Refitting, tra semplificazioni doganali e disciplina contrattuale
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene in tema di refitting, emanando nuove e più semplici procedure per le imbarcazioni da diporto con bandiera extra UE, che entrano nel territorio doganale dell’Unione Europea per attività di manutenzione e ristrutturazione.
Le novità inducono ad una riflessione sulla disciplina contrattuale attualmente applicabile in materia, relativa al settore dei superyacht.
LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IN TEMA DI REFITTING
È di recentissima pubblicazione la circolare n. 20 del 2022, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli illustra le semplificazioni procedurali per l’introduzione nell’Unione Europea di imbarcazioni da diporto non unionali da sottoporre ad attività di manutenzione e refitting.
La circolare individua le lavorazioni di manutenzione che possono essere svolte in regime di ammissione temporanea, con formalità ridotte e senza la prestazione di garanzia, e quelle che devono essere svolte in regime di perfezionamento attivo, poiché comportano una modifica strutturale del bene.
1. REFITTING: I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN REGIME DI AMMISSIONE TEMPORANEA
Rientrano nel regime di ammissione temporanea i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender, purché non ne modifichino la struttura o non comportino miglioramenti della performance o un considerevole aumento del valore degli stessi. A titolo esemplificativo, la circolare cita “i lavori di manutenzione dello scafo, compresi carene e ponti (trattamenti, verniciatura, lucidatura, wrapping e falegnameria); manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione di impianti e apparati dell’unità, sistemi propulsivi e apparati delle sale macchine; manutenzione e riparazione di interni”.
Queste operazioni sono dunque esenti dalla prestazione di garanzie fideiussorie e dall’imposizione IVA.
2. REFITTING: LE OPERAZIONI IN REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO
Per quelle attività che apportano delle migliorie di carattere sostanziale al bene, è necessario utilizzare invece il regime di perfezionamento attivo. Anche in questo caso l’Agenzia delle Dogane chiarisce, attraverso alcuni esempi, i casi in cui tale regime ricorre: si tratta di operazioni di rifacimento degli interni dell’imbarcazione, variazione della compartimentazione interna della nave, estensione o modifica dello scafo, allungamento della carena o dei ponti, sostituzione integrale degli apparati motori, sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative.
In tali circostanze, è richiesta l’autorizzazione dell’ufficio doganale competente, rilasciata attraverso il sistema CDMS (Customs Decision Management System), in virtù della quale all’operatore possono essere accordate riduzioni pari al 30% o al 50% dell’importo della garanzia relativa all’IVA, prevista dalle norme. Tuttavia, in presenza di un operatore autorizzato AEO (Operatore Economico Autorizzato), l’ufficio competente può concedere un esonero delle garanzie fino al 100%.
Il documento in parola è stato descritto da Confindustria Nautica come una “boccata di ossigeno” per il comparto.
REFITTING: LA DISCIPLINA CONTRATTUALE
L’ambito di applicazione della circolare impone una riflessione su un tema molto importante per la cantieristica italiana, soprattutto ove sia legata al settore dei grandi yacht, ovvero il refitting.
Nel diritto italiano il contratto che viene firmato tra il cantiere che effettua il “refit” ed il committente è certamente riconducibile al contratto di appalto ma, in realtà, vengono utilizzati in ambito internazionale – e sono largamente usati anche nel mercato italiano, che molto spesso vede come committenza un soggetto straniero – dei formulari, che vengono adattati alla normativa italiana applicabile al contratto di rimessaggio.
IL FORMULARIO DELL’ICOMIA
Il modello maggiormente diffuso nel settore dei superyacht è senza dubbio il formulario creato dall’ICOMIA, ovvero dall’International Council of Marine Industry Association, di cui fanno parte le maggiori associazioni di categoria e i cantieri del diporto. Il modello individua obbligazioni e responsabilità dell’armatore (committente) e del cantiere (esecutore).
Tra le pattuizioni proprie di questo tipo di formulario alcune meritano menzione. Certamente è sempre molto importante valutare attentamente le coperture assicurative da prestare ad ogni tipo di lavorazione/operazione che si intende porre in essere. Nel caso specifico, le previsioni sono formulate nell’art. 8 del contratto ICOMIA in maniera molto dettagliata. In particolare, viene stabilito che durante il periodo del contratto il proprietario deve avere cura di mantenere lo yacht assicurato con copertura corpo e macchine adeguata e massimale pari al valore commerciale dello yacht; anche il personale a bordo (Comandante e rappresentanti dell’armatore) deve rimanere assicurato con idonea copertura P&I.
A tal proposito, giova ricordare che per tutta la durata dei lavori, la custodia e la responsabilità dell’imbarcazione permangono esclusivamente in capo all’armatore e/o al Comandante e ai rappresentanti dell’armatore (art. 4).
È invece onere del cantiere dotarsi di copertura assicurativa specifica, denominata Ship Repairer’s Liability, prestata da operatore riconosciuto. All’armatore spetta l’obbligo di corrispondere un contributo al premio assicurativo pari al valore delle riparazioni effettuate.
Un’altra previsione molto importante contenuta nelle formule contrattuali ICOMIA dispone che ogni istruzione riguardante i lavori debba avere forma scritta: ciò allo scopo di evitare l’insorgere di contenziosi.
Il testo dell’ICOMIA riporta anche, come allegati, gli schemi maggiormente utili nella fase di redazione del contratto.
Ampio spazio è inoltre dedicato agli obblighi di protezione dell’ambiente e della sicurezza del lavoro, con specifica previsione delle regole da adottare. Il contratto in parola e la questione fiscale, risolta in parte dalla circolare su indicata, meritano entrambi il necessario approfondimento e l’assistenza di professionisti esperti del settore.