Riassunto effettuato da UCINA sulle principali novità del testo di riforma del Codice della nautica
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il nuovo Codice della nautica dà pari dignità alla navigazione commerciale da diporto rispetto a quella senza fini di lucro, viene introdotta la dicitura inglese “commercial yacht” e si stabilisce che, per le navi da diporto iscritte al Registro Internazionale (Superyacht), la disciplina generale è quella del nuovo Codice stesso. In questo modo viene superato il peccato originale di un testo normativo nato per le unità private e che marginalmente aveva introdotto il loro impiego per “finalità commerciali”.
UNITA’ da DIPORTO
Viene introdotta la definizione per le moto d’acqua, rimangono immutate le definizioni di natanti e imbarcazioni (< 24m), mentre le navi da diporto ( > 24 m) sono ora suddivise in:
– navi da diporto maggiori (> 500GT)
– navi da diporto minori (fino a 500 GT)
– navi da diporto maggiori storiche (con più di 50 anni e fino a 100 GT).
Viene abolito il riferimento ai registri cartacei, in vista dell’adozione dell’Archivio telematico per gli atti inerenti la proprietà delle unità da diporto e dello Sportello Telematico del Diportista (STED). Sarà lo STED a rilasciare la licenza di navigazione, procedendo anche agli aggiornamenti (cambio proprietà, residenza, nomina di armatore, ipoteca, leasing, ecc.), mediante specifici tagliandi. Svolgerà anche le procedure riguardanti il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza e del certificato di idoneità al noleggio e quelle per l’autorizzazione alla navigazione temporanea e per il rilascio della nuova licenza provvisoria. Si introducono procedure telematiche anche per la perdita di possesso dell’unità da di porto.
Viene inoltre ammesso alle operazioni di iscrizione anche l’utilizzatore in leasing (precedentemente poteva operare solo la banca/finanziaria) e si disciplina la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria.
ISCRIZIONI
Per le navi da diporto (> 24 metri) si introduce l’iscrizione provvisoria con:
– l’attestazione di stazza (provvisoria) rilasciata dal registro di provenienza,
– la semplice attestazione dell’avvio delle procedure di cancellazione dal registro di provenienza,
– anche senza ulteriore titolo di proprietà (ma con la presentazione di fattura o ricevuta).
Si introduce una norma specifica per l’iscrizione (facoltativa) delle navi adibite a noleggio al Registro internazionale, con documenti semplificati (licenza di navigazione e ruolino equipaggio) e un solo libro di bordo.
Per le imbarcazioni da diporto è prevista l’iscrizione provvisoria e sono definite le procedure per le unità prive di marcatura CE. Anche queste possono beneficiare di una licenza di navigazione provvisoria sulla base della presentazione dei documenti essenziali.
Ovviamente i natanti sono esclusi dalla registrazione obbligatoria nell’archivio telematico, ma possono accedervi facoltativamente.
Nel Regolamento di attuazione è prevista l’individuazione di procedure semplificate per l’iscrizione delle imbarcazioni e delle navi da diporto nel Registro navi in costruzione.
DOCUMENTI
Il rilascio dei documenti ad opera dello Sportello telematico ha un termine di 20 giorni, ridotti a 7 giorni per i duplicati, e la ricevuta della presentazione dei documenti per l’iscrizione vale come licenza di navigazione sostitutiva.
I cittadini residenti nella UE (anche italiani) acquisiscono la possibilità di mantenere bandiera italiana indicando semplicemente un domiciliatario (prima dovevano recarsi presso il Consolato).
Per la vendita all’estero di unità italiane, la cosiddetta dismissione di bandiera, si prevede finalmente un termine, fissato in 30 giorni, allo spirare dei quali vale il criterio del silenzio assenso.
Viene introdotta una dichiarazione di armatore, con una procedura semplificata rispetto a quella oggi prevista dal Codice della navigazione, e la sua trascrizione tramite registro telematico. E’ prevista la limitazione della responsabilità dell’armatore di unità > 300 t.
DOTAZIONI DI SOCCORSO
Il nuovo Codice rinvia al Regolamento di attuazione per l’aggiornamento delle dotazioni di soccorso delle unità da diporto e delle navi iscritte al registro Internazionale, con specifico riferimento:
– alle condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza
– l’individuazione dei mezzi di salvataggio
– l’individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione
– le dotazioni di sicurezza minime.
Per quanto riguarda gli apparati VHF, resta ferma la validità delle licenze di esercizio già rilasciate per le imbarcazioni da diporto e si prevede l’esclusione di qualsiasi esame per l’impiego di VHF sui natanti.
CONTROLLI
Il Bollino blu (oggi frutto di una direttiva del Ministro) diventa legge. Il rilascio dell’adesivo, a esito favorevole di un controllo, al fine di evitarne la duplicazione prevede:
– l’estensione del rilascio anche alle unità commerciali
– il rilascio anche preventivo
– la validità per tutta la stagione balneare (giugno /settembre).
Il collegamento dei controlli in mare al Registro Telematico e all’Anagrafe Telematica patenti contribuirà a evitarne la ripetizione.
Prevista inoltre la semplificazione di “arrivi e partenze” per le navi da diporto commerciali con bandiera extra UE e l’espletamento per via telematica tramite il raccomandatario marittimo.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le attività commerciali del diporto sono ampliate con l’inclusione dell’assistenza all’ormeggio nelle strutture della portualità turistica e dell’assistenza e traino in mare per natanti e imbarcazioni (< 24 m).
Per l’iscrizione al Registro internazionale è finalmente rimosso il limite 1.000 t, rendendolo estremamente competitivo, e si prevede la facoltà per l’armatore di richiedere documenti semplificati.
L’utilizzo commerciale delle unità da diporto potrà essere annotata tramite Archivio telematico: si prevede la dichiarazione sostitutiva per l’attestazione dell’attività svolta; si prevede inoltre una successiva ridefinizione del certificato di idoneità al noleggio per le imbarcazioni da attuarsi nel Regolamento di attuazione.
Vengono cancellate le procedure di imbarco e sbarco per la rotazione dei marittimi fra diverse unità della stessa impresa che esercita il noleggio.
Il Codice chiarisce che la comunicazione relativa all’unità con bandiera extra UE che effettua noleggio in Italia è dovuta solo se l’esercente svolge l’attività stabilmente in Italia.
Si introduce il riferimento all’attività commerciale dei natanti, con una disciplina minima nazionale (prima totalmente demandata ai singoli uffici locali delle Capitanerie) che prevede la patente per le unità a noleggio e l’obbligo di fornire delle istruzioni (una sorta di mini guida pratica alle manovre e all’uso della barca, che sarà disciplinata dal Regolamento di attuazione) per le unità in locazione.
PASSENGER YACHT CODE ITALIANO
Al fine di introdurre anche nella legislazione italiana requisiti e standard per le unità da diporto che trasportano più di dodici, ma non più di trentasei passeggeri, viene prevista l’adozione di un apposito regolamento.
NOLEGGIO OCCASIONALE
E’ limitato alla bandiera nazionale e si introduce l’obbligo di presenza a bordo del contratto. Nel Regolamento di attuazione è prevista la semplificazione delle procedure di comunicazione informatica.
TARGA PROVA
Il rilascio della “targa prova” ad opera dello Sportello telematico coincide con l’estensione del suo uso anche a eventi espositivi privati (oltre che ai Saloni), la definizione quale attività commerciale e l’ampliamento dei beneficiari che con il nuovo Codice includono anche i mediatori, aziende di assemblaggio e allestitori.
La durata dell’autorizzazione è biennale, è valida anche per le acque straniere e, a richiesta, è rilasciata anche in lingua inglese. Per la conduzione è prevista la sola patente nautica, ove prevista dall’unità.
PROVE TECNICHE
Per le verifiche tecniche delle navi da diporto è previsto l’obbligo di una persona in possesso del first aid per la navigazione entro 3 ore da una postazione medica, in sostituzione del medico a bordo richiesto oggi da diverse Capitanerie.
MOTORIZZAZIONI GPL
Il regolamento di attuazione conterrà anche la normativa tecnica per l’installazione o la riconversione di motori marini a GPL, stabilendo la responsabilità del refitter.
TITOLI PROFESSIONALI
Si introduce un nuovo titolo professionale nazionale quello di “ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe” specifico per il diporto e semplificato, svincolato dalla convenzione internazionale STCW, che si affianca a quelli esistenti.
MEDIAZIONE
E’ istituita la figura professionale del mediatore del diporto, per i contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio. L’abilitazione è rilasciata a seguito di un esame specifico (non più quello da mediatore marittimo). Si prevede inoltre la possibilità per il mediatore di esercitare anche il ruolo di rivenditore (dealer) per i cantieri.
FORMAZIONE E SCUOLE
Art. 49 quinques e sexies: viene disciplinata la figura dell’istruttore di vela professionale, con iscrizione in apposito Elenco Nazionale. I requisiti di base sono: essere cittadini dell’Unione Europea, avere l’ età minima di 18 anni), titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, essere in possesso almeno di brevetto che abilita all’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela rilasciato da organismo rilasciato da organismo riconosciuto (dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana). A parte questo è necessario il possesso di di requisiti psicofisici e morali, non aver subito condanne penali.
Viene inoltre disciplinata con l’art. 49-septies del nuovo Codice l’attività di scuola nautica, che prevede la sola SCIA per l’inizio dell’attività – e quello di centro di formazione (art. 49 octies: circoli sportivi e associazioni). Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche e i circoli sportivi e associazioni, gli ufficiali di coperta STCW, l’ufficiale di navigazione del diporto, gli ufficiali superiori delle CP in pensione, i patentati da almeno dieci anni, i docenti degli istituti tecnici. E’ prevista una norma specifica sull’esercizio abusivo della professione.
CULTURA
Art. 52: si introduce presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, la giornata del mare, l’11 aprile di ogni anno, nella quale deve essere posto in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese. Specifici progetti formativi possono essere realizzati dalle associazioni nazionali della nautica e federazioni sportive.
PATENTI
Art. 39: Si introduce la possibilità di una patente limitata D, con limitazioni per scafo, potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, e l’anagrafe delle patenti. Con il regolamento di attuazione del nuovo Codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.
PORTUALITÀ
Viene disciplinato il transito, con una modalità meno punitiva per il concessionario di quella inizialmente prevista. L’accosto gratuito è concesso fino a 4 ore (massimo 3 volte nel mese), nella fascia diurna stabilita dal concessionario stesso. Le tariffe del transito sono pubbliche. La riserva di posti al transito è fissata dalla legge in funzione del numero di ormeggi da giugno a settembre ed è fissata all’8% del totale nel resto dell’anno. I posti riservati per i portatori di handicap prevedono un meccanismo dinamico che consente comunque il loro utilizzo qualora non prenotati o occupati dai primi aventi diritto.
I porti a secco vengono equiparati alle altre strutture della portualità turistica del c.d. decreto Burlando, con una riserva per questa destinazione nell’ambito dei beni del demanio marittimo che ne garantisca anche la fruizione pubblica.
Si prevede l’installazione dei campi boa nelle aree marine protette, con una riserva del 15% degli ormeggi per le unità a vela.
SANZIONI
Sono elevate tutte le sanzioni pecuniarie, ammettendo il pagamento di 1/3 del massimo o del doppio del minimo (nella misura più favorevole), ulteriormente ridotto del 30% se versato entro 5 gg.
Viene introdotto il reato di danno ambientale.