CBAM: il nuovo dazio ambientale
Si tratta, in particolare, di verificare quale sia il codice doganale delle merci al fine di definire per tempo quale sarà il relativo adempimento allo scadere del periodo transitorio, per monitoraggio, rendicontazione e pagamento. Per i secondi, soprattutto per quelli residenti in Paesi con minore “sensibilità” ambientale rispetto a quella unionale, si renderà necessario integrare il tenore delle informazioni offerte agli importatori unionali affinché questi ultimi possano correttamente discriminare le merci in ingresso, ottemperando agli obblighi di dichiarazione in importazione innanzi alle autorità doganali.
IL RUOLO DEL REPORTING DECLARANT NEL REGOLAMENTO CBAM
Il “reporting declarant” è il soggetto che – nel periodo transitorio – sarà responsabile della segnalazione di emissioni incorporate nelle merci importate.
In linea con le opzioni previste dal codice doganale dell’Unione (CDU), nonché secondo il Regolamento di Esecuzione del CBAM, il reporting declarant può essere:
– l’importatore che presenta una dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica di merci in nome proprio e per conto proprio;
– la persona titolare di un’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana cui si fa riferimento all’articolo 182, paragrafo 1, del CDU, la cd. “iscrizione nel registro del dichiarante”;
– il rappresentante doganale indiretto, nominato ai sensi dell’art. 18 del CDU, quando l’importatore è stabilito al di fuori dell’Unione.
Il reporting declarant, durante il periodo transitorio, dovrà predisporre una “relazione CBAM” su base trimestrale che sarà depositata tramite il Registro Transitorio CBAM (appositamente istituito), entro e non oltre un mese dalla fine di ciascun trimestre di riferimento. Come detto, durante il periodo transitorio, i reporting declarant dovranno comunicare trimestralmente le emissioni incorporate nelle merci importate nel trimestre di riferimento, dettagliando emissioni dirette e indirette, nonché qualsiasi prezzo del carbonio effettivamente corrisposto all’estero.
CONTENUTO DELLA RELAZIONE CBAM PER GLI IMPORTATORI
Più in particolare, nella relazione CBAM, gli importatori dovranno riportare le seguenti informazioni:
– La quantità totale di ciascun tipo di merce, espressa in megawattora (MWh) per l’energia elettrica e in tonnellate per gli altri beni, indicando l’impianto di produzione e il Paese di origine;
– Le emissioni totali effettive incorporate, espresse in tonnellate di emissioni di CO2e per MWh di energia elettrica o per altre merci in tonnellate di emissioni di CO2e;
– Le emissioni indirette totali, compresa la quantità di energia elettrica consumata e il fattore di emissione applicabile;
– Il prezzo del carbonio dovuto nel Paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto dei relativi sconti o altre forme di compenso.
Avendo riguardo alle emissioni incorporate, è appena il caso di fare riferimento alle precisazioni fornite dalla Commissione Europea nelle Linee guida dalla stessa predisposte. Il concetto, in particolare, è stato sviluppato per riproporre il più possibile il modo in cui le emissioni sono coperte dall’EU ETS, per considerare i beni importati soggetti al CBAM come se fossero prodotti nell’UE.
IMPATTO ECONOMICO DELLE EMISSIONI NEL CONTESTO EU ETS
L’EU ETS impone agli operatori di pagare un prezzo per le proprie emissioni (“dirette”). Tuttavia, se tali operatori consumano elettricità dovranno sostenere anche i costi della CO2, inclusi nel prezzo dell’elettricità acquistata (“emissioni indirette”).
Lo stesso vale per i materiali acquistati, necessari per il processo di produzione, che possono essere forniti da un impianto EU ETS. Tali materiali, definiti “precursori”, contribuiscono ai costi di CO2 che l’impianto EU ETS deve sostenere.
Le “emissioni embedded” sono definite parallelamente alle emissioni che causano costi di CO2 nell’EU ETS: tengono conto delle emissioni dirette e indirette del processo produttivo nonché delle emissioni “embedded” dei precursori. La Commissione precisa, al riguardo, che l’ambito del CBAM è principalmente correlato alle regole dell’EU ETS e pertanto presenta differenze rispetto ad altri metodi per il calcolo dell’impronta di carbonio dei prodotti come il “Protocollo GHG” o ISO 14067.