Restrizioni dell’UE verso la Russia: l’impatto per il settore nautico
Restrizioni dell’UE verso la Russia: quale impatto per il settore nautico? Anche per il 2025, l’esportazione di prodotti unionali sarà condizionata dai provvedimenti introdotti dall’Unione Europea per limitare le relazioni commerciali con taluni Paesi esteri, con la necessità di implementare adeguati presidi di sicurezza per non incorrere in sanzioni di natura penale.
In particolare, le misure restrittive adottate dall’Unione Europea a seguito delle note tensioni geopolitiche con la Russia hanno imposto agli operatori unionali che operano a livello internazionale l’osservanza di una varietà di divieti e restrizioni, nonché la puntuale verifica di ogni operazione commerciale di vendita, fornitura o esportazione, e di ogni transazione finanziaria.
Negli ultimi tre anni, abbiamo assistito a un numero senza precedenti di misure restrittive unionali verso la Russia, scandite temporalmente nella forma di pacchetti sanzionatori, e contraddistinte da divieti e restrizioni riferiti a una varietà di beni, tecnologie e servizi anche estranei al settore militare e della difesa del Paese.
Benché le misure restrittive unionali non siano una novità, l’ampiezza di quelle imposte verso la Russia, in conseguenza del conflitto russo-ucraino, ha inciso su una vasta area di settori industriali determinando una maggiore consapevolezza tra gli operatori unionali. L’attuale programma sanzionatorio unionale verso la Russia, giunto ormai al quindicesimo intervento, è disciplinato dai Reg.ti UE 2014/833 e 2014/269, prevedendo specifiche disposizioni anche nel settore nautico.
Nel dettaglio, sotto il profilo oggettivo, l’art. 3 nonies par. 1, riferito ai beni di lusso, dispone che “è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell’allegato XVIII, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia”.
L’obiettivo della disposizione è dunque quello di vietare che i soggetti russi possano beneficiare di beni di lusso, incluse le imbarcazioni, gli yacht e le navi da diporto e da crociera.
Infatti, l’allegato XVIII, citato dall’art. 3 nonies Reg. UE 2014/833, include una specifica sezione riferita a veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a euro 50.000 e loro accessori e pezzi di ricambio. Tra i beni di lusso annoverati in tale sezione, risultano anche i beni classificati con i codici doganali ex 8901.1000 ed ex 8901.9000 rispettivamente riferiti a “piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto” e “altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci”.
Invero, sebbene il riferimento sia ai beni di lusso, la soglia di valore di euro 50.000 prevista suggerisce che il divieto sia riferito alla gran parte delle imbarcazioni.
Detta circostanza è confermata da un ulteriore divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare, direttamente e indirettamente, a soggetti russi o per un uso in Russia beni indicati nell’allegato XXIII, tra cui risultano compresi i panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe senza limiti di valore ai sensi dell’art. 3 duodecies Reg. UE 2014/833.
Oltre al divieto di esportazione e vendita, i predetti beni, classificati con la voce doganale 8903, risultano soggetti a divieti di acquisto, importazione e trasferimento nell’Unione dalla Russia poiché considerati beni capaci di generare introiti significativi per la Russia, che le consentirebbero di intraprendere azioni atte a destabilizzare la situazione in Ucraina (art. 3 decies Reg. UE 2014/833).
Inoltre, secondo l’art. 3 septies Reg. UE 2014/833, le restrizioni in ambito nautico riguardano anche la vendita e l’esportazione di beni e tecnologie per la navigazione marittima elencate nell’allegato XVI, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di navi battenti bandiera russa.
Con riferimento ai medesimi beni, è altresì previsto il divieto di servizi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria. Inoltre, appare opportuno segnalare che è del tutto vietata verso la Russia l’esportazione di beni a duplice uso, vale a dire i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare (art. 2 Reg. UE 2014/833).
Con riferimento a talune navi specificatamente elencate nell’allegato XLII del Reg. UE 2014/833, come recentemente aggiornato dal quindicesimo pacchetto di sanzioni, è previsto il divieto di dare accesso ai porti, alle zone di ancoraggio e alle chiuse nel territorio dell’Unione. Il divieto comprende l’importazione nell’Unione, l’acquisto, il trasferimento, la vendita e l’esportazione della nave listata (art. 3 vicies Reg. UE 2014/833).
Anche i servizi per esercitare o equipaggiare la nave e quelli di registrazione della bandiera, classificazione, ispezione e certificazione a beneficio della nave listata non sono consentiti. Allo stesso modo, è vietato fornire finanziamenti, assistenza finanziaria e servizi di intermediazione, compreso il brokeraggio navale, assistenza tecnica e altri servizi, inclusi servizi di bunkeraggio, approvvigionamento della nave, cambio dell’equipaggio, carico e scarico, parabordo e rimorchio a beneficio della nave, nonché effettuare trasbordi da nave a nave.
Tanto premesso, anche il processo di produzione di un’imbarcazione dovrà considerare le restrizioni unionali verso la Russia. In alcuni casi, addirittura, la due diligence dovrà essere effettuata anche se la società costruttrice non intrattiene alcun rapporto commerciale con la Russia. Basti pensare alle disposizioni sul divieto di importazione, diretta e indiretta, dalla Russia di taluni prodotti siderurgici, tra cui il ferro e l’acciaio.
In effetti, l’art. 3 octies Reg. UE 2014/833 prevede al par 1 lett. d) il divieto per gli operatori unionali di importare o acquistare direttamente o indirettamente i prodotti siderurgici listati che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo, ma incorporano prodotti siderurgici originari della Russia. Dunque, in ottemperanza a tale divieto ogni società che intende importare taluni prodotti siderurgici da Paesi terzi è tenuta a dimostrare che gli stessi non contengano fattori produttivi russi.
Infine, è opportuno segnalare che ogni vendita e trasferimento di beni dovrà tenere in considerazione anche le sanzioni soggettive. Sotto il profilo soggettivo, il Reg. UE 2014/269 “concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina” individua nell’allegato I persone fisiche, giuridiche, organismi ed enti listati dall’Unione europea e nei cui confronti sono previste delle restrizioni. Più precisamente, nei confronti dei soggetti elencati nell’allegato I del Reg. UE 2014/269 si applicano le disposizioni dell’art. 2 del citato regolamento per cui, da un lato, tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da tali soggetti sono congelati, dall’altro è imposto un divieto per gli operatori unionali di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti oppure di destinarli a loro vantaggio.
Vale la pena sottolineare che le sanzioni soggettive, dette anche sanzioni mirate o “targeted sanctions”, che ogni operatore è tenuto a valutare attraverso adeguate due diligence soggettive, non sono limitate alle disposizioni del Reg. UE 2014/269. Invero, oltre al citato programma sanzionatorio unionale adottato a causa delle azioni destabilizzanti russe verso l’Ucraina, esistono altri programmi sanzionatori unionali verso la Russia e verso numerosi altri Paesi.
Per gli operatori economici unionali gli obblighi di screening sulle controparti commerciali restano un’attività fondamentale. Se il soggetto listato possiede o controlla un’entità non listata, occorre valutare se il controllo si estende anche alle attività di tale entità e comprendere se la messa a disposizione di un fondo o risorsa economica a tale entità possa raggiungere o procurare beneficio al soggetto sanzionato.
L’attuale quadro di misure restrittive unionali conferma la necessità per le aziende nazionali di prestare massima attenzione alle relazioni commerciali intrattenute con soggetti esteri. Si tratta di attività di due diligence necessarie che non possono essere più eseguite incidentalmente, ma devono rappresentare un’azione condotta in modo strutturato, definendo un presidio aziendale di controllo con procedure dedicate, al fine di evitare contestazioni dalle autorità di riferimento.
Avv. Massimo Fabio e Avv. Nassim Abboud