri;
b) l’alimentazione degli organi di propulsione della nave e dell’aeromobile e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo;
c) la manutenzione e la riparazione della nave e dell’aeromobile, nonché delle relative dotazioni di bordo;
d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate”.
Nelle provviste di bordo, in particolare, rientrano il carburante necessario all’alimentazione degli organi di propulsione della nave e gli oli lubrificanti indispensabili per il funzionamento degli apparati di bordo. Trattasi di prodotti sottoposti ad accisa, imposta che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Testo Unico Accise (D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) diviene “esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato”.
Ciò premesso, appare utile specificare che, a livello unionale, il Codice Doganale dell’Unione (Regolamento n. 2013/952 “CDU”) all’art. 269, par. 1, dispone che le merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono, in genere, vincolate al regime di esportazione. Poiché il paragrafo 2 esonera dalla portata di tale disposizione le merci fornite come approvvigionamento di navi, il paragrafo 3 chiarisce che per tali forniture è comunque necessario procedere all’espletamento delle “formalità concernenti la dichiarazione in dogana all’esportazione”.
Ebbene, l’annunciata riforma del diritto doganale confermerebbe a livello nazionale quanto già previsto a livello UE, mediante l’introduzione del nuovo art. 74 che, al comma 4, stabilisce che “per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale”.
Alla luce degli obblighi previsti dalla normativa unionale e nazionale, appare evidente che le provviste di bordo destinate all’approvvigionamento di navi o aeromobili – e non al consumo nel territorio dello Stato – non devono considerarsi soggette al pagamento dell’accisa, in quanto vengono considerate fattispecie assimilate al regime dell’esportazione. Di conseguenza, affinché l’accisa non sia effettivamente esigibile con riferimento ai prodotti riconducibili alle provviste di bordo, sarà necessario fornire la prova dell’avvenuto imbarco delle merci tramite presentazione della dichiarazione di esportazione richiesta dall’articolo 74 comma 4.
LA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE
In linea generale, una dichiarazione di esportazione è un atto unilaterale che deve essere compilato ogniqualvolta debba essere compiuta un’operazione di esportazione da parte del titolare o del possessore delle merci interessate dall’operazione commerciale. In particolare, la dichiarazione deve essere depositata presso l’ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l’esportatore è stabilito e deve contenere tutte le informazioni relative alla classificazione doganale, all’origine e al valore dei beni esportati.
Il CDU, all’art. 162 e ss., ammette diverse forme per la presentazione della dichiarazione. Essa può essere presentata:
· per iscritto, con procedura normale (artt. 162 e seguenti del CDU);
· per via telematica (art. 6 CDU);
· con iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 39 e 182 CDU, artt. 146-150 RD, artt. 233-235 RE, art. 21 RDT).
Più in particolare, le disposizioni recate dal CDU2 e dalle relative norme integrative e attuative disciplinano le dichiarazioni doganali “standard” e quelle “semplificate”.
Tali dichiarazioni, in funzione dell’implementazione dei sistemi elettronici a supporto3, dovranno ora essere presentate esclusivamente con modalità informatizzate. Per tutte le altre tipologie, la dichiarazione in dogana può essere presentata da qualsiasi persona in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve, inoltre, essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione in dogana (art. 170 CDU).
L’art. 162 del CDU stabilisce che le dichiarazioni normali in dogana contengono tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Si deve rilevare che il CDU richiede che il dichiarante sia stabilito nell’Unione, fatto salvo – di norma – per le dichiarazioni di transito e per l’ammissione temporanea.
È appena il caso di evidenziare che, nel CDU, la dichiarazione in dogana deve essere presentata mediante procedimento informatico (art. 6). La procedura cd. “normale” prevede comunque l’impiego di un sistema telematico e impone l’uso di una firma elettronica o di altro mezzo di autenticazione.
L’eccezione permette il ricorso a una dichiarazione scritta, che dovrà comunque essere firmata dal dichiarante. In buona sostanza, nulla muta rispetto alla disciplina della previgente normativa recata dal CDC, in merito alla necessità che le dichiarazioni doganali contengano tutti i dati e le informazioni necessarie per il vincolo al regime considerato.
Note:
1- La riforma riguarderà l’intera disciplina doganale prevista a livello nazionale, con la definitiva abrogazione del D.P.R n. 43 del 1973, del D.lgs. 374/1990 e del regio decreto n. 65/1896. Tali testi normativi saranno sostituiti da un corpus normativo unico, composto da soli 122 articoli aventi lo scopo di disciplinare solo quanto non espressamente regolato dalla normativa doganale prevista a livello unionale.
2- Si veda al riguardo la circolare n. 8/D del 19 aprile 2016.
3- La cui calendarizzazione, secondo il Work Programme stabilito nella DEC, abbraccia un periodo transitorio che va dal 1° maggio 2016 fino a ottobre 2020.